CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiarano di voler ri-cevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimentoagli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domici-liati in Roma, via Taranto, n. 95, lotto C, scala A- ricorrenti -CONTROComune di Calitri, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifica-zioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato- controricorrente -1 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli n. 1029/2022, dDeaptao psubi-blicazione 18/06/2026tata il 12/4/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. A seguito del sisma del 1980 l'immobile di proprietà di LuigiIannolillo, adibito ad attività commerciale (produzione e vendita diprodotti da forno) veniva danneggiato ed era assoggettato ad ordi-nanza di sgombero e, infine, demolito dal Comune di Calitri, che uti-lizzava l'area di sedime per finalità di natura pubblica.Veniva redatto il piano di recupero «[OSCURATO:PERSONA]»,sicché il comparto di appartenenza dell'immobile, originariamente adestinazione mista (residenziale e commerciale), veniva ricompresoin un più vasto lotto urbano assoggettato ad intervento da attuarsiin base alle norme di piano per il ripristino infrastrutturale.Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 219 del 1981, veniva offerto alproprietario il diritto/opzione della delocalizzazione dell'immobile co-struito sul terreno e veniva riconosciuto dal Comune, con il decreton. 38 del 23/12/1989, un contributo di lire 109.419.360 per l'acqui-sto di un nuovo immobile in altra zona.Si procedeva dunque all'acquisto di un nuovo immobile. L'areasu cui insisteva il precedente immobile diveniva area di sedime.Nel 1987 si provvedeva, con spese a carico del Comune, alla de-molizione dei fabbricati per motivi di pubblica sicurezza ed incolu-mità, essendo previsti indispensabili lavori di consolidamento delversante (costone in frana) per garantire un'adeguata sicurezza si-smica e geologica; nell'area in questione non vi era più alcun manu-fatto di quelli esistenti all'epoca del sisma, né ne erano stati realizzati2 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026altri, in attesa proprio dell'intervento di risanamento e consolida-mento.Con delibera n. 105 del 2003 della Giunta comunale, in base allalegge regionale della Campania n. 26 del 2002, veniva approvato ilprogetto preliminare, come pure il progetto definitivo, per la messain sicurezza di [OSCURATO:PERSONA].Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 129 del 16/3/2006, veniva riconosciuto al Comune di Calitri il finanziamentodell'opera per euro 1.800.000,00.Il RUP, con avviso n. 9049 del 12/10/2006, avviava il procedi-mento per la riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio.Con delibera n. 71 del 2006, veniva apposto il vincolo preordinatoall'esproprio e veniva dichiarata la pubblica utilità dell'intervento.Con decreto n. 4893 del 19/6/2007, veniva disposta l'occupa-zione di urgenza dell'area di sedime.Il Comune non concludeva il procedimento con l'emissione deldecreto di esproprio.2. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, [OSCURATO:PERSONA], MariaAntonietta Iannolillo e [OSCURATO:PERSONA], sollecitavano il Comune diCalitri ad attivare la procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bisd.P.R. n. 327 del 2001, con istanza del 26/4/2019.Poiché il Comune non dava riscontro all'istanza, gli attori notifi-cavano ricorso in data 9/12/2019 per chiedere l'annullamento delsilenzio-rifiuto serbato dal Comune, nonché la condanna dello stessoall'adozione dei provvedimenti di acquisizione sanante.3. [OSCURATO:PERSONA], Salerno, con sentenza n. 354 del 2020, ac-coglieva il ricorso, dichiarando l'obbligo del Comune di pronunciarsisull'istanza dei ricorrenti nel termine di 90 giorni dalla notificazioneo comunicazione della sentenza.3 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/20264. In data 30/11/2020 il Comune di Calitri adottava il provvedi-mento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del2001, con indennizzo calcolato nella misura di euro 8.664,14.5. Avverso il provvedimento di acquisizione sanante propone-vano ricorso ex art. 702-bis c.p.c. gli attori, depositando consulenzatecnica di parte con la determinazione degli importi richiesti: valorevenale del bene (attività produttiva) euro 212.087,16; indennizzoper pregiudizio non patrimoniale 10%, euro 21.208,72; risarcimentoper occupazione senza titolo euro 1.956,54; indennità per occupa-zione legittima euro 1.411,03; interessi sull'indennità di occupazionelegittima euro 143,41, per un totale di euro 236.806,86.6. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza n. 1029/2022 del12/4/2022, rigettava l'opposizione.Rammentava che i ricorrenti si dolevano che il Comune avesseconsiderato «solo il valore dell'area di sedime non anche il valoredell'immobile destinato ad attività commerciale esercitata primadella demolizione dello stesso risalente al 1987/1988».Tuttavia, ad avviso della Corte d'appello, in sede di determina-zione dell'indennità ex art. 42-bis TUE, occorreva guardare «al valorevenale del bene all'attualità»; sicché nel 2020 il Comune aveva pro-ceduto all'acquisizione della proprietà «della sola area di sedime, pe-raltro già esistente - per effetto della demolizione dei manufatti pe-ricolanti - all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'espro-prio risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Rilevava che il Comune aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA],dante causa dei ricorrenti, e la moglie [OSCURATO:PERSONA] «avevano ri-nunziato al contributo previsto per la ricostruzione delle opere di-strutte o da demolire a seguito del sisma del 1980 […] ed accettatodi acquistare, con il versamento del detto contributo direttamente alvenditore, altro immobile in luogo diverso».4 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026Per tale ragione, il valore dell'immobile, non ricompreso nell'in-dennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, era stato già cor-risposto agli attuali ricorrenti mediante trasferimento di altro immo-bile.La Corte d'appello, poi, respingeva anche la doglianza relativaalla mancata corresponsione del risarcimento per occupazione sinetitulo dal 1987, anno della apprensione del bene, sino al 2006, annoin cui era stato riapposto il vincolo preordinato all'esproprio.Per la Corte territoriale, i ricorrenti non avevano contestato né ladeterminazione dell'indennità per occupazione legittima dal 25/6/2007 al 24/6/2012, né la liquidazione del risarcimento per occupa-zione sine titulo dal 25/6/2012 al 31/10/2020.La domanda era dunque da interpretare nel senso che i ricorrentisi dolevano della quantificazione complessiva dell'indennizzo, in cui«non [era] ricompreso l'indennizzo risarcitorio per l'occupazione sinetitulo dal 1987 al 2006».I ricorrenti non avevano dato la prova «dell'immissione in pos-sesso e dell'occupazione del bene in tale periodo, condizione neces-saria per ottenere tale tipo di risarcimento».Ed infatti, l'immobile era stato demolito nel 1987/1988 per ra-gioni di pubblica sicurezza e non più ricostruito; solo nel 2006 erastato avviato, sull'area di sedime, un procedimento espropriativo conimmissione in possesso ed occupazione temporanea finalizzata allarealizzazione dei lavori di recupero del tessuto connettivo di servizioa borgo Castello del territorio comunale.7. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazionegli attori.8. Ha resistito con controricorso il Comune di Calitri, depositandoanche memoria scritta.5 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «Error in pro-cedendo: error in iudicando; violazione dell'art. 42-bis del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 327, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'indennizzo exart. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 sia da computare in base alvalore venale del bene «all'attualità», e dunque alla data dell'ado-zione del provvedimento, avvenuta nell'anno 2020.Per i ricorrenti, invece, il riferimento «all'attualità» dovrebbe es-sere ricondotto alle condizioni di pubblico interesse che, in un arcotemporale specifico, giustificano l'acquisizione del bene da partedell'ente territoriale, trattandosi della valutazione delle attuali ed ec-cezionali ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento.Era dunque errato ridurre l'indennizzo a «ciò che resta» di unimmobile occupato, utilizzato e demolito dal Comune di Calitri dal1988 e, senza soluzione di continuità, per ben 34 anni».Per i ricorrenti, dunque, doveva escludersi che il valore dell'areaacquisita al patrimonio comunale dovesse «essere determinatoesclusivamente con riferimento all'attualità».2. Il motivo è inammissibile.2.1. Infatti, l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli risulta con-forme ai precedenti di legittimità di questa Corte, con conseguenteinammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.Per questa Corte, in tema di indennizzo per l'acquisizione di un'a-rea ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il valore di mercato delterreno è determinato con riferimento alla data di emissione delprovvedimento di acquisizione e non a quella dell'occupazione odell'espropriazione, tenendo conto della classificazione prevista daglistrumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolopreordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'o-6 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026pera pubblica (Cass., sez. 1, 12 marzo 2025, n. 6622; Cass., sez.1,26/3/2024, n. 8163; Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20691;Cass., sez. 6-1, 21 dicembre 2020, n. 29184); ciò in quanto il prov-vedimento acquisitivo risulta volto a ripristinare, ma solo con effettoex nunc, la legalità amministrativa violata.Pertanto, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che «insede di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis TUE occorreguardare al valore venale del bene all'attualità, e non vi è dubbio cheall'epoca del decreto determinativo di tale indennità, cioè nel 2020,il Comune abbia proceduto all'acquisizione della proprietà della solaarea di sedime, peraltro già esistente - per effetto della demolizionedei manufatti pericolanti - all'epoca dell'apposizione del vincolopreordinato all'esproprio risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Ed infatti, dopo la demolizione dell'immobile, che ad avviso deiricorrenti era utilizzato non solo per finalità abitative, ma anche perlo svolgimento di attività commerciale (forno), residuava esclusiva-mente un'area di sedime, non potendo essere calcolato, a titolo diindennizzo, il pregiudizio per l'attività commerciale interrotta.In realtà, l'interruzione dell'attività è derivata proprio dal sismadel 1980, con la demolizione, da parte del Comune, a propria cura espese, dei fabbricati pericolanti per motivi di pubblica sicurezza, aprescindere dal procedimento espropriativo, che ha avuto inizioesclusivamente con il decreto di occupazione di urgenza del 18/10/2006.3. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «Error inprocedendo; error in iudicando; nullità della sentenza ex art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., violazione artt. 9, 15 e 22 legge 14/5/1981 n. 219».7 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026L'ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello è affetta da nullitàperché «priva di motivazione o comunque perché ha implicato unamotivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamente incompren-sibile».La Corte d'appello ha ritenuto che il valore dell'immobile fossestato già corrisposto ai ricorrenti mediante il trasferimento di altroimmobile, a seguito di rinuncia dei danti causa al contributo previstoper la ricostruzione delle opere, con accettazione di acquistare, conil versamento di tale contributo direttamente al venditore, altro im-mobile in luogo diverso.La Corte territoriale ha utilizzato, dunque, «un isolato docu-mento», ritenuto elemento di prova da cui ha tratto il proprio con-vincimento.Tuttavia, tale documento non specifica se i danti causa avevanousufruito del contributo pubblico «per l'alloggio residenziale o perl'attività commerciale».Il documento enuncia genericamente che i danti causa avevanorinunciato al contributo, acquistando un alloggio e destinando talesomma al proprietario dell'alloggio acquistato, tale [OSCURATO:PERSONA].Il richiamo a tale documento non consente di comprendere i pre-supposti di fatto del ragionamento svolto dei giudici, con particolareriferimento alla distinzione dei contributi pubblici elargiti per gli al-loggi residenziali e quelli elargiti per le attività commerciali.Il richiamo ad una «asserita fonte di prova certamente non puòsoddisfare l'esigenza processuale di una motivazione che rispetti nelminimum i criteri fissati dalla legge».Dal tenore dell'atto non si poteva desumere che i danti causaavessero già usufruito dei contributi pubblici «per l'attività commer-ciale».4. Il motivo è inammissibile.8 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026La motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello è presente,non solo in senso grafico, ma anche nell'enunciazione delle ragionilogiche e giuridiche sottese al provvedimento impugnato.La Corte territoriale, infatti, ha chiarito, da un lato, che i danticausa avevano beneficiato del contributo per la ricostruzione, desti-nandolo direttamente all'acquisto di un immobile in altro luogo(«avevano usufruito della possibilità di acquistare o ricostruire al-trove il proprio immobile, tant'è che con decreto del 23/12/1989 erastato loro riconosciuto l'importo di lire 109.419.360 e l'area su cuiinsisteva l'immobile in questione era divenuta area di sedime»), edall'altro, che, una volta procedutosi alla demolizione dei fabbricatiper motivi di pubblica sicurezza, era residuata esclusivamente l'areadi sedime.Peraltro, con piena valutazione meritale, la Corte territoriale haritenuto non spettante il valore dell'immobile destinato all'attivitàcommerciale esercitata prima della demolizione dello stesso risalenteal 1987/1988.Al momento dell'acquisizione sanante sul terreno non risultavaedificato alcunché, proprio in ragione della demolizione avvenuta nel1987, per ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità («nel 2020, ilComune [ha] proceduto all'acquisizione della proprietà della solaarea di sedime, peraltro già esistente - per effetto della demolizionedei manufatti pericolanti - all'epoca dell'apposizione del vincolopreordinato all'esproprio risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA]»).La Corte di merito ha anche espressamente respinto la tesi «percui l'area di sedime è intesa come proiezione a terra di un immobileil cui valore, pertanto, deve essere compreso nella stima»; ma, in talcaso, i danti causa dei ricorrenti avevano rinunciato al contributo perprocedere direttamente all'acquisizione di un immobile in un'altra lo-calità.9 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si tratta di una interpretazione del contenuto del documento deltutto plausibile da parte della Corte distrettuale e sostenuta con suf-ficiente argomentazione, che non può essere soppiantata da altra ediversa interpretazione dello stesso proposta dai ricorrenti, peraltrosenza indicare i canoni esegetici che sarebbero stati, in tesi, violati.5. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «Error in pro-cedendo; error in iudicando, nullità della sentenza ex art. 132, se-condo comma, n. 4, c.p.c.; violazione dell'art. 42-bis d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 327, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La motivazione dell'ordinanza della Corte distrettuale è affetta danullità per motivazione contraddittoria e apparente, nonché per-plessa ed incomprensibile.Ciò in relazione all'affermazione per cui era priva di fondamentola doglianza degli attori in ordine alla corresponsione del risarcimentoper occupazione sine titulo dal 1987 sino al 2006, anno di riapposi-zione del vincolo preordinato all'esproprio.Inoltre, la Corte d'appello ha rilevato che i ricorrenti non avevanocontestato né la determinazione dell'indennità per occupazione legit-tima dal 25/6/2007 al 24/6/2012 né la liquidazione del risarcimentoper occupazione sine titulo dal 25/6/2012 al 31/10/2020.La Corte ha ritenuto che la domanda dovesse interpretarsi nelsenso che i ricorrenti chiedevano anche l'indennizzo risarcitorio perl'occupazione sine titulo dal 1987 al 2006.I ricorrenti asseriscono che la doglianza relativa alla mancatacorresponsione del risarcimento per l'occupazione dal 1987 sino al2006 non era stata mai da essi sollevata.I ricorrenti, invece, evidenziano che il Comune di Calitri nonaveva tenuto conto «che già nel 1987 vi era stata la originaria ap-prensione del bene e, per l'effetto, hanno evidenziato che l'indennità10 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026avrebbe dovuto essere determinata fino alla data dell'adozione delladelibera di acquisizione sanante (31/10/2020)».La motivazione dell'ordinanza è apparente anche nella parte incui la Corte d'appello ha ritenuto che i ricorrenti non avrebbero for-nito la prova dell'immissione in possesso dell'occupazione del benenel periodo dal 1987 al 2006.Vi è contraddizione con l'ulteriore affermazione della Corte terri-toriale per cui l'immobile era stato demolito nel 1987/1988 per ra-gioni di pubblica sicurezza.6. Il motivo è inammissibile.6.1. In realtà, la motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello,risulta presente non solo in senso grafico, ma anche nell'enuncia-zione delle chiare ragioni poste a base del provvedimento adottato.6.2. Inoltre, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6c.p.c., non avendo i ricorrenti riportato, neppure per stralcio, il con-tenuto dell'originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c.Anzi, dal controricorso emerge proprio che i ricorrenti hanno af-fermato anche che «alle indicate somme deve essere aggiunto unulteriore importo, pari ad euro 21.208,72 […] correlato alla occupa-zione sine titulo del bene dal 1987, anno della sua originaria appren-sione fino al 2006, anno nel quale è stato riapposto il vincolo preor-dinato all'esproprio».7. La Corte d'appello, infatti, ha chiarito che la domanda dei ri-correnti era volta, tra l'altro, al ristoro del pregiudizio relativo aidanni subiti in ragione dell'occupazione sine titulo per il periodo dal1987 sino al 2006, anno di riapposizione del vincolo preordinato all'e-sproprio («La domanda va interpretata nel senso che ricorrenti sidolgono della quantificazione complessiva dell'indennizzo ex art. 42-bis TUE, in cui non è ricompreso l'indennizzo risarcitorio per l'occu-pazione sine titulo dal 1987 al 2006»), mentre essi avevano reputato11 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026legittimo il ristoro con riferimento all'indennità di occupazione legit-tima, maturata dal 2007 al 2012 e all'occupazione illegittima dal2012 al 2020 («i ricorrenti non contestano né la determinazionedell'indennità per occupazione legittima dal 25/6/2007 al 24/6/2012,né la liquidazione del risarcimento per occupazione sine titulo dal25/6/2012 al 31/10/2020»).In sostanza, la Corte d'appello ha proceduto, con piena valuta-zione meritale, alla interpretazione del contenuto della domanda giu-diziale, distinguendo tre diversi periodi: 1) un primo periodo di oc-cupazione sine titulo, compreso tra il 1987 (data di demolizionedell'immobile pericolanti, per ragioni di sicurezza pubblica) ed il2006; 2) un secondo periodo di occupazione legittima, compreso trail 25/6/2007 e il 24/6/2012, in ragione del quinquennio; 3) un terzoperiodo di occupazione sine titulo, compreso tra il 25/6/2012 e il31/10/2020, data dell'acquisizione sanante.La Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione fosse incen-trata esclusivamente sul primo periodo, decorrente dal 1987, ossiadall'avvenuta demolizione dell'immobile per ragioni di pubblica sicu-rezza, sino alla riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio,avvenuta nel 2006.Con riferimento a tale specifico periodo, però, parte ricorrente«non ha dato prova dell'immissione in possesso e dell'occupazionedel bene in tale periodo, condizione necessaria per ottenere tale tipodi risarcimento».Ha spiegato la Corte di merito che l'immobile è stato demolitonel 1987 e non più ricostruito, e che solo nel 2006 è stato avviato,«sull'area di sedime, un procedimento espropriativo con immissionein possesso ed occupazione temporanea finalizzata alla realizzazionedei lavori di recupero del tessuto connettivo».12 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/20268. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano«Error in procedendo; error in iudicando; violazione dell'art. 115c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».I ricorrenti contestano l'assenza di motivazione riguardo allascelta della Corte di merito di non ammettere la CTU richiesta. LaCTU avrebbe potuto evitare che il giudice incorresse in errori inter-pretativi e, soprattutto, avrebbe chiarito che il de cuius non avevamai usufruito di contributi pubblici per l'attività commerciale, ma soloper l'alloggio residenziale.9. Il motivo è inammissibile.Anzitutto, si rileva che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformu-lato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denun-ciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consu-lenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di au-silio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti(consulenza c.d. deducente), ovvero, in determinati casi (come inambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamentodei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituiscemero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico",rilevato e/o accertato dal consulente (nella specie, la Corte ha di-chiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente nonaveva evidenziato quale "fatto storico" decisivo fosse stato omessonell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciareuna omessa valutazione delle risultanze della CTU) (Cass., sez. 3,24/6/2020, n. 12387; Cass., sez. 1, 16/3/2022, n. 8584).La consulenza tecnica d'ufficio, poi, non è mezzo istruttorio insenso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valu-tazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che neces-13 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27720/2022Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 20720/2026Data pubblicazione 18/06/2026sitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzodi indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dalfornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negataqualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle pro-prie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagineesplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati(Cass., sez. 6-L, 8/2/2011, n. 3130; Cass., sez. 6-1, 15/12/2017, n.30218).10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dei ricorrenti, e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino14 RG n. 27720/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio