CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26945/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 dicembre 2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; - che i primi due motivi di ricorso, afferenti all'erronea applicazione della recidiva e all'illegalità della pena pecuniaria, esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente calcolato e indicato al giudice la pena da applicare;- che il giudice ha motivatamente condiviso la scelta sanzionatoria concordata dalle parti; - che, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, deo. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve rilevarsi come la censura mossa in ordine alla determinazione della pena concordata - e dal giudice di merito ritenuta corretta - non possa essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem (ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie, poiché il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a 10.329,00 euro, laddove quella inflitta all'imputato risulta correttamente determinata ben al di sotto di tale limite, anche alla luce dei vagliati criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., così come corretta risulta l'applicazione della recidiva). Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché non consentito dalla legge; - che, infatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e, nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma determina effetti preclusivi sull'intero svolgimento dell'iter processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell