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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 22880/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11571/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 130, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1494/2018 depositata il09/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1494/2018, ha parzialmente riformato, solo in punto spese processuali, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che - in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] (deceduta, in corso di causa, con subentro in giudizio degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di conto corrente, con apertura di credito, nn. 281, chiuso nel 1996, e 3551, chiuso nel 1999, determinare l’esatto dare/avere tra le parti, a seguito di ricalcolo con espunzione delle condizioni addebitate con clausole nulle e condannare la convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita per illegittima applicazione di tassi di interesse e commissioni di massimo scoperto in relazione ai conti correnti – aveva, all’esito consulenza tecnica d’ufficio contabile, condannato la banca alla restituzione all’attore della somma di € 112.510,49 e al pagamento delle spese processuali.

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che: a) l’appellante banca, la quale aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ad uno dei due rapporti bancari dedotti in giudizio per essere indicato, nell’allegato D della perizia di stima, effettuata in sede di cessione del ramo di azienda, dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], un unico rapporto intestato al Ciancone, caratterizzato da un’esposizione debitoria, quello con n. 3551, pur avendo detta parte poi, peraltro, «prodotto in giudizio la documentazione relativa al rapporto contestato», non aveva sufficientemente provato che il rapporto bancario n. 281 fosse stato chiuso prima della cessione del ramo di azienda, in quanto, nell’all.to D della perizia di stima, non erano «indicati i rapporti di conto corrente intestati a Ciancone, bensì i crediti fermi al 30/6/1997, pari a £ 60.364,571», importo questo coerente con il saldo passivo alla chiusura del rapporto nel 1996 (di £ 99.001.214), in relazione al quale era stato predisposto un piano di rientro con rilascio di effetti cambiari per complessive £ 120.000.000; b) la banca convenuta, la quale non aveva ottemperato all’ordine di esibizione documentale ex art.210 c.p.c., aveva tardivamente eccepito, dopo il deposito da parte del consulente tecnico di una relazione integrativa, la tardività della produzione documentale (tutti gli estratti conto relativi al c/c n. 281) effettuata dall’attore, cosicché la nuova documentazione doveva ritenersi acquisita con il consenso di tutte le parti; c) alla luce della relazione a chiarimenti depositata dal CTU non emergevano profili di errore o incoerenza logica e tecnica evidenti; d) anche il motivo di appello in punto di rigetto dell’eccezione di prescrizione della banca non era fondato, in difetto di prova da parte di quest’ultima della natura solutoria dei versamenti effettuati sul conto corrente, dovendo presumersi, trattandosi di un rapporto di durata, la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto, sia per la genericità dell’eccezione sollevata, genericamente riferita a tutti i versamenti effettuato in data anteriore alla proposizione della domanda; e) era fondato l’appello incidentale in punto di mancata statuizione sul carico delle spese di CTU e sulla liquidazione dell’importo spettante, al difensore dell’attore, a titolo di compensi.

Avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA], incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] spa, propone ricorso per cassazione, notificato il 4/8-4-2019, affidato a nove motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso, notificato il 15/5/2019).

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 116, 132, comma 4, c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito, con motivazione anche nulla per irragionevolezza e manifesta ed irriducibile contraddittorietà, respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca, in relazione al conto n. 281, avendo preteso dalla convenuta la prova della carenza di titolarità del rapporto suddetto, nell’impossibile accezione di prova positiva di un fatto negativo, invece di imporre a carico di parte attrice l’onere di dare la prova di un elemento costitutivo della domanda ed avendo, oltretutto, dato rilievo ad una produzione documentale mai effettuata dalla banca (avendo invece l’attore prodotto i relativi estratti-conto).

La doglianza è inammissibile.

La convenuta aveva eccepito, sin dalla costituzione in giudizio, in primo grado, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al conto corrente n. 281, intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con la Cassa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto estinto nel 1996, in data antecedente alla cessione di ramo d’azienda con atto del 31/12/1997, in G.U. del 3/3/1998, e non presente nell’allegato D della perizia di stima sul valore del ramo d’azienda ceduto, essendo ivi indicato soltanto l’altro conto corrente, n. 3551, anche esso caratterizzato da saldo debitore ed ancora in essere, pacificamente, alla data della cessione.

Orbene, la Corte d’appello ha effettivamente errato nel ritenere addossato alla convenuta l’onere probatorio sulla non titolarità dal lato passivo del rapporto n. 281, considerato che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (in forza dei principi affermati da Cass. Sez.

Un.2951/2016), cosicché grava sull'attore, non sul convenuto, « l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito» (Cass. 16904/2018), nonché nel vagliare la condotta processuale della banca, attribuendole la produzione in giudizio degli estratti-conto relativi al rapporto contestato n. 281, così «smentendo la negazione della cessione».

Tuttavia, la motivazione della decisione impugnata non viene efficacemente attinta dalla censura, là dove si legge, altresì, che il c/c n. 281 era ricompreso tra i rapporti contabili ceduti, in quanto comunque, anche nella relazione di stima del valore del ramo d’azienda ceduto a [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla convenuta, e nell’all.to D in particolare, «non sono indicati i rapporti di credito intestati al Ciancone, bensì i crediti – incagliati – fermi al 30/6/1997, pari a £ 60.364,571», importo questo «pienamente coerente» con quello del saldo passivo al 1996, con piano di rientro, relativo al suddetto conto n. 281.

Peraltro, i controricorrenti deducono che l’altro rapporto n. 3551 non era «pacificamente in essere» alla data della cessione del ramo d’azienda, il 31/12/1997, essendo stato acceso «in data 5/1/1998 (cfr. relazione CTU pag. 16-17)», successivamente alla perizia di stima.

2. La ricorrente denuncia poi: a) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 87 e 170, nonché 184 e 184 bis c.p.c., con riferimento a documenti tardivamente ed irritualmente depositati dall’attore in primo grado; b) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile al deposito tardivo di documentazione il principio di non contestazione, non applicabile sia perché si verte in ipotesi non di un fatto storico ma di un’evenienza processuale, sia in presenza di un’espressa impugnazione sulla tardività della documentazione prodotta; c) con il quarto motivo, anche la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.210 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto l’ordine di esibizione documentale alla convenuta banca è stato interpretato come strumento utile per consentire la riapertura dei termini istruttori in favore di parte attrice e per produrre documenti non depositati a corredo delle memorie ex art.184 c.p.c.; d) con il quinto motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., «derivata dalla nullità dell’elaborato peritale recepito», espletato su documenti depositati agli atti di causa e irritualmente prodotti, che avrebbero dovuto invece essere stralciati; e) con il sesto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla tempestiva impugnazione da parte di essa convenuta dei documenti allegati da parte attrice in violazione degli artt.184, 87 e 170 c.p.c., sin dal 5/5/2005; f) con l’ottavo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., della previsione di cui all’art.3 Cost., essendosi realizzata con la decisione impugnata una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dell’attore, cui si era consentito il deposito tardivo di documentazione, e quella della banca convenuta, alla quale si era chiesto l’individuazione delle singole rimesse con natura solutoria, pena l’impossibilità di invocare la prescrizione (con riguardo a profilo anche oggetto di censura nel settimo motivo).

Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

Èpacifico che, con ordinanza istruttoria, il Tribunale aveva ordinato alla convenuta di esibire la documentazione relativa ai due rapporti di conto corrente intestati al Ciancone, nominando contestualmente il consulente tecnico d’ufficio, e che, non avendo la banca provveduto alla chiesta esibizione di tutti i documenti necessari, il consulente tecnico aveva depositato in data 9/3/2005 un elaborato peritale incompleto, stante la parzialità della documentazione a disposizione.

Successivamente, si legge nella sentenza impugnata, entrambe le parti avevano chiesto «di comune accordo» un breve rinvio «p er integrare la documentazione necessaria per la C.T.U.» e il giudice aveva rinviato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reiterando «alla banca convenuta» l’ordine di esibizione documentale.

La convenuta non provvedeva e l’attore Ciancone depositava, in data 5/5/2005, in cancelleria, gli estratti conto relativi al c/c n. 281.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore della banca convenuta, contestava la CTU e «la documentazione» prodotta dall’attore, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Il giudice, quindi, rinviava ad altra udienza, per consentire al consulente tecnico d’ufficio di integrare la propria relazione con la documentazione prodotta dall’attore in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, successivamente al deposito della relazione integrativa, la convenuta eccepiva la tardività della produzione documentale effettuata da parte attrice.

Nella specie, si discute: (a) sia del potere del consulente tecnico d’ufficio di acquisire documenti, inerenti peraltro solo a fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa (fermo il principio dispositivo quanto alla deducibilità dei fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni), ancorché non dedotti dalla parte (Cass. Sez. un. 3086/2022, secondo cui «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio»), e del più ampio potere del consulente tecnico contabile alla luce della norma speciale dettata dall’art.198 c.pc. (Cass. Sez.Un.3086/2022, secondo cui «In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può̀ acquisire, anche prescindendo dall'attività̀di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni»); (b) sia dell’ammissibilità di un’allegazione documentale effettuata da una delle parti, ai fini della relativa acquisizione da parte del consulente contabile incaricato, oltre il termine di cui all’art.184 c.p.c. ma su asserita autorizzazione del giudice.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto, quanto al primo profilo, che «in ordine a tale esame contabile l’acquisizione di nuova documentazione sia avvenuta con il consenso delle parti, in coerenza con il dettato normativo…con preclusione di successive, tardive eccezioni di irritualità», anche perché la convenuta si era limitata a chiedere chiarimenti al CTU, prospettando c riteri alternativi di calcolo «sulla base della documentazione comunque acquisita».

E, nella specie, la Corte territoriale ha dato atto che la causa era stata rinviata nell’accordo delle parti, al fine proprio di integrare la documentazione necessaria al consulente tecnico contabile.

Tale accertamento non viene specificamente censurato dalla ricorrente.

Ed esso assume valore decisivo, alla luce dei principi elaborati da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3086 citata, in relazione alle caratteristiche proprie della relazione tecnica contabile, di cui all'art. 198 cod. proc. civ., disposizione questa che, al suo secondo comma, consente al consulente nominato dal giudice, acquisito previamente il consenso delle parti, di poter «esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa», vietandogli tuttavia di poterne «far menzione nel processo verbale o nella relazione di cui all'art. 195» se le parti non prestino ancora il proprio consenso.

Le Sezioni Unite hanno, invero, risolto la questione circa la possibilità, da parte del consulente tecnico contabile, di ricercare ed acquisire, a preclusioni istruttorie già maturate, ulteriori elementi probatori finalizzati a comprovare i fatti principali allegati, superando la tesi restrittiva (Cass. 31886/2019) secondo cui deve essere esclusa la possibilità, per il consulente, anche in presenza del consenso delle parti, di procedere alla valutazione di documentazione ulteriore, rispetto a quella ritualmente introdotta, e idonea a comprovare i cd.

« fatti principali », rimessi invece all'allegazione delle parti, tanto che nemmeno l'acquiescenza delle parti, dunque, consentirebbe, secondo tale impostazione, l'ingresso di documentazione ulteriore, volta a comprovare i cd.

«fatti principali», la cui asseverazione, quindi, sarebbe rimessa unicamente all'attività processuale precedentemente compiuta dalle parti ed alla documentazione dalle stesse tempestivamente prodotta in giudizio.

Le Sezioni Unite hanno superato tale ultima interpretazione, rilevando che «è quantomeno inappropriato guardare all'esame contabile dell'art. 198 c.p.c., con gli occhiali del regime preclusivo».

La norma, infatti, secondo la lettura fornita, da ultimo, dalle Sezioni Unite, si caratterizza per una spiccata specialità, che consiste nel consentire al consulente la valutazione di elementi di prova nuovi diretti a comprovare non necessariamente fatti accessori, ma anche fatti principali.

Il tutto, però, va contemperato con le esigenze connesse al contraddittorio, anche perché la disposizione in oggetto richiede, al fine di consentire la valutazione di documentazione ulteriore e non tempestivamente prodotta dalle parti, il consenso delle parti stesse e, pertanto, in materia di consulenza contabile, si giustifica una parziale attenuazione del rigido sistema basato sulle preclusioni istruttorie, nel senso di ritenere che è possibile per il consulente, purché vi sia acquiescenza delle parti, ampliare il novero della documentazione da analizzare, anche quando la documentazione ulteriore sia diretta a provare fatti principali.

L'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire quindi, nell’ambito della consulenza tecnica di natura contabile, unicamente col consenso delle parti, come si evince chiaramente dal citato secondo comma dell'art. 198 c.p.c., al fine di non violare il principio dispositivo ed il principio del contraddittorio.

In definitiva, così ricostruito in questi termini l'iter argomentativo delle Sezioni Unite, risulta evidente come la documentazione prodotta tardivamente dall’attore Ciancone poteva essere ritenuta ammissibile nella fattispecie, atteso che non viene comunque contestato che fossero state entrambe le parti «di comune accordo» a chiedere rinvio per il deposito di documentazione integrativa ai fini dell’esame contabile.

E l’altra questione, pure sollevata dai motivi in esame, circa la tardività della produzione documentale attorea, oltre il maturarsi delle preclusioni istruttorie, risulta pertanto recessiva.

4. Con il settimo motivo, si lamenta la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di prescrizione delle rimessesolutorie in conto corrente, pretendendo l’indicazione specifica di ciascuna rimessa solutoria.

La censura è fondata.

La banca costituendosi aveva formulato anche eccezione di prescrizione ex art.2948 c.c.

La Corte d’appello ha respinto il motivo di gravame sul rigetto dell’eccezione suddetta, stante la presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto e la genericità dell’eccezione sollevata, genericamente riferita a tutti i versamenti effettuati in data anteriore alla proposizione della domanda.

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. Sez.

Un. 24418/2010; Cass. 24051/2019). [OSCURATO:PERSONA], a composizione di un contrasto, hanno poi affermato (Cass. 15895/2019) che «In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte».

Si è quindiosservato che: a) « Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare» (Cass.14958/2020); b) «Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione» (Cass.21225/2022); c) «In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio» (Cass.19812/2022).

Anche l’altra statuizione della sentenza impugnata, pur essa oggetto di censura con il motivo in esame, secondo cui il carattere ripristinatorio delle rimesse si dovrebbe sempre presumere, non è corretta.

Una tale tesi, secondo cui i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto, hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all' accipiens , secondo lo « schema causale tipico del contratto» e una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi, è stata condivisa da questa Corte in un precedente (Cass. 4518/2014) rimasto isolato.

La giurisprudenza successiva hainvece chiarito invece che incombe sul correntista l’onere di provare il carattere ripristinatorio delle rimesse dimostrando la sussistenza di un’apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 27704/2018, Cass.2660/2019, e successive conformi).

5. Il nono motivo, inerente alla violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., della previsione di cui all’art.13 DPR n. 115/2002, in punto di statuizione sulla debenza, da parte di essa banca appellante principale del raddoppio del contributo unificato, frutto «dell’ingiusto» rigetto dell’appello, «per falsa applicazione di plurime disposizioni del codice di rito», - a prescindere da profili di inammissibilità sia in quanto «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante ̀ obbligata a versare , allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza ̀ estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario» (Cass. Sez.Un. n. 4315/2020), dovendo quindi essere specificati in maniera chiara, laddove la questione venga sottoposta al giudice ordinario civile, i profili inerenti alla verifica dei soli presupposti processuali della statuizione, sia per la sua formulazione, perché non si contesta la sussistenza dei presupposti processuali, dipendenti dall’esito dell’impugnazione, vale a dire che il giudice dell'appello non abbia adottato una pron uncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità̀ o improcedibilità̀ dell'impugnazione) previsti dalla legge, ma si assume che la decisione sul gravame avrebbe dovuto essere diversa come invocato nei precedenti motivi, - è assorb ito, stante comunque l’accoglimento sia pure parziale del ricorso, con cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del solo settimo motivo del ricorso, inammissibili i motivi da uno a sei e otto, assorbito il nono, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11571/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 130, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1494/2018 depositata il09/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1494/2018, ha parzialmente riformato, solo in punto spese processuali, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che - in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] (deceduta, in corso di causa, con subentro in giudizio degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di conto corrente, con apertura di credito, nn. 281, chiuso nel 1996, e 3551, chiuso nel 1999, determinare l’esatto dare/avere tra le parti, a seguito di ricalcolo con espunzione delle condizioni addebitate con clausole nulle e condannare la convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita per illegittima applicazione di tassi di interesse e commissioni di massimo scoperto in relazione ai conti correnti – aveva, all’esito consulenza tecnica d’ufficio contabile, condannato la banca alla restituzione all’attore della somma di € 112.510,49 e al pagamento delle spese processuali. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che: a) l’appellante banca, la quale aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ad uno dei due rapporti bancari dedotti in giudizio per essere indicato, nell’allegato D della perizia di stima, effettuata in sede di cessione del ramo di azienda, dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], un unico rapporto intestato al Ciancone, caratterizzato da un’esposizione debitoria, quello con n. 3551, pur avendo detta parte poi, peraltro, «prodotto in giudizio la documentazione relativa al rapporto contestato», non aveva sufficientemente provato che il rapporto bancario n. 281 fosse stato chiuso prima della cessione del ramo di azienda, in quanto, nell’all.to D della perizia di stima, non erano «indicati i rapporti di conto corrente intestati a Ciancone, bensì i crediti fermi al 30/6/1997, pari a £ 60.364,571», importo questo coerente con il saldo passivo alla chiusura del rapporto nel 1996 (di £ 99.001.214), in relazione al quale era stato predisposto un piano di rientro con rilascio di effetti cambiari per complessive £ 120.000.000; b) la banca convenuta, la quale non aveva ottemperato all’ordine di esibizione documentale ex art.210 c.p.c., aveva tardivamente eccepito, dopo il deposito da parte del consulente tecnico di una relazione integrativa, la tardività della produzione documentale (tutti gli estratti conto relativi al c/c n. 281) effettuata dall’attore, cosicché la nuova documentazione doveva ritenersi acquisita con il consenso di tutte le parti; c) alla luce della relazione a chiarimenti depositata dal CTU non emergevano profili di errore o incoerenza logica e tecnica evidenti; d) anche il motivo di appello in punto di rigetto dell’eccezione di prescrizione della banca non era fondato, in difetto di prova da parte di quest’ultima della natura solutoria dei versamenti effettuati sul conto corrente, dovendo presumersi, trattandosi di un rapporto di durata, la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto, sia per la genericità dell’eccezione sollevata, genericamente riferita a tutti i versamenti effettuato in data anteriore alla proposizione della domanda; e) era fondato l’appello incidentale in punto di mancata statuizione sul carico delle spese di CTU e sulla liquidazione dell’importo spettante, al difensore dell’attore, a titolo di compensi. Avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA], incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] spa, propone ricorso per cassazione, notificato il 4/8-4-2019, affidato a nove motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso, notificato il 15/5/2019). La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 116, 132, comma 4, c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito, con motivazione anche nulla per irragionevolezza e manifesta ed irriducibile contraddittorietà, respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca, in relazione al conto n. 281, avendo preteso dalla convenuta la prova della carenza di titolarità del rapporto suddetto, nell’impossibile accezione di prova positiva di un fatto negativo, invece di imporre a carico di parte attrice l’onere di dare la prova di un elemento costitutivo della domanda ed avendo, oltretutto, dato rilievo ad una produzione documentale mai effettuata dalla banca (avendo invece l’attore prodotto i relativi estratti-conto). La doglianza è inammissibile. La convenuta aveva eccepito, sin dalla costituzione in giudizio, in primo grado, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al conto corrente n. 281, intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con la Cassa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto estinto nel 1996, in data antecedente alla cessione di ramo d’azienda con atto del 31/12/1997, in G.U. del 3/3/1998, e non presente nell’allegato D della perizia di stima sul valore del ramo d’azienda ceduto, essendo ivi indicato soltanto l’altro conto corrente, n. 3551, anche esso caratterizzato da saldo debitore ed ancora in essere, pacificamente, alla data della cessione. Orbene, la Corte d’appello ha effettivamente errato nel ritenere addossato alla convenuta l’onere probatorio sulla non titolarità dal lato passivo del rapporto n. 281, considerato che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (in forza dei principi affermati da Cass. Sez. Un.2951/2016), cosicché grava sull'attore, non sul convenuto, « l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito» (Cass. 16904/2018), nonché nel vagliare la condotta processuale della banca, attribuendole la produzione in giudizio degli estratti-conto relativi al rapporto contestato n. 281, così «smentendo la negazione della cessione». Tuttavia, la motivazione della decisione impugnata non viene efficacemente attinta dalla censura, là dove si legge, altresì, che il c/c n. 281 era ricompreso tra i rapporti contabili ceduti, in quanto comunque, anche nella relazione di stima del valore del ramo d’azienda ceduto a [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla convenuta, e nell’all.to D in particolare, «non sono indicati i rapporti di credito intestati al Ciancone, bensì i crediti – incagliati – fermi al 30/6/1997, pari a £ 60.364,571», importo questo «pienamente coerente» con quello del saldo passivo al 1996, con piano di rientro, relativo al suddetto conto n. 281. Peraltro, i controricorrenti deducono che l’altro rapporto n. 3551 non era «pacificamente in essere» alla data della cessione del ramo d’azienda, il 31/12/1997, essendo stato acceso «in data 5/1/1998 (cfr. relazione CTU pag. 16-17)», successivamente alla perizia di stima. 2. La ricorrente denuncia poi: a) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 87 e 170, nonché 184 e 184 bis c.p.c., con riferimento a documenti tardivamente ed irritualmente depositati dall’attore in primo grado; b) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile al deposito tardivo di documentazione il principio di non contestazione, non applicabile sia perché si verte in ipotesi non di un fatto storico ma di un’evenienza processuale, sia in presenza di un’espressa impugnazione sulla tardività della documentazione prodotta; c) con il quarto motivo, anche la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.210 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto l’ordine di esibizione documentale alla convenuta banca è stato interpretato come strumento utile per consentire la riapertura dei termini istruttori in favore di parte attrice e per produrre documenti non depositati a corredo delle memorie ex art.184 c.p.c.; d) con il quinto motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., «derivata dalla nullità dell’elaborato peritale recepito», espletato su documenti depositati agli atti di causa e irritualmente prodotti, che avrebbero dovuto invece essere stralciati; e) con il sesto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla tempestiva impugnazione da parte di essa convenuta dei documenti allegati da parte attrice in violazione degli artt.184, 87 e 170 c.p.c., sin dal 5/5/2005; f) con l’ottavo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., della previsione di cui all’art.3 Cost., essendosi realizzata con la decisione impugnata una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dell’attore, cui si era consentito il deposito tardivo di documentazione, e quella della banca convenuta, alla quale si era chiesto l’individuazione delle singole rimesse con natura solutoria, pena l’impossibilità di invocare la prescrizione (con riguardo a profilo anche oggetto di censura nel settimo motivo). Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili. Èpacifico che, con ordinanza istruttoria, il Tribunale aveva ordinato alla convenuta di esibire la documentazione relativa ai due rapporti di conto corrente intestati al Ciancone, nominando contestualmente il consulente tecnico d’ufficio, e che, non avendo la banca provveduto alla chiesta esibizione di tutti i documenti necessari, il consulente tecnico aveva depositato in data 9/3/2005 un elaborato peritale incompleto, stante la parzialità della documentazione a disposizione. Successivamente, si legge nella sentenza impugnata, entrambe le parti avevano chiesto «di comune accordo» un breve rinvio «p er integrare la documentazione necessaria per la C.T.U.» e il giudice aveva rinviato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reiterando «alla banca convenuta» l’ordine di esibizione documentale. La convenuta non provvedeva e l’attore Ciancone depositava, in data 5/5/2005, in cancelleria, gli estratti conto relativi al c/c n. 281. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore della banca convenuta, contestava la CTU e «la documentazione» prodotta dall’attore, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il giudice, quindi, rinviava ad altra udienza, per consentire al consulente tecnico d’ufficio di integrare la propria relazione con la documentazione prodotta dall’attore in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, successivamente al deposito della relazione integrativa, la convenuta eccepiva la tardività della produzione documentale effettuata da parte attrice. Nella specie, si discute: (a) sia del potere del consulente tecnico d’ufficio di acquisire documenti, inerenti peraltro solo a fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa (fermo il principio dispositivo quanto alla deducibilità dei fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni), ancorché non dedotti dalla parte (Cass. Sez. un. 3086/2022, secondo cui «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio»), e del più ampio potere del consulente tecnico contabile alla luce della norma speciale dettata dall’art.198 c.pc. (Cass. Sez.Un.3086/2022, secondo cui «In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può̀ acquisire, anche prescindendo dall'attività̀di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni»); (b) sia dell’ammissibilità di un’allegazione documentale effettuata da una delle parti, ai fini della relativa acquisizione da parte del consulente contabile incaricato, oltre il termine di cui all’art.184 c.p.c. ma su asserita autorizzazione del giudice. Ora, la Corte d’appello ha ritenuto, quanto al primo profilo, che «in ordine a tale esame contabile l’acquisizione di nuova documentazione sia avvenuta con il consenso delle parti, in coerenza con il dettato normativo…con preclusione di successive, tardive eccezioni di irritualità», anche perché la convenuta si era limitata a chiedere chiarimenti al CTU, prospettando c riteri alternativi di calcolo «sulla base della documentazione comunque acquisita». E, nella specie, la Corte territoriale ha dato atto che la causa era stata rinviata nell’accordo delle parti, al fine proprio di integrare la documentazione necessaria al consulente tecnico contabile. Tale accertamento non viene specificamente censurato dalla ricorrente. Ed esso assume valore decisivo, alla luce dei principi elaborati da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3086 citata, in relazione alle caratteristiche proprie della relazione tecnica contabile, di cui all'art. 198 cod. proc. civ., disposizione questa che, al suo secondo comma, consente al consulente nominato dal giudice, acquisito previamente il consenso delle parti, di poter «esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa», vietandogli tuttavia di poterne «far menzione nel processo verbale o nella relazione di cui all'art. 195» se le parti non prestino ancora il proprio consenso. Le Sezioni Unite hanno, invero, risolto la questione circa la possibilità, da parte del consulente tecnico contabile, di ricercare ed acquisire, a preclusioni istruttorie già maturate, ulteriori elementi probatori finalizzati a comprovare i fatti principali allegati, superando la tesi restrittiva (Cass. 31886/2019) secondo cui deve essere esclusa la possibilità, per il consulente, anche in presenza del consenso delle parti, di procedere alla valutazione di documentazione ulteriore, rispetto a quella ritualmente introdotta, e idonea a comprovare i cd. « fatti principali », rimessi invece all'allegazione delle parti, tanto che nemmeno l'acquiescenza delle parti, dunque, consentirebbe, secondo tale impostazione, l'ingresso di documentazione ulteriore, volta a comprovare i cd. «fatti principali», la cui asseverazione, quindi, sarebbe rimessa unicamente all'attività processuale precedentemente compiuta dalle parti ed alla documentazione dalle stesse tempestivamente prodotta in giudizio. Le Sezioni Unite hanno superato tale ultima interpretazione, rilevando che «è quantomeno inappropriato guardare all'esame contabile dell'art. 198 c.p.c., con gli occhiali del regime preclusivo». La norma, infatti, secondo la lettura fornita, da ultimo, dalle Sezioni Unite, si caratterizza per una spiccata specialità, che consiste nel consentire al consulente la valutazione di elementi di prova nuovi diretti a comprovare non necessariamente fatti accessori, ma anche fatti principali. Il tutto, però, va contemperato con le esigenze connesse al contraddittorio, anche perché la disposizione in oggetto richiede, al fine di consentire la valutazione di documentazione ulteriore e non tempestivamente prodotta dalle parti, il consenso delle parti stesse e, pertanto, in materia di consulenza contabile, si giustifica una parziale attenuazione del rigido sistema basato sulle preclusioni istruttorie, nel senso di ritenere che è possibile per il consulente, purché vi sia acquiescenza delle parti, ampliare il novero della documentazione da analizzare, anche quando la documentazione ulteriore sia diretta a provare fatti principali. L'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire quindi, nell’ambito della consulenza tecnica di natura contabile, unicamente col consenso delle parti, come si evince chiaramente dal citato secondo comma dell'art. 198 c.p.c., al fine di non violare il principio dispositivo ed il principio del contraddittorio. In definitiva, così ricostruito in questi termini l'iter argomentativo delle Sezioni Unite, risulta evidente come la documentazione prodotta tardivamente dall’attore Ciancone poteva essere ritenuta ammissibile nella fattispecie, atteso che non viene comunque contestato che fossero state entrambe le parti «di comune accordo» a chiedere rinvio per il deposito di documentazione integrativa ai fini dell’esame contabile. E l’altra questione, pure sollevata dai motivi in esame, circa la tardività della produzione documentale attorea, oltre il maturarsi delle preclusioni istruttorie, risulta pertanto recessiva. 4. Con il settimo motivo, si lamenta la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di prescrizione delle rimessesolutorie in conto corrente, pretendendo l’indicazione specifica di ciascuna rimessa solutoria. La censura è fondata. La banca costituendosi aveva formulato anche eccezione di prescrizione ex art.2948 c.c. La Corte d’appello ha respinto il motivo di gravame sul rigetto dell’eccezione suddetta, stante la presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto e la genericità dell’eccezione sollevata, genericamente riferita a tutti i versamenti effettuati in data anteriore alla proposizione della domanda. L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. Sez. Un. 24418/2010; Cass. 24051/2019). [OSCURATO:PERSONA], a composizione di un contrasto, hanno poi affermato (Cass. 15895/2019) che «In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte». Si è quindiosservato che: a) « Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare» (Cass.14958/2020); b) «Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione» (Cass.21225/2022); c) «In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio» (Cass.19812/2022). Anche l’altra statuizione della sentenza impugnata, pur essa oggetto di censura con il motivo in esame, secondo cui il carattere ripristinatorio delle rimesse si dovrebbe sempre presumere, non è corretta. Una tale tesi, secondo cui i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto, hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all' accipiens , secondo lo « schema causale tipico del contratto» e una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi, è stata condivisa da questa Corte in un precedente (Cass. 4518/2014) rimasto isolato. La giurisprudenza successiva hainvece chiarito invece che incombe sul correntista l’onere di provare il carattere ripristinatorio delle rimesse dimostrando la sussistenza di un’apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 27704/2018, Cass.2660/2019, e successive conformi). 5. Il nono motivo, inerente alla violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., della previsione di cui all’art.13 DPR n. 115/2002, in punto di statuizione sulla debenza, da parte di essa banca appellante principale del raddoppio del contributo unificato, frutto «dell’ingiusto» rigetto dell’appello, «per falsa applicazione di plurime disposizioni del codice di rito», - a prescindere da profili di inammissibilità sia in quanto «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante ̀ obbligata a versare , allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza ̀ estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario» (Cass. Sez.Un. n. 4315/2020), dovendo quindi essere specificati in maniera chiara, laddove la questione venga sottoposta al giudice ordinario civile, i profili inerenti alla verifica dei soli presupposti processuali della statuizione, sia per la sua formulazione, perché non si contesta la sussistenza dei presupposti processuali, dipendenti dall’esito dell’impugnazione, vale a dire che il giudice dell'appello non abbia adottato una pron uncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità̀ o improcedibilità̀ dell'impugnazione) previsti dalla legge, ma si assume che la decisione sul gravame avrebbe dovuto essere diversa come invocato nei precedenti motivi, - è assorb ito, stante comunque l’accoglimento sia pure parziale del ricorso, con cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del solo settimo motivo del ricorso, inammissibili i motivi da uno a sei e otto, assorbito il nono, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liqu