CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di• applicazione pena emessa a suo carico per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada: in particolare, la difesa si duole della mancata riduzione di un terzo della durata della sospensione della patente di guida in conseguenza della definizione del giudizio nelle forme del rito del patteggiamento. Rilevato che è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di apposita procura speciale. Ritenuto che a seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen Rilevato che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P. Q. NO. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si