CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 35991/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa in data 6 settembre 2023 dal locale Tribunale, riconosciuta la continuazione tra il reato più grave per cui si procede e quello giudicato con sentenza dal Tribunale di Lecce in data 22 settembre 2022, ha rideterminato la pena all'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, giorni venti di reclusione ed euro 1066 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., commesso in Lecce il 16 gennaio 2020. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all'errata applicazione della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai finì dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sul bene da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero (cfr. Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv. 286317 -01, sez. 5 - n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 01; sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Rv. 259870 - 01). I giudici di merito hanno quindi considerato che le due biciclette erano parcheggiate all'interno del vano scala condominiale e quindi esposte alla pubblica fede, essendo il vano condominiale luogo percorribile da chiunque possa averne accesso e certamente non sottoposto alla continua sorveglianza da parte dei proprietari o addetti alla vigilanza (cfr. Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv. 286317 -01, cit., riferita proprio al caso di un pianerottolo di condominio). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] es