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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 14028/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 27 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; -kette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 10 ottobre 2017, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesioni contestato al capo B e, nel confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione aggravata consumata in danno della madre, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. poiché la sentenza ritiene utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, medio tempore deceduta, nella denuncia depositata il 27 novembre 2012.

Il ricorrente osserva che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea in applicazione dell'articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale di un soggetto ,che non ha potuto esaminare nel contradditorio il suo accusatore.

Rileva inoltre che le dichiarazioni sono state rese il giorno dopo i fatti, sebbene la persona offesa si fosse recata nell'immediatezza nel Pronto soccorso del Policlinico di Bari e non avesse sporto denuncia; le accuse erano dattiloscritte con un computer, all'evidenza non utilizzato dalla persona offesa, e non indicano esattamente di quale somma l'imputato si sarebbe appropriato; tale lacuna probatoria non è stata colmata neppure dall'amministratore di sostegno che non ha saputo indicare il giorno dell'aggressione, ma soltanto il periodo immediatamente precedente. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a reiterare le censure già dedotte con i motivi di appello e non si confronta in alcun modo con le esaustive e corrette risposte fornite al riguardo dalla Corte di merito.

A pagina tre della sentenza impugnata la Corte ha correttamente ricordato la evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 512 codice di procedura che ha superato l'approdo ermeneutico della pronunzia delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA] e nel rispetto delle più recenti sentenze della Corte Edu ha stabilito che la condanna può essere fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa è legato alla impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale e appaia bilanciato da adeguate garanzie procedurali.

Tra i bilanciamenti procedurali utili per valutare la credibilità della testimonianza acquisita in assenza di contraddittorio possono essere indicati la modalità di raccolta delle dichiarazioni predibattimentale e la compatibilità con i dati di contesto offerti dalle dichiarazioni dei testi indiretti.

Nel caso in esame £a Corte ha correttamente sottolineato che vi sono numerosi bilanciamenti procedurali nella motivazione della sentenza, che convergono nel fondare il giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Ed infatti l'attendibilità e l'autenticità della denuncia sporta dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari ha trovato riscontro sia nella relazione di servizio del personale della Questura di Bari, intervenuto nell'abitazione della donna a seguito del litigio con il figlio, sia nelle dichiarazioni dell'amministratore di sostegno della persona offesa, che ha riferito di avere appreso di questo litigio e aveva costatato le ferite sul volto riportate dalla persona offesa.

Le censure relative alla denuncia, ovvero una "paginetta dattiloscritta", sono generiche e meramente ripetitive dei motivi di appello; risulta in ogni caso tardiva oltre che generica, la deduzione incentrata sulla "non completa capacità psicofisica" della vittima, in quanto il ricorrente neppure espone le ragioni per cui la nomina dell'amministratore di sostegno possa palesare una sostanziale incapacità della vittima di riferire l'accaduto e di sottoscrivere consapevolmente la denuncia scritta; generica e manifestamente infondata, oltre che tardiva, sembra, infine, la deduzione incentrata sulla mancata quantificazione della somma estorta, avuto riguardo ai dati di contesto sopra citati e considerato che la stessa non è necessaria ai fini della configurabilità del delitto di estorsione.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ani [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 27 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; -kette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 10 ottobre 2017, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesioni contestato al capo B e, nel confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione aggravata consumata in danno della madre, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. poiché la sentenza ritiene utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, medio tempore deceduta, nella denuncia depositata il 27 novembre 2012. Il ricorrente osserva che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea in applicazione dell'articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale di un soggetto ,che non ha potuto esaminare nel contradditorio il suo accusatore. Rileva inoltre che le dichiarazioni sono state rese il giorno dopo i fatti, sebbene la persona offesa si fosse recata nell'immediatezza nel Pronto soccorso del Policlinico di Bari e non avesse sporto denuncia; le accuse erano dattiloscritte con un computer, all'evidenza non utilizzato dalla persona offesa, e non indicano esattamente di quale somma l'imputato si sarebbe appropriato; tale lacuna probatoria non è stata colmata neppure dall'amministratore di sostegno che non ha saputo indicare il giorno dell'aggressione, ma soltanto il periodo immediatamente precedente. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a reiterare le censure già dedotte con i motivi di appello e non si confronta in alcun modo con le esaustive e corrette risposte fornite al riguardo dalla Corte di merito. A pagina tre della sentenza impugnata la Corte ha correttamente ricordato la evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 512 codice di procedura che ha superato l'approdo ermeneutico della pronunzia delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA] e nel rispetto delle più recenti sentenze della Corte Edu ha stabilito che la condanna può essere fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa è legato alla impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale e appaia bilanciato da adeguate garanzie procedurali. Tra i bilanciamenti procedurali utili per valutare la credibilità della testimonianza acquisita in assenza di contraddittorio possono essere indicati la modalità di raccolta delle dichiarazioni predibattimentale e la compatibilità con i dati di contesto offerti dalle dichiarazioni dei testi indiretti. Nel caso in esame £a Corte ha correttamente sottolineato che vi sono numerosi bilanciamenti procedurali nella motivazione della sentenza, che convergono nel fondare il giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Ed infatti l'attendibilità e l'autenticità della denuncia sporta dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari ha trovato riscontro sia nella relazione di servizio del personale della Questura di Bari, intervenuto nell'abitazione della donna a seguito del litigio con il figlio, sia nelle dichiarazioni dell'amministratore di sostegno della persona offesa, che ha riferito di avere appreso di questo litigio e aveva costatato le ferite sul volto riportate dalla persona offesa. Le censure relative alla denuncia, ovvero una "paginetta dattiloscritta", sono generiche e meramente ripetitive dei motivi di appello; risulta in ogni caso tardiva oltre che generica, la deduzione incentrata sulla "non completa capacità psicofisica" della vittima, in quanto il ricorrente neppure espone le ragioni per cui la nomina dell'amministratore di sostegno possa palesare una sostanziale incapacità della vittima di riferire l'accaduto e di sottoscrivere consapevolmente la denuncia scritta; generica e manifestamente infondata, oltre che tardiva, sembra, infine, la deduzione incentrata sulla mancata quantificazione della somma estorta, avuto riguardo ai dati di contesto sopra citati e considerato che la stessa non è necessaria ai fini della configurabilità del delitto di estorsione. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ani [OSCURATO:PERSONA]
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