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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07474/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23081/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domici-lio eletto presso l’indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvo-catura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], subentrata a titolo univer-sale nei rapporti giuridici della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, via Barberini n.67;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1957/6/2022 della Corte di Giustizia tributariadi 2° della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di 2° della Sicilian. 1957/6/2022 veniva rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026taria Provinciale di Catania n. 3341/11/2018 che aveva rigettato il ri-corso proposto dalla contribuente, avente ad oggetto la cartella di pa-gamento n. 29320150008708259 emessa ex artt. 36-bis d.P.R.600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, con cui le veniva chiesto il versa-mento di IRES ed IVA per l’anno 2010, oltre interessi e sanzioni.2.

La cartella derivava da controllo automatico del modello unico dellesocietà di capitali 2011 e veniva emessa per recuperare gli importi do-vuti a seguito di decadenza dal beneficio della rateizzazione in seguitoa comunicazione di irregolarità, decadenza intervenuta dopo il paga-mento di sole 2 rate delle 20 del piano di rateizzazione concordato.3.

La società appellava la decisione del giudice di prime cure contro[OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate deducendo, si legge nellasentenza impugnata: 1) errore in procedendo. [OSCURATO:PERSONA] unicodestinatario del ricorso di primo grado si è costituito oltre i 60 giornied ha chiamato in causa il terzo Agenzia delle entrate; 2) carenza dilegittimazione processuale per mancanza della titolarità in capo al sog-getto che ha conferito il mandato alle liti al difensore costituito; 3)mancata conformità della documentazione prodotta in fotocopiadall’Ente della riscossione; 4) nella sentenza non è stata trattata l’ec-cezione della valida sottoscrizione del ruolo; 5) errata applicazione de-gli art. 25,26 e 60 del d.P.R. n.600/73 sulla validità delle prove circa larituale notifica cartelle esattoriali; 6) omessa verifica del messo notifi-catore; 7) omessa verifica del mancato invio della raccomandata infor-mativa da parte dell’asserito messo notificatore; 8) mancata valuta-zione dell’integrità della cartella non depositata in originale ma in foto-copia; 9) mancata valutazione eccezione di decadenza della cartella dipagamento e dell’ incorporato ruolo; 10) nullità della cartella per man-Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026cata notifica avviso bonario; 11) replica al rigetto dei giudici della ri-chiesta di annullamento per carenza di motivazione in materia di cal-colo degli interessi e sanzioni; 12) inesistenza della pretesa erariale;13) i giudici sono andati oltre i limiti dei fatti allegati dalle parti in fo-tocopia.

Le doglianze suddette venivano tutte dismesse dal giudiced’appello che confermava integralmente la sentenza di primo grado.4.

La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la deci-sione, affidato a undici motivi, cui replicano l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; inoltre, l’agentedella riscossione deposita ulteriore controricorso con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Berretta, illustrato con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, va rilevato che il controricorso dell’agente dellariscossione, depositato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

In tema didifesa e rappresentanza in giudizio, va riaffermato che l'Agenzia delleEntrate e l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] si avvalgono dell'Avvo-catura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultimastipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art.43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Av-vocatura.

Ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita deli-bera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvo-cati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocaturaerariale la difesa, come nel contenzioso tributario (cfr. Cass. Sez.

U n.30008 del 2019), per il quale la convenzione esime le Agenzie dal ri-corso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tri-butaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità,rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto,indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale delNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inam-missibilità (Cass. n.28199 del 2024).

Nel caso di specie, dall’incipit delcontroricorso e dal testo della procura non si evincono le condizionisuddette, con conseguente inammissibilità della costituzione e, per l’ef-fetto, non può essere neppure presa in considerazione la memoria illu-strativa successivamente depositata da parte dell’avvocato per contodella medesima parte.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nondimeno, il controricorso ritualmente depo-sitato dall’Avvocatura è intestato sia all’Agenzia delle entrate cheall’agente della riscossione.3.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.«Error in iudicando e error in procedendo dei giudici della CTR Siciliaper non aver rilevato la violazione del principio di diritto della carenzadi legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (sostituitadall'AdeR nazionale) costituitasi nei due gradi di giudizio tramite avvo-cati del libero foro senza aver prodotto la necessaria procura speciale,sebbene tale vizio fosse stato rilevato dal contribuente, con l'effettoche la costituzione in giudizio incorreva nella necessaria dichiarazionedi inammissibilità e, quindi, quanto operato e prodotto dall'asseritoprocuratore alle liti avrebbe dovuto essere estromesso dal carteggioprocessuale considerandolo tamquam non esset.

La costituzione in giu-dizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei vari gradi di giudizio era inammis-sibile per carenza di legitimatio ad processum e dello ius postulandipoiché è avvenuta nei due gradi di merito tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pannitteri del libero foro di Catania e senza aver prodotto, di volta involta, la relativa procura speciale, ed il cui vizio è rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio.».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 77e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ.

«Nullità della sentenza e del procedimento per error in iudi-cando e error in procedendo dei giudici della CTR [OSCURATO:PERSONA] per non averdichiarato l'inammissibilità della costituzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fronte dell'eccepita carenza di legittimazioneprocessuale e dello ius postulandi a causa della mancata produzioneagli atti della procura speciale».Con il terzo motivo viene censurata la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.«Error in iudicando ed error in procedendo della CTR [OSCURATO:PERSONA] per averomesso di rilevare la mancata produzione della prova documentaledella procura speciale del soggetto che avrebbe rilasciato l'asserita pro-cura alle liti all'avvocato del libero foro nei due gradi di giudizio viziorilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dal Giudice.

L'appellante con lamemoria depositata il 27 luglio 2021 evidenziava (…) come la mancataprova della procura speciale nel carteggio processuale comportasse lacarenza di legitimatio ad processum della [OSCURATO:PERSONA] (AdeR) in quantol'avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe potuto stare ingiudizio per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per non aver dato (inviolazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ.) la prova dei poteri di de-lega in capo al direttore, del dott. (…), che gliela aveva conferita e cheil vizio fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Sul vizio del “pos-sesso oggettivo dei poteri rappresentativi del soggetto che avrebbe ri-lasciato la delega alla lite”, l'appellante citava consolidata giurispru-denza (…).

In ciascun grado mancava la procura speciale e, quindi,l'Agente della [OSCURATO:PERSONA] era carente di legittimazione processualesenza che i relativi Giudici di merito del rispettivo grado ne rilevasseroil grave vizio comportante l'inammissibilità della costituzione (…)».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20264.

I tre motivi, largamente sovrapponibili, sono di trattazione congiuntae sono inammissibili.4.1.

Ferma restando l’interpretazione giurisprudenziale già sopra ri-chiamata (cfr. Cass. Sez.

U n. 30008 del 2019; Cass. n.28199 del2024) sul profilo del ricorso alla difesa tecnica da parte dell’avvocatodel libero foro, la questione riguarda lo jus postulandi del singolo av-vocato ed è distinta e non omogenea rispetto al profilo della legittima-zione processuale di una parte del processo, e non è questione rileva-bile d'ufficio, a differenza di quanto ritiene la ricorrente, né l’articola-zione dei motivi di censura danno prova che la contestazione del ricorsoall’avvocato del libero foro da parte dell’agente della riscossione siastata tempestivamente introdotta in primo grado e riproposta tempe-stivamente in appello.4.2.

Inoltre, quanto alla parte della censura relativa carenza di legitti-mazione per mancanza della titolarità in capo al soggetto che ha con-ferito il mandato alle liti al difensore costituito, effettivamente presentein primo e secondo grado, va reiterato che in tema di ricorso per cas-sazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le"rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singoleragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; succes-sive conformi, Cass. Sez.

Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo2016 n. 4293).

Il giudice riguardo alla questione del soggetto che haconferito il mandato alle liti per il difensore dell’agente della riscossioneNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha espresso una duplice ratio: da un lato di tardività della questione e,dall’altro, di ritualità del conferimento della delega, non compiuta-mente censurate dalla ricorrente, ulteriore profilo di inammissibilitàdelle censure.4.3.

I motivi sono anche inammissibili per manifesta infondatezza, inquanto, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in temadi rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fi-sica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimo-strare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito ingiudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'or-gano che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivitale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno lapossibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli attisoggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova ne-gativa.

Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine daun atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, in-combe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere acondizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad operadella controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svol-gere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza dellaqualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il sog-getto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giu-ridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idoneaad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridicastessa (Cass. n.32616 del 2024; Cass. n. 19530 del 2022; Cass. n.8120 del 2019; Cass. n. 20563 del 2014; Cass. Sez.

U. n. 20596 del2007; Cass. n. 13381 del 2007; Cass. n. 4627 del 2002; Cass. n.15820 del 2000).Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20265.

Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 23 d.lgs. 546/92, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

«Si tratta di unvizio relativo al rito processuale ed alle preclusioni processuali e,quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che i giudicidi merito nei due gradi di giudizio hanno illegittimamente ignorato erigettato.

I giudici hanno ignorato anche che la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata tardiva poiché avvenuta oltre i ses-santa giorni dal ricorso proposto dalla ricorrente e, quindi, hanno igno-rato le preclusioni processuali previste per la parte resistente, inclusala possibilità di istare per la chiamata del terzo nonché di poter solle-vare eccezioni di merito, limitandosi così a poter sollevare soltanto ec-cezioni processuali di rito e non di merito.

Nella realtà, i giudici di me-rito nei due gradi di giudizio hanno ignorato l'eccezione sollevata dallaricorrente con le tempestive Controdeduzioni in risposta alla tardivaCostituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] rigettandola e consentendol'intervento il legittimo dell'AdE che tra l'altro (...)».6.

La censura è inammissibile.

Il mezzo di impugnazione fa valere unaquestione relativa al primo grado di giudizio in cui l’Agenzia delle en-trate si è costituita spontaneamente (v.

Cass. n. 2286/2025), circa latempestiva costituzione dell'agente della riscossione e non si confrontarealmente con la ratio decidendi del giudice d'appello che fa applica-zione della giurisprudenza della Corte, in particolare della decisionedella «Cassazione civile sez. trib., 29/05/2019, n.14638 [la quale hachiarito che] “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudiziodella parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenzadalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmenteprecluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto delresistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, aNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cuil'avviso sia già stato inoltrato.”».

Inoltre, quanto al profilo della man-cata notifica, il motivo è ampiamente generico.7.

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 della Cost. e dell'Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..Error in iudicando della sentenza impugnata per aver i giudici della CTRrigettato il gravame ritenendo legalmente valida la notifica della car-tella esattoriale impugnata nonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispetto degli indefettibili obblighi della proceduranotificatoria (ex art.26, art.60 ed artt. 137, 145 e 160 cod. proc. civ.)volti a garantire al destinatario l'effettiva conoscibilità della notificandacartella esattoriale e, quindi, nella sua integrità tramite un messo no-tificatore dotato dei necessari requisiti abilitativi tipici di un pubblicoufficiale onde poter garantire ed attestare la validità legale della pro-cedura notificatoria adottata, il raggiungimento della destinazione ef-fettiva dell'atto esattoriale nella sua integrità e definire anche il “dies aquo”».Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26 d.P.R. n.602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod. proc. civ.,dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. e degli Artt.2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111 comma 2della Costituzione e la «Nullità della Sentenza (error in iudicando et inprocedendo) per aver i giudici della CTR rigettato il gravame ritenendoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnata nono-stante mancasse la prova validante del rispetto degli indefettibili obbli-ghi della procedura notificatoria per garantire l'effettiva conoscibilitàdella notificanda cartella esattoriale al destinatario».8.

I due motivi, interdipendenti tra loro, vanno trattati congiuntamentee sono inammissibili.8.1.

Il primo comma dell'art. 26 d.P.R. 602/73, che disciplina la notifi-cazione della cartella di pagamento, stabilisce che la notifica può essereeseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevi-mento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica siconsidera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sot-toscritto.Per consolidata interpretazione (v.

Cass. n.6395 del 2014, conforme,Cass n.4567 del 2015) la notifica della cartella di pagamento può av-venire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la secondaparte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessio-nario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella dellaprima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezionedel destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senzanecessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garan-tirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del sog-getto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegna-tario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimocomma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato aconservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con laNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, inragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su ri-chiesta del contribuente o dell'amministrazione.8.2.

Orbene, il giudice, riguardo alla notifica della cartella di pagamentoimpugnata ha da un lato ritenuto che sia stata ritualmente notificata amezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/73 e, dall’altro, che abbia raggiuntolo scopo ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ.A fronte di ciò, le censure contestano l’accertamento del giudice, manon riproducono nel ricorso la notifica in questione al fine di superarela statuizione del giudice.8.3.

Sono poi irrituali, perché non omogenee alla questione del perfe-zionamento della notifica, le ulteriori deduzioni contenute nel quintomotivo a pag.19 del ricorso, secondo cui «Inoltre, tali giudici hannoomesso di considerare il grave vizio relativo alla mancata integritàdell'atto esattoriale, privo di numerose pagine e, quindi, “privo di mo-tivazione” con effetti sul “diritto di difesa” (in violazione dell'Art.24 dellaCostituzione), e, quindi, insanabile ai sensi dell'art.156, comma terzodel cod. proc. civ.» e nel sesto motivo, a pag.21 del ricorso: «Orbene,la società non ha avuto alcuna effettiva conoscenza della cartella dipagamento oltre lo stralcio allegato al ricorso ed in mancanza dellaprova della sua effettiva legale notifica nel fascicolo di causa della car-tolina di ritorno, da cui si può determinare anche il dies a quo per ladefinizione del termine legale per l'impugnazione in ossequio al combi-nato dell'art.2967 c.c. e dell'artt.115 e 116 del cod. proc. civ. nonchédell'art. 25 comma 1 del d.P.R. 602/73 [OSCURATO:PERSONA] SpA non po-teva non essere dichiarata dai Giudici di merito decaduta dal suo poteredi riscossione».

La questione della non completezza dell’atto non risultaoltretutto, sulla base del ricorso, ritualmente introdotta in primo gradoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026e riproposta in appello, a fronte del fatto che la sentenza non menzionaalcuna contestazione di mancanza di pagine nell’atto notificato.9.

Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 Cost.

«error in iudicando ed error in procedendo della sen-tenza impugnata per aver i Giudici della CTR rigettato il gravame rite-nendo legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnatanonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispettodegli indefettibili obblighi della procedura notificatoria per garantirel’effettiva conoscibilità della notificanda cartella esattoriale al destina-tario».Con l’ottavo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53Costituzione e del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto del diritto di proprietà dellaCEDU «illegittimità della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] che violando i prin-cipi di ragionevolezza e le garanzie costituzionali e della CEDU pervienea cascata alla violazione dell'art. 3 e dell'Art. 53 della Costituzione edel [OSCURATO:PERSONA] aggiunto alla CEDU sul diritto di Proprietà in rela-zione all'art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di almeno due elementio fatti decisivi che hanno comportato il mancato rispetto del giustoprocesso, del giusto procedimento riverberandosi nella mancata deter-mina zione del giusto tributo».10.

I due motivi sono inammissibili per doppia conforme con riferi-mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce deldoppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc.civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto quiinteressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in-terno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato,ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente non ha dimostratoche le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state traloro diverse.11.

Il nono motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., censura la violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2,d.lgs 546/92 e la «nullità della sentenza di appello per motivazioneapparente, apodittica, irragionevole ed illegittima, poiché si pone incontrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4del d.lgs. n. 546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuativedel c.p.c. e con i principi costituzionali di necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.).

Error inprocedendo dei giudici della CTR e nullità della sentenza impugnata inquanto su alcuni fatti di causa decisivi, i giudici hanno omesso, in con-creto, il loro esame ai fini dell'esito processuale emettendo un giudizioapparente, apodittico ed irragionevole in contrasto con le norme di di-ritto ed i principi e le garanzie costituzionali».Il mezzo di impugnazione fa in particolare riferimento ai «poteri so-stanziali e processuali del soggetto od organo (CDA) che ha conferitoil mandato al procuratore alle liti scelto tra gli avvocati del libero foro,Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026costituitosi per conto di [OSCURATO:PERSONA] spa» e all’«omesso esamedei Giudici di merito della mancanza della prova della ricevuta di ritornodella raccomandata informativa AR dell'asserita notifica della cartelladi pagamento che asseritamente sarebbe stata eseguita da [OSCURATO:SOCIETA].» (p.24 ricorso).Con il decimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.36,comma 2, d.lgs. 546/92 e la «Nullità della sentenza di appello per mo-tivazione apparente, apodittica ed irragionevole in contrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4, del d.lgs. n.546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuative del c.p.c. e,quindi, con i principi costituzionali della necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.)».La censura fa in particolare riferimento a «carenze e lacune argomen-tative della motivazione che è risultata errata, apodittica e apparente»,«illogicità degli elementi di giudizio espressi dai giudici», «mancanza dicoerenza tra le ragioni esposte nonché (…) incompatibilità logica degliargomenti in insanabile contrasto fra loro».

Inoltre, si legge a pag.26del ricorso che «dalla motivazione della sentenza non è dato compren-dere quali siano state le fonti di convincimento dei giudici e dei mezzidi prova presenti nel fascicolo di causa anche perché le prove gradata-mente indispensabili sulla procura speciale, sull'abilitazione dell'asse-rito messo notificatore, sulla presenza della ricevuta di ritorno dellaraccomandata a/r che informa(va) il contribuente del deposito del no-tificando atto esattoriale non sono mai state presenti nel fascicolo dicausa».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Nel corpo nel motivo dalla lettura delle pagg.27 e ss. si evince che lecontestazioni del contribuente riguardano: «in primo luogo, la man-canza di prova sulla procura speciale dei direttori di [OSCURATO:PERSONA] che, avrebbero nominato i procuratori alle liti della [OSCURATO:PERSONA] neidue gradi di merito con manifesta carenza della legitimatio ad proces-sum e dello ius postulanti e, quindi rendendo la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile e comportando la sua estro-missione»; «in secondo luogo, la mancanza di prove sul rispetto delleindefettibili condizioni previste dalla legge al fine di garantire al contri-buente destinatario della notificanda cartella esattoriale la sua effettivaconoscenza, tali prove oltre al requisito soggettivo abilitativo del messonotificate».Inoltre, secondo parte ricorrente «Il giudizio dei giudici è stato appa-rente e/o omesso nei confronti di numerose eccezioni: 1) Sull'ecce-zione della valida sottoscrizione del ruolo, i giudici hanno sostenuto chetale eccezione è priva di fondamento in quanto i ruoli sono stati sotto-scritti, con firma digitale, dal direttore provinciale nell'esercizio dellesue funzioni (…) 2) I giudici hanno tentato di ricostruire i fatti, lontanodalla realtà, e tesi a loro giudizio a giustificare l'esistenza e la validitàdella pretesa, della cartella esattoriale e della sua inesistente notificariproducendo asetticamente le contestate posizioni dell'intervenutaAdE senza alcuna prova del dubbio nonchè senza nulla dire sulle insa-nabili violazioni processuali. 3) Sulla notifica i giudici, in modo apodit-tico e senza alcuna valida e legittima prova (…) 4) La conseguenzadella mancata validità legale dell'attestazione della relata di notifica delfalsus messo o fattorino è la mancanza del dies a quo che determinala decadenza dal potere di riscossione dell'asserito debito esattorialeda parte dell'estinta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5) Sul fatto che in ognicaso, si ha la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” in base all'Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026art.156, comma 3 c.p.c ., i giudici sono in grave errore ed hanno fattoun illegittimo uso della norma, in quanto (…) 6) Riguardo, il rigettodella contestazione del mancato invio dell'avviso bonario, i giudici sonoin errore e in contraddizione, poiché se essi affermano che l'avviso bo-nario era stato inviato ciò vuol dire che era un atto necessario e, quindi,che la contestazione del suo mancato invio non è priva di pregio. 7)Riguardo, il rigetto della contestazione della mancata indicazione dellemodalità di calcolo degli interessi applicati dall'AdR, oltre ad aver giàevidenziato che l'atto esattoriale non era integro e che (…) 8) Riguardo,il rigetto della contestazione delle sanzioni in apparenza di natura am-ministrative, ma, nella sostanza di natura euro penale, occorre eviden-ziare che era fatto obbligo ai giudici disapplicare tali norme in quantoin netto contrasto con le superiori norme CEDU (…)».Con l’undicesimo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione del combinato dispostodell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/92 e l'art.111, comma 2 dellaCostituzione e la nullità della sentenza di appello per “inidoneità dellamotivazione”.12.

I tre motivi sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.12.1.

Sono tutti e tre inammissibili per la loro formulazione omnibus econtraddittoria, che in buona sostanza espone una carrellata di profilitra loro completamente eterogenei, e in parte oltretutto riproponenti ilcontenuto di precedenti censure già sopra scrutinate e disattese.12.2.

Le doglianze, inoltre, dietro lo schermo della violazione di legge(motivi nono e undicesimo) o addirittura scopertamente attraverso laprospettazione di un vizio motivazionale (decimo motivo) richiedonoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026un riesame di questioni di merito inammissibile in sede di legittimità,in presenza di una motivazione del giudice che rispetta il minimo co-stituzionale (Cass. n.8053 del 2014) perché logica, argomentata e conaddentellati nel quadro istruttorio e fattuale della controversia.

Va alproposito ribadito (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che il giudiziodi cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure allapronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tas-sativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logi-cità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare au-tonomamente il merito della causa.Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im-pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimi-tato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione iden-tificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. 22 settembre2014 n. 19959).

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessa-riamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità edesige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulatacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi einestricabilmente combinati, non collegabili alle diverse fattispecie divizio enucleata dal codice di rito.12.3.

Il decimo motivo è, oltre a quanto sopra considerato, ancheinammissibile perché costruito come vizio motivazionale che incappaNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella preclusione della doppia conforme di cui si è sopra dato conto conriferimento a precedenti censure ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc. civ..13.

Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza liquidate in favore dell’Agenzia e dell’agentedella riscossione, costituite con un unico controricorso ammissibile.Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: II.DD. – IVA - ri-scossioneComposta daTania Hmeljak - Presidente -23081/2022Roberto Succio - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23081/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domici-lio eletto presso l’indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvo-catura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], subentrata a titolo univer-sale nei rapporti giuridici della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, via Barberini n.67;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1957/6/2022 della Corte di Giustizia tributariadi 2° della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di 2° della Sicilian. 1957/6/2022 veniva rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026taria Provinciale di Catania n. 3341/11/2018 che aveva rigettato il ri-corso proposto dalla contribuente, avente ad oggetto la cartella di pa-gamento n. 29320150008708259 emessa ex artt. 36-bis d.P.R.600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, con cui le veniva chiesto il versa-mento di IRES ed IVA per l’anno 2010, oltre interessi e sanzioni.2.

La cartella derivava da controllo automatico del modello unico dellesocietà di capitali 2011 e veniva emessa per recuperare gli importi do-vuti a seguito di decadenza dal beneficio della rateizzazione in seguitoa comunicazione di irregolarità, decadenza intervenuta dopo il paga-mento di sole 2 rate delle 20 del piano di rateizzazione concordato.3.

La società appellava la decisione del giudice di prime cure contro[OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate deducendo, si legge nellasentenza impugnata: 1) errore in procedendo. [OSCURATO:PERSONA] unicodestinatario del ricorso di primo grado si è costituito oltre i 60 giornied ha chiamato in causa il terzo Agenzia delle entrate; 2) carenza dilegittimazione processuale per mancanza della titolarità in capo al sog-getto che ha conferito il mandato alle liti al difensore costituito; 3)mancata conformità della documentazione prodotta in fotocopiadall’Ente della riscossione; 4) nella sentenza non è stata trattata l’ec-cezione della valida sottoscrizione del ruolo; 5) errata applicazione de-gli art. 25,26 e 60 del d.P.R. n.600/73 sulla validità delle prove circa larituale notifica cartelle esattoriali; 6) omessa verifica del messo notifi-catore; 7) omessa verifica del mancato invio della raccomandata infor-mativa da parte dell’asserito messo notificatore; 8) mancata valuta-zione dell’integrità della cartella non depositata in originale ma in foto-copia; 9) mancata valutazione eccezione di decadenza della cartella dipagamento e dell’ incorporato ruolo; 10) nullità della cartella per man-Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026cata notifica avviso bonario; 11) replica al rigetto dei giudici della ri-chiesta di annullamento per carenza di motivazione in materia di cal-colo degli interessi e sanzioni; 12) inesistenza della pretesa erariale;13) i giudici sono andati oltre i limiti dei fatti allegati dalle parti in fo-tocopia.

Le doglianze suddette venivano tutte dismesse dal giudiced’appello che confermava integralmente la sentenza di primo grado.4.

La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la deci-sione, affidato a undici motivi, cui replicano l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; inoltre, l’agentedella riscossione deposita ulteriore controricorso con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Berretta, illustrato con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, va rilevato che il controricorso dell’agente dellariscossione, depositato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

In tema didifesa e rappresentanza in giudizio, va riaffermato che l'Agenzia delleEntrate e l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] si avvalgono dell'Avvo-catura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultimastipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art.43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Av-vocatura.

Ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita deli-bera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvo-cati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocaturaerariale la difesa, come nel contenzioso tributario (cfr. Cass. Sez.

U n.30008 del 2019), per il quale la convenzione esime le Agenzie dal ri-corso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tri-butaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità,rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto,indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale delNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inam-missibilità (Cass. n.28199 del 2024).

Nel caso di specie, dall’incipit delcontroricorso e dal testo della procura non si evincono le condizionisuddette, con conseguente inammissibilità della costituzione e, per l’ef-fetto, non può essere neppure presa in considerazione la memoria illu-strativa successivamente depositata da parte dell’avvocato per contodella medesima parte.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nondimeno, il controricorso ritualmente depo-sitato dall’Avvocatura è intestato sia all’Agenzia delle entrate cheall’agente della riscossione.3.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.«Error in iudicando e error in procedendo dei giudici della CTR Siciliaper non aver rilevato la violazione del principio di diritto della carenzadi legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (sostituitadall'AdeR nazionale) costituitasi nei due gradi di giudizio tramite avvo-cati del libero foro senza aver prodotto la necessaria procura speciale,sebbene tale vizio fosse stato rilevato dal contribuente, con l'effettoche la costituzione in giudizio incorreva nella necessaria dichiarazionedi inammissibilità e, quindi, quanto operato e prodotto dall'asseritoprocuratore alle liti avrebbe dovuto essere estromesso dal carteggioprocessuale considerandolo tamquam non esset.

La costituzione in giu-dizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei vari gradi di giudizio era inammis-sibile per carenza di legitimatio ad processum e dello ius postulandipoiché è avvenuta nei due gradi di merito tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pannitteri del libero foro di Catania e senza aver prodotto, di volta involta, la relativa procura speciale, ed il cui vizio è rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio.».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 77e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ.

«Nullità della sentenza e del procedimento per error in iudi-cando e error in procedendo dei giudici della CTR [OSCURATO:PERSONA] per non averdichiarato l'inammissibilità della costituzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fronte dell'eccepita carenza di legittimazioneprocessuale e dello ius postulandi a causa della mancata produzioneagli atti della procura speciale».Con il terzo motivo viene censurata la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.«Error in iudicando ed error in procedendo della CTR [OSCURATO:PERSONA] per averomesso di rilevare la mancata produzione della prova documentaledella procura speciale del soggetto che avrebbe rilasciato l'asserita pro-cura alle liti all'avvocato del libero foro nei due gradi di giudizio viziorilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dal Giudice.

L'appellante con lamemoria depositata il 27 luglio 2021 evidenziava (…) come la mancataprova della procura speciale nel carteggio processuale comportasse lacarenza di legitimatio ad processum della [OSCURATO:PERSONA] (AdeR) in quantol'avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe potuto stare ingiudizio per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per non aver dato (inviolazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ.) la prova dei poteri di de-lega in capo al direttore, del dott. (…), che gliela aveva conferita e cheil vizio fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Sul vizio del “pos-sesso oggettivo dei poteri rappresentativi del soggetto che avrebbe ri-lasciato la delega alla lite”, l'appellante citava consolidata giurispru-denza (…).

In ciascun grado mancava la procura speciale e, quindi,l'Agente della [OSCURATO:PERSONA] era carente di legittimazione processualesenza che i relativi Giudici di merito del rispettivo grado ne rilevasseroil grave vizio comportante l'inammissibilità della costituzione (…)».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20264.

I tre motivi, largamente sovrapponibili, sono di trattazione congiuntae sono inammissibili.4.1.

Ferma restando l’interpretazione giurisprudenziale già sopra ri-chiamata (cfr. Cass. Sez.

U n. 30008 del 2019; Cass. n.28199 del2024) sul profilo del ricorso alla difesa tecnica da parte dell’avvocatodel libero foro, la questione riguarda lo jus postulandi del singolo av-vocato ed è distinta e non omogenea rispetto al profilo della legittima-zione processuale di una parte del processo, e non è questione rileva-bile d'ufficio, a differenza di quanto ritiene la ricorrente, né l’articola-zione dei motivi di censura danno prova che la contestazione del ricorsoall’avvocato del libero foro da parte dell’agente della riscossione siastata tempestivamente introdotta in primo grado e riproposta tempe-stivamente in appello.4.2.

Inoltre, quanto alla parte della censura relativa carenza di legitti-mazione per mancanza della titolarità in capo al soggetto che ha con-ferito il mandato alle liti al difensore costituito, effettivamente presentein primo e secondo grado, va reiterato che in tema di ricorso per cas-sazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le"rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singoleragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; succes-sive conformi, Cass. Sez.

Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo2016 n. 4293).

Il giudice riguardo alla questione del soggetto che haconferito il mandato alle liti per il difensore dell’agente della riscossioneNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha espresso una duplice ratio: da un lato di tardività della questione e,dall’altro, di ritualità del conferimento della delega, non compiuta-mente censurate dalla ricorrente, ulteriore profilo di inammissibilitàdelle censure.4.3.

I motivi sono anche inammissibili per manifesta infondatezza, inquanto, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in temadi rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fi-sica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimo-strare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito ingiudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'or-gano che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivitale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno lapossibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli attisoggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova ne-gativa.

Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine daun atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, in-combe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere acondizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad operadella controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svol-gere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza dellaqualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il sog-getto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giu-ridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idoneaad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridicastessa (Cass. n.32616 del 2024; Cass. n. 19530 del 2022; Cass. n.8120 del 2019; Cass. n. 20563 del 2014; Cass. Sez.

U. n. 20596 del2007; Cass. n. 13381 del 2007; Cass. n. 4627 del 2002; Cass. n.15820 del 2000).Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20265.

Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 23 d.lgs. 546/92, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

«Si tratta di unvizio relativo al rito processuale ed alle preclusioni processuali e,quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che i giudicidi merito nei due gradi di giudizio hanno illegittimamente ignorato erigettato.

I giudici hanno ignorato anche che la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata tardiva poiché avvenuta oltre i ses-santa giorni dal ricorso proposto dalla ricorrente e, quindi, hanno igno-rato le preclusioni processuali previste per la parte resistente, inclusala possibilità di istare per la chiamata del terzo nonché di poter solle-vare eccezioni di merito, limitandosi così a poter sollevare soltanto ec-cezioni processuali di rito e non di merito.

Nella realtà, i giudici di me-rito nei due gradi di giudizio hanno ignorato l'eccezione sollevata dallaricorrente con le tempestive Controdeduzioni in risposta alla tardivaCostituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] rigettandola e consentendol'intervento il legittimo dell'AdE che tra l'altro (...)».6.

La censura è inammissibile.

Il mezzo di impugnazione fa valere unaquestione relativa al primo grado di giudizio in cui l’Agenzia delle en-trate si è costituita spontaneamente (v.

Cass. n. 2286/2025), circa latempestiva costituzione dell'agente della riscossione e non si confrontarealmente con la ratio decidendi del giudice d'appello che fa applica-zione della giurisprudenza della Corte, in particolare della decisionedella «Cassazione civile sez. trib., 29/05/2019, n.14638 [la quale hachiarito che] “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudiziodella parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenzadalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmenteprecluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto delresistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, aNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cuil'avviso sia già stato inoltrato.”».

Inoltre, quanto al profilo della man-cata notifica, il motivo è ampiamente generico.7.

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 della Cost. e dell'Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..Error in iudicando della sentenza impugnata per aver i giudici della CTRrigettato il gravame ritenendo legalmente valida la notifica della car-tella esattoriale impugnata nonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispetto degli indefettibili obblighi della proceduranotificatoria (ex art.26, art.60 ed artt. 137, 145 e 160 cod. proc. civ.)volti a garantire al destinatario l'effettiva conoscibilità della notificandacartella esattoriale e, quindi, nella sua integrità tramite un messo no-tificatore dotato dei necessari requisiti abilitativi tipici di un pubblicoufficiale onde poter garantire ed attestare la validità legale della pro-cedura notificatoria adottata, il raggiungimento della destinazione ef-fettiva dell'atto esattoriale nella sua integrità e definire anche il “dies aquo”».Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26 d.P.R. n.602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod. proc. civ.,dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. e degli Artt.2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111 comma 2della Costituzione e la «Nullità della Sentenza (error in iudicando et inprocedendo) per aver i giudici della CTR rigettato il gravame ritenendoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnata nono-stante mancasse la prova validante del rispetto degli indefettibili obbli-ghi della procedura notificatoria per garantire l'effettiva conoscibilitàdella notificanda cartella esattoriale al destinatario».8.

I due motivi, interdipendenti tra loro, vanno trattati congiuntamentee sono inammissibili.8.1.

Il primo comma dell'art. 26 d.P.R. 602/73, che disciplina la notifi-cazione della cartella di pagamento, stabilisce che la notifica può essereeseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevi-mento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica siconsidera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sot-toscritto.Per consolidata interpretazione (v.

Cass. n.6395 del 2014, conforme,Cass n.4567 del 2015) la notifica della cartella di pagamento può av-venire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la secondaparte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessio-nario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella dellaprima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezionedel destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senzanecessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garan-tirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del sog-getto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegna-tario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimocomma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato aconservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con laNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, inragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su ri-chiesta del contribuente o dell'amministrazione.8.2.

Orbene, il giudice, riguardo alla notifica della cartella di pagamentoimpugnata ha da un lato ritenuto che sia stata ritualmente notificata amezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/73 e, dall’altro, che abbia raggiuntolo scopo ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ.A fronte di ciò, le censure contestano l’accertamento del giudice, manon riproducono nel ricorso la notifica in questione al fine di superarela statuizione del giudice.8.3.

Sono poi irrituali, perché non omogenee alla questione del perfe-zionamento della notifica, le ulteriori deduzioni contenute nel quintomotivo a pag.19 del ricorso, secondo cui «Inoltre, tali giudici hannoomesso di considerare il grave vizio relativo alla mancata integritàdell'atto esattoriale, privo di numerose pagine e, quindi, “privo di mo-tivazione” con effetti sul “diritto di difesa” (in violazione dell'Art.24 dellaCostituzione), e, quindi, insanabile ai sensi dell'art.156, comma terzodel cod. proc. civ.» e nel sesto motivo, a pag.21 del ricorso: «Orbene,la società non ha avuto alcuna effettiva conoscenza della cartella dipagamento oltre lo stralcio allegato al ricorso ed in mancanza dellaprova della sua effettiva legale notifica nel fascicolo di causa della car-tolina di ritorno, da cui si può determinare anche il dies a quo per ladefinizione del termine legale per l'impugnazione in ossequio al combi-nato dell'art.2967 c.c. e dell'artt.115 e 116 del cod. proc. civ. nonchédell'art. 25 comma 1 del d.P.R. 602/73 [OSCURATO:PERSONA] SpA non po-teva non essere dichiarata dai Giudici di merito decaduta dal suo poteredi riscossione».

La questione della non completezza dell’atto non risultaoltretutto, sulla base del ricorso, ritualmente introdotta in primo gradoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026e riproposta in appello, a fronte del fatto che la sentenza non menzionaalcuna contestazione di mancanza di pagine nell’atto notificato.9.

Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 Cost.

«error in iudicando ed error in procedendo della sen-tenza impugnata per aver i Giudici della CTR rigettato il gravame rite-nendo legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnatanonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispettodegli indefettibili obblighi della procedura notificatoria per garantirel’effettiva conoscibilità della notificanda cartella esattoriale al destina-tario».Con l’ottavo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53Costituzione e del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto del diritto di proprietà dellaCEDU «illegittimità della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] che violando i prin-cipi di ragionevolezza e le garanzie costituzionali e della CEDU pervienea cascata alla violazione dell'art. 3 e dell'Art. 53 della Costituzione edel [OSCURATO:PERSONA] aggiunto alla CEDU sul diritto di Proprietà in rela-zione all'art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di almeno due elementio fatti decisivi che hanno comportato il mancato rispetto del giustoprocesso, del giusto procedimento riverberandosi nella mancata deter-mina zione del giusto tributo».10.

I due motivi sono inammissibili per doppia conforme con riferi-mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce deldoppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc.civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto quiinteressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in-terno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato,ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente non ha dimostratoche le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state traloro diverse.11.

Il nono motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., censura la violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2,d.lgs 546/92 e la «nullità della sentenza di appello per motivazioneapparente, apodittica, irragionevole ed illegittima, poiché si pone incontrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4del d.lgs. n. 546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuativedel c.p.c. e con i principi costituzionali di necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.).

Error inprocedendo dei giudici della CTR e nullità della sentenza impugnata inquanto su alcuni fatti di causa decisivi, i giudici hanno omesso, in con-creto, il loro esame ai fini dell'esito processuale emettendo un giudizioapparente, apodittico ed irragionevole in contrasto con le norme di di-ritto ed i principi e le garanzie costituzionali».Il mezzo di impugnazione fa in particolare riferimento ai «poteri so-stanziali e processuali del soggetto od organo (CDA) che ha conferitoil mandato al procuratore alle liti scelto tra gli avvocati del libero foro,Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026costituitosi per conto di [OSCURATO:PERSONA] spa» e all’«omesso esamedei Giudici di merito della mancanza della prova della ricevuta di ritornodella raccomandata informativa AR dell'asserita notifica della cartelladi pagamento che asseritamente sarebbe stata eseguita da [OSCURATO:SOCIETA].» (p.24 ricorso).Con il decimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.36,comma 2, d.lgs. 546/92 e la «Nullità della sentenza di appello per mo-tivazione apparente, apodittica ed irragionevole in contrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4, del d.lgs. n.546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuative del c.p.c. e,quindi, con i principi costituzionali della necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.)».La censura fa in particolare riferimento a «carenze e lacune argomen-tative della motivazione che è risultata errata, apodittica e apparente»,«illogicità degli elementi di giudizio espressi dai giudici», «mancanza dicoerenza tra le ragioni esposte nonché (…) incompatibilità logica degliargomenti in insanabile contrasto fra loro».

Inoltre, si legge a pag.26del ricorso che «dalla motivazione della sentenza non è dato compren-dere quali siano state le fonti di convincimento dei giudici e dei mezzidi prova presenti nel fascicolo di causa anche perché le prove gradata-mente indispensabili sulla procura speciale, sull'abilitazione dell'asse-rito messo notificatore, sulla presenza della ricevuta di ritorno dellaraccomandata a/r che informa(va) il contribuente del deposito del no-tificando atto esattoriale non sono mai state presenti nel fascicolo dicausa».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Nel corpo nel motivo dalla lettura delle pagg.27 e ss. si evince che lecontestazioni del contribuente riguardano: «in primo luogo, la man-canza di prova sulla procura speciale dei direttori di [OSCURATO:PERSONA] che, avrebbero nominato i procuratori alle liti della [OSCURATO:PERSONA] neidue gradi di merito con manifesta carenza della legitimatio ad proces-sum e dello ius postulanti e, quindi rendendo la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile e comportando la sua estro-missione»; «in secondo luogo, la mancanza di prove sul rispetto delleindefettibili condizioni previste dalla legge al fine di garantire al contri-buente destinatario della notificanda cartella esattoriale la sua effettivaconoscenza, tali prove oltre al requisito soggettivo abilitativo del messonotificate».Inoltre, secondo parte ricorrente «Il giudizio dei giudici è stato appa-rente e/o omesso nei confronti di numerose eccezioni: 1) Sull'ecce-zione della valida sottoscrizione del ruolo, i giudici hanno sostenuto chetale eccezione è priva di fondamento in quanto i ruoli sono stati sotto-scritti, con firma digitale, dal direttore provinciale nell'esercizio dellesue funzioni (…) 2) I giudici hanno tentato di ricostruire i fatti, lontanodalla realtà, e tesi a loro giudizio a giustificare l'esistenza e la validitàdella pretesa, della cartella esattoriale e della sua inesistente notificariproducendo asetticamente le contestate posizioni dell'intervenutaAdE senza alcuna prova del dubbio nonchè senza nulla dire sulle insa-nabili violazioni processuali. 3) Sulla notifica i giudici, in modo apodit-tico e senza alcuna valida e legittima prova (…) 4) La conseguenzadella mancata validità legale dell'attestazione della relata di notifica delfalsus messo o fattorino è la mancanza del dies a quo che determinala decadenza dal potere di riscossione dell'asserito debito esattorialeda parte dell'estinta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5) Sul fatto che in ognicaso, si ha la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” in base all'Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026art.156, comma 3 c.p.c ., i giudici sono in grave errore ed hanno fattoun illegittimo uso della norma, in quanto (…) 6) Riguardo, il rigettodella contestazione del mancato invio dell'avviso bonario, i giudici sonoin errore e in contraddizione, poiché se essi affermano che l'avviso bo-nario era stato inviato ciò vuol dire che era un atto necessario e, quindi,che la contestazione del suo mancato invio non è priva di pregio. 7)Riguardo, il rigetto della contestazione della mancata indicazione dellemodalità di calcolo degli interessi applicati dall'AdR, oltre ad aver giàevidenziato che l'atto esattoriale non era integro e che (…) 8) Riguardo,il rigetto della contestazione delle sanzioni in apparenza di natura am-ministrative, ma, nella sostanza di natura euro penale, occorre eviden-ziare che era fatto obbligo ai giudici disapplicare tali norme in quantoin netto contrasto con le superiori norme CEDU (…)».Con l’undicesimo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione del combinato dispostodell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/92 e l'art.111, comma 2 dellaCostituzione e la nullità della sentenza di appello per “inidoneità dellamotivazione”.12.

I tre motivi sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.12.1.

Sono tutti e tre inammissibili per la loro formulazione omnibus econtraddittoria, che in buona sostanza espone una carrellata di profilitra loro completamente eterogenei, e in parte oltretutto riproponenti ilcontenuto di precedenti censure già sopra scrutinate e disattese.12.2.

Le doglianze, inoltre, dietro lo schermo della violazione di legge(motivi nono e undicesimo) o addirittura scopertamente attraverso laprospettazione di un vizio motivazionale (decimo motivo) richiedonoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026un riesame di questioni di merito inammissibile in sede di legittimità,in presenza di una motivazione del giudice che rispetta il minimo co-stituzionale (Cass. n.8053 del 2014) perché logica, argomentata e conaddentellati nel quadro istruttorio e fattuale della controversia.

Va alproposito ribadito (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che il giudiziodi cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure allapronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tas-sativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logi-cità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare au-tonomamente il merito della causa.Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im-pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimi-tato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione iden-tificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. 22 settembre2014 n. 19959).

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessa-riamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità edesige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulatacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi einestricabilmente combinati, non collegabili alle diverse fattispecie divizio enucleata dal codice di rito.12.3.

Il decimo motivo è, oltre a quanto sopra considerato, ancheinammissibile perché costruito come vizio motivazionale che incappaNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella preclusione della doppia conforme di cui si è sopra dato conto conriferimento a precedenti censure ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc. civ..13.

Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza liquidate in favore dell’Agenzia e dell’agentedella riscossione, costituite con un unico controricorso ammissibile.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione,liquidate in complessivi euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione,liquidate in complessivi euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23081/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domici-lio eletto presso l’indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvo-catura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], subentrata a titolo univer-sale nei rapporti giuridici della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, via Barberini n.67;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1957/6/2022 della Corte di Giustizia tributariadi 2° della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di 2° della Sicilian. 1957/6/2022 veniva rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026taria Provinciale di Catania n. 3341/11/2018 che aveva rigettato il ri-corso proposto dalla contribuente, avente ad oggetto la cartella di pa-gamento n. 29320150008708259 emessa ex artt. 36-bis d.P.R.600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, con cui le veniva chiesto il versa-mento di IRES ed IVA per l’anno 2010, oltre interessi e sanzioni.2. La cartella derivava da controllo automatico del modello unico dellesocietà di capitali 2011 e veniva emessa per recuperare gli importi do-vuti a seguito di decadenza dal beneficio della rateizzazione in seguitoa comunicazione di irregolarità, decadenza intervenuta dopo il paga-mento di sole 2 rate delle 20 del piano di rateizzazione concordato.3. La società appellava la decisione del giudice di prime cure contro[OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate deducendo, si legge nellasentenza impugnata: 1) errore in procedendo. [OSCURATO:PERSONA] unicodestinatario del ricorso di primo grado si è costituito oltre i 60 giornied ha chiamato in causa il terzo Agenzia delle entrate; 2) carenza dilegittimazione processuale per mancanza della titolarità in capo al sog-getto che ha conferito il mandato alle liti al difensore costituito; 3)mancata conformità della documentazione prodotta in fotocopiadall’Ente della riscossione; 4) nella sentenza non è stata trattata l’ec-cezione della valida sottoscrizione del ruolo; 5) errata applicazione de-gli art. 25,26 e 60 del d.P.R. n.600/73 sulla validità delle prove circa larituale notifica cartelle esattoriali; 6) omessa verifica del messo notifi-catore; 7) omessa verifica del mancato invio della raccomandata infor-mativa da parte dell’asserito messo notificatore; 8) mancata valuta-zione dell’integrità della cartella non depositata in originale ma in foto-copia; 9) mancata valutazione eccezione di decadenza della cartella dipagamento e dell’ incorporato ruolo; 10) nullità della cartella per man-Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026cata notifica avviso bonario; 11) replica al rigetto dei giudici della ri-chiesta di annullamento per carenza di motivazione in materia di cal-colo degli interessi e sanzioni; 12) inesistenza della pretesa erariale;13) i giudici sono andati oltre i limiti dei fatti allegati dalle parti in fo-tocopia. Le doglianze suddette venivano tutte dismesse dal giudiced’appello che confermava integralmente la sentenza di primo grado.4. La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la deci-sione, affidato a undici motivi, cui replicano l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; inoltre, l’agentedella riscossione deposita ulteriore controricorso con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Berretta, illustrato con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, va rilevato che il controricorso dell’agente dellariscossione, depositato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. In tema didifesa e rappresentanza in giudizio, va riaffermato che l'Agenzia delleEntrate e l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] si avvalgono dell'Avvo-catura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultimastipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art.43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Av-vocatura. Ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita deli-bera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvo-cati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocaturaerariale la difesa, come nel contenzioso tributario (cfr. Cass. Sez. U n.30008 del 2019), per il quale la convenzione esime le Agenzie dal ri-corso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tri-butaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità,rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto,indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale delNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inam-missibilità (Cass. n.28199 del 2024). Nel caso di specie, dall’incipit delcontroricorso e dal testo della procura non si evincono le condizionisuddette, con conseguente inammissibilità della costituzione e, per l’ef-fetto, non può essere neppure presa in considerazione la memoria illu-strativa successivamente depositata da parte dell’avvocato per contodella medesima parte.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nondimeno, il controricorso ritualmente depo-sitato dall’Avvocatura è intestato sia all’Agenzia delle entrate cheall’agente della riscossione.3. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.«Error in iudicando e error in procedendo dei giudici della CTR Siciliaper non aver rilevato la violazione del principio di diritto della carenzadi legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (sostituitadall'AdeR nazionale) costituitasi nei due gradi di giudizio tramite avvo-cati del libero foro senza aver prodotto la necessaria procura speciale,sebbene tale vizio fosse stato rilevato dal contribuente, con l'effettoche la costituzione in giudizio incorreva nella necessaria dichiarazionedi inammissibilità e, quindi, quanto operato e prodotto dall'asseritoprocuratore alle liti avrebbe dovuto essere estromesso dal carteggioprocessuale considerandolo tamquam non esset. La costituzione in giu-dizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei vari gradi di giudizio era inammis-sibile per carenza di legitimatio ad processum e dello ius postulandipoiché è avvenuta nei due gradi di merito tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pannitteri del libero foro di Catania e senza aver prodotto, di volta involta, la relativa procura speciale, ed il cui vizio è rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio.».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 77e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ. «Nullità della sentenza e del procedimento per error in iudi-cando e error in procedendo dei giudici della CTR [OSCURATO:PERSONA] per non averdichiarato l'inammissibilità della costituzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fronte dell'eccepita carenza di legittimazioneprocessuale e dello ius postulandi a causa della mancata produzioneagli atti della procura speciale».Con il terzo motivo viene censurata la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.«Error in iudicando ed error in procedendo della CTR [OSCURATO:PERSONA] per averomesso di rilevare la mancata produzione della prova documentaledella procura speciale del soggetto che avrebbe rilasciato l'asserita pro-cura alle liti all'avvocato del libero foro nei due gradi di giudizio viziorilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dal Giudice. L'appellante con lamemoria depositata il 27 luglio 2021 evidenziava (…) come la mancataprova della procura speciale nel carteggio processuale comportasse lacarenza di legitimatio ad processum della [OSCURATO:PERSONA] (AdeR) in quantol'avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe potuto stare ingiudizio per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per non aver dato (inviolazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ.) la prova dei poteri di de-lega in capo al direttore, del dott. (…), che gliela aveva conferita e cheil vizio fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Sul vizio del “pos-sesso oggettivo dei poteri rappresentativi del soggetto che avrebbe ri-lasciato la delega alla lite”, l'appellante citava consolidata giurispru-denza (…). In ciascun grado mancava la procura speciale e, quindi,l'Agente della [OSCURATO:PERSONA] era carente di legittimazione processualesenza che i relativi Giudici di merito del rispettivo grado ne rilevasseroil grave vizio comportante l'inammissibilità della costituzione (…)».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20264. I tre motivi, largamente sovrapponibili, sono di trattazione congiuntae sono inammissibili.4.1. Ferma restando l’interpretazione giurisprudenziale già sopra ri-chiamata (cfr. Cass. Sez. U n. 30008 del 2019; Cass. n.28199 del2024) sul profilo del ricorso alla difesa tecnica da parte dell’avvocatodel libero foro, la questione riguarda lo jus postulandi del singolo av-vocato ed è distinta e non omogenea rispetto al profilo della legittima-zione processuale di una parte del processo, e non è questione rileva-bile d'ufficio, a differenza di quanto ritiene la ricorrente, né l’articola-zione dei motivi di censura danno prova che la contestazione del ricorsoall’avvocato del libero foro da parte dell’agente della riscossione siastata tempestivamente introdotta in primo grado e riproposta tempe-stivamente in appello.4.2. Inoltre, quanto alla parte della censura relativa carenza di legitti-mazione per mancanza della titolarità in capo al soggetto che ha con-ferito il mandato alle liti al difensore costituito, effettivamente presentein primo e secondo grado, va reiterato che in tema di ricorso per cas-sazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le"rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singoleragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; succes-sive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo2016 n. 4293). Il giudice riguardo alla questione del soggetto che haconferito il mandato alle liti per il difensore dell’agente della riscossioneNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha espresso una duplice ratio: da un lato di tardività della questione e,dall’altro, di ritualità del conferimento della delega, non compiuta-mente censurate dalla ricorrente, ulteriore profilo di inammissibilitàdelle censure.4.3. I motivi sono anche inammissibili per manifesta infondatezza, inquanto, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in temadi rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fi-sica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimo-strare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito ingiudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'or-gano che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivitale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno lapossibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli attisoggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova ne-gativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine daun atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, in-combe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere acondizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad operadella controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svol-gere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza dellaqualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il sog-getto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giu-ridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idoneaad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridicastessa (Cass. n.32616 del 2024; Cass. n. 19530 del 2022; Cass. n.8120 del 2019; Cass. n. 20563 del 2014; Cass. Sez. U. n. 20596 del2007; Cass. n. 13381 del 2007; Cass. n. 4627 del 2002; Cass. n.15820 del 2000).Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20265. Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 23 d.lgs. 546/92, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. «Si tratta di unvizio relativo al rito processuale ed alle preclusioni processuali e,quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che i giudicidi merito nei due gradi di giudizio hanno illegittimamente ignorato erigettato. I giudici hanno ignorato anche che la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata tardiva poiché avvenuta oltre i ses-santa giorni dal ricorso proposto dalla ricorrente e, quindi, hanno igno-rato le preclusioni processuali previste per la parte resistente, inclusala possibilità di istare per la chiamata del terzo nonché di poter solle-vare eccezioni di merito, limitandosi così a poter sollevare soltanto ec-cezioni processuali di rito e non di merito. Nella realtà, i giudici di me-rito nei due gradi di giudizio hanno ignorato l'eccezione sollevata dallaricorrente con le tempestive Controdeduzioni in risposta alla tardivaCostituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] rigettandola e consentendol'intervento il legittimo dell'AdE che tra l'altro (...)».6. La censura è inammissibile. Il mezzo di impugnazione fa valere unaquestione relativa al primo grado di giudizio in cui l’Agenzia delle en-trate si è costituita spontaneamente (v. Cass. n. 2286/2025), circa latempestiva costituzione dell'agente della riscossione e non si confrontarealmente con la ratio decidendi del giudice d'appello che fa applica-zione della giurisprudenza della Corte, in particolare della decisionedella «Cassazione civile sez. trib., 29/05/2019, n.14638 [la quale hachiarito che] “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudiziodella parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenzadalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmenteprecluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto delresistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, aNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cuil'avviso sia già stato inoltrato.”». Inoltre, quanto al profilo della man-cata notifica, il motivo è ampiamente generico.7. Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 della Cost. e dell'Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..Error in iudicando della sentenza impugnata per aver i giudici della CTRrigettato il gravame ritenendo legalmente valida la notifica della car-tella esattoriale impugnata nonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispetto degli indefettibili obblighi della proceduranotificatoria (ex art.26, art.60 ed artt. 137, 145 e 160 cod. proc. civ.)volti a garantire al destinatario l'effettiva conoscibilità della notificandacartella esattoriale e, quindi, nella sua integrità tramite un messo no-tificatore dotato dei necessari requisiti abilitativi tipici di un pubblicoufficiale onde poter garantire ed attestare la validità legale della pro-cedura notificatoria adottata, il raggiungimento della destinazione ef-fettiva dell'atto esattoriale nella sua integrità e definire anche il “dies aquo”».Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26 d.P.R. n.602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod. proc. civ.,dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. e degli Artt.2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111 comma 2della Costituzione e la «Nullità della Sentenza (error in iudicando et inprocedendo) per aver i giudici della CTR rigettato il gravame ritenendoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnata nono-stante mancasse la prova validante del rispetto degli indefettibili obbli-ghi della procedura notificatoria per garantire l'effettiva conoscibilitàdella notificanda cartella esattoriale al destinatario».8. I due motivi, interdipendenti tra loro, vanno trattati congiuntamentee sono inammissibili.8.1. Il primo comma dell'art. 26 d.P.R. 602/73, che disciplina la notifi-cazione della cartella di pagamento, stabilisce che la notifica può essereeseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevi-mento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica siconsidera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sot-toscritto.Per consolidata interpretazione (v. Cass. n.6395 del 2014, conforme,Cass n.4567 del 2015) la notifica della cartella di pagamento può av-venire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la secondaparte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessio-nario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella dellaprima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezionedel destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senzanecessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garan-tirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del sog-getto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegna-tario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimocomma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato aconservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con laNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, inragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su ri-chiesta del contribuente o dell'amministrazione.8.2. Orbene, il giudice, riguardo alla notifica della cartella di pagamentoimpugnata ha da un lato ritenuto che sia stata ritualmente notificata amezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/73 e, dall’altro, che abbia raggiuntolo scopo ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ.A fronte di ciò, le censure contestano l’accertamento del giudice, manon riproducono nel ricorso la notifica in questione al fine di superarela statuizione del giudice.8.3. Sono poi irrituali, perché non omogenee alla questione del perfe-zionamento della notifica, le ulteriori deduzioni contenute nel quintomotivo a pag.19 del ricorso, secondo cui «Inoltre, tali giudici hannoomesso di considerare il grave vizio relativo alla mancata integritàdell'atto esattoriale, privo di numerose pagine e, quindi, “privo di mo-tivazione” con effetti sul “diritto di difesa” (in violazione dell'Art.24 dellaCostituzione), e, quindi, insanabile ai sensi dell'art.156, comma terzodel cod. proc. civ.» e nel sesto motivo, a pag.21 del ricorso: «Orbene,la società non ha avuto alcuna effettiva conoscenza della cartella dipagamento oltre lo stralcio allegato al ricorso ed in mancanza dellaprova della sua effettiva legale notifica nel fascicolo di causa della car-tolina di ritorno, da cui si può determinare anche il dies a quo per ladefinizione del termine legale per l'impugnazione in ossequio al combi-nato dell'art.2967 c.c. e dell'artt.115 e 116 del cod. proc. civ. nonchédell'art. 25 comma 1 del d.P.R. 602/73 [OSCURATO:PERSONA] SpA non po-teva non essere dichiarata dai Giudici di merito decaduta dal suo poteredi riscossione». La questione della non completezza dell’atto non risultaoltretutto, sulla base del ricorso, ritualmente introdotta in primo gradoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026e riproposta in appello, a fronte del fatto che la sentenza non menzionaalcuna contestazione di mancanza di pagine nell’atto notificato.9. Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 Cost. «error in iudicando ed error in procedendo della sen-tenza impugnata per aver i Giudici della CTR rigettato il gravame rite-nendo legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnatanonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispettodegli indefettibili obblighi della procedura notificatoria per garantirel’effettiva conoscibilità della notificanda cartella esattoriale al destina-tario».Con l’ottavo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53Costituzione e del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto del diritto di proprietà dellaCEDU «illegittimità della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] che violando i prin-cipi di ragionevolezza e le garanzie costituzionali e della CEDU pervienea cascata alla violazione dell'art. 3 e dell'Art. 53 della Costituzione edel [OSCURATO:PERSONA] aggiunto alla CEDU sul diritto di Proprietà in rela-zione all'art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di almeno due elementio fatti decisivi che hanno comportato il mancato rispetto del giustoprocesso, del giusto procedimento riverberandosi nella mancata deter-mina zione del giusto tributo».10. I due motivi sono inammissibili per doppia conforme con riferi-mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce deldoppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc.civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto quiinteressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in-terno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato,ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostratoche le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state traloro diverse.11. Il nono motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., censura la violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2,d.lgs 546/92 e la «nullità della sentenza di appello per motivazioneapparente, apodittica, irragionevole ed illegittima, poiché si pone incontrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4del d.lgs. n. 546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuativedel c.p.c. e con i principi costituzionali di necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.). Error inprocedendo dei giudici della CTR e nullità della sentenza impugnata inquanto su alcuni fatti di causa decisivi, i giudici hanno omesso, in con-creto, il loro esame ai fini dell'esito processuale emettendo un giudizioapparente, apodittico ed irragionevole in contrasto con le norme di di-ritto ed i principi e le garanzie costituzionali».Il mezzo di impugnazione fa in particolare riferimento ai «poteri so-stanziali e processuali del soggetto od organo (CDA) che ha conferitoil mandato al procuratore alle liti scelto tra gli avvocati del libero foro,Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026costituitosi per conto di [OSCURATO:PERSONA] spa» e all’«omesso esamedei Giudici di merito della mancanza della prova della ricevuta di ritornodella raccomandata informativa AR dell'asserita notifica della cartelladi pagamento che asseritamente sarebbe stata eseguita da [OSCURATO:SOCIETA].» (p.24 ricorso).Con il decimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.36,comma 2, d.lgs. 546/92 e la «Nullità della sentenza di appello per mo-tivazione apparente, apodittica ed irragionevole in contrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4, del d.lgs. n.546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuative del c.p.c. e,quindi, con i principi costituzionali della necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.)».La censura fa in particolare riferimento a «carenze e lacune argomen-tative della motivazione che è risultata errata, apodittica e apparente»,«illogicità degli elementi di giudizio espressi dai giudici», «mancanza dicoerenza tra le ragioni esposte nonché (…) incompatibilità logica degliargomenti in insanabile contrasto fra loro». Inoltre, si legge a pag.26del ricorso che «dalla motivazione della sentenza non è dato compren-dere quali siano state le fonti di convincimento dei giudici e dei mezzidi prova presenti nel fascicolo di causa anche perché le prove gradata-mente indispensabili sulla procura speciale, sull'abilitazione dell'asse-rito messo notificatore, sulla presenza della ricevuta di ritorno dellaraccomandata a/r che informa(va) il contribuente del deposito del no-tificando atto esattoriale non sono mai state presenti nel fascicolo dicausa».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Nel corpo nel motivo dalla lettura delle pagg.27 e ss. si evince che lecontestazioni del contribuente riguardano: «in primo luogo, la man-canza di prova sulla procura speciale dei direttori di [OSCURATO:PERSONA] che, avrebbero nominato i procuratori alle liti della [OSCURATO:PERSONA] neidue gradi di merito con manifesta carenza della legitimatio ad proces-sum e dello ius postulanti e, quindi rendendo la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile e comportando la sua estro-missione»; «in secondo luogo, la mancanza di prove sul rispetto delleindefettibili condizioni previste dalla legge al fine di garantire al contri-buente destinatario della notificanda cartella esattoriale la sua effettivaconoscenza, tali prove oltre al requisito soggettivo abilitativo del messonotificate».Inoltre, secondo parte ricorrente «Il giudizio dei giudici è stato appa-rente e/o omesso nei confronti di numerose eccezioni: 1) Sull'ecce-zione della valida sottoscrizione del ruolo, i giudici hanno sostenuto chetale eccezione è priva di fondamento in quanto i ruoli sono stati sotto-scritti, con firma digitale, dal direttore provinciale nell'esercizio dellesue funzioni (…) 2) I giudici hanno tentato di ricostruire i fatti, lontanodalla realtà, e tesi a loro giudizio a giustificare l'esistenza e la validitàdella pretesa, della cartella esattoriale e della sua inesistente notificariproducendo asetticamente le contestate posizioni dell'intervenutaAdE senza alcuna prova del dubbio nonchè senza nulla dire sulle insa-nabili violazioni processuali. 3) Sulla notifica i giudici, in modo apodit-tico e senza alcuna valida e legittima prova (…) 4) La conseguenzadella mancata validità legale dell'attestazione della relata di notifica delfalsus messo o fattorino è la mancanza del dies a quo che determinala decadenza dal potere di riscossione dell'asserito debito esattorialeda parte dell'estinta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5) Sul fatto che in ognicaso, si ha la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” in base all'Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026art.156, comma 3 c.p.c ., i giudici sono in grave errore ed hanno fattoun illegittimo uso della norma, in quanto (…) 6) Riguardo, il rigettodella contestazione del mancato invio dell'avviso bonario, i giudici sonoin errore e in contraddizione, poiché se essi affermano che l'avviso bo-nario era stato inviato ciò vuol dire che era un atto necessario e, quindi,che la contestazione del suo mancato invio non è priva di pregio. 7)Riguardo, il rigetto della contestazione della mancata indicazione dellemodalità di calcolo degli interessi applicati dall'AdR, oltre ad aver giàevidenziato che l'atto esattoriale non era integro e che (…) 8) Riguardo,il rigetto della contestazione delle sanzioni in apparenza di natura am-ministrative, ma, nella sostanza di natura euro penale, occorre eviden-ziare che era fatto obbligo ai giudici disapplicare tali norme in quantoin netto contrasto con le superiori norme CEDU (…)».Con l’undicesimo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione del combinato dispostodell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/92 e l'art.111, comma 2 dellaCostituzione e la nullità della sentenza di appello per “inidoneità dellamotivazione”.12. I tre motivi sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.12.1. Sono tutti e tre inammissibili per la loro formulazione omnibus econtraddittoria, che in buona sostanza espone una carrellata di profilitra loro completamente eterogenei, e in parte oltretutto riproponenti ilcontenuto di precedenti censure già sopra scrutinate e disattese.12.2. Le doglianze, inoltre, dietro lo schermo della violazione di legge(motivi nono e undicesimo) o addirittura scopertamente attraverso laprospettazione di un vizio motivazionale (decimo motivo) richiedonoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026un riesame di questioni di merito inammissibile in sede di legittimità,in presenza di una motivazione del giudice che rispetta il minimo co-stituzionale (Cass. n.8053 del 2014) perché logica, argomentata e conaddentellati nel quadro istruttorio e fattuale della controversia. Va alproposito ribadito (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che il giudiziodi cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure allapronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tas-sativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logi-cità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare au-tonomamente il merito della causa.Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im-pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimi-tato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione iden-tificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. 22 settembre2014 n. 19959). Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessa-riamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità edesige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulatacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi einestricabilmente combinati, non collegabili alle diverse fattispecie divizio enucleata dal codice di rito.12.3. Il decimo motivo è, oltre a quanto sopra considerato, ancheinammissibile perché costruito come vizio motivazionale che incappaNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella preclusione della doppia conforme di cui si è sopra dato conto conriferimento a precedenti censure ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc. civ..13. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza liquidate in favore dell’Agenzia e dell’agentedella riscossione, costituite con un unico controricorso ammissibile.Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: II.DD. – IVA - ri-scossioneComposta daTania Hmeljak - Presidente -23081/2022Roberto Succio - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23081/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domici-lio eletto presso l’indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvo-catura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], subentrata a titolo univer-sale nei rapporti giuridici della estinta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, via Barberini n.67;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1957/6/2022 della Corte di Giustizia tributariadi 2° della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di 2° della Sicilian. 1957/6/2022 veniva rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026taria Provinciale di Catania n. 3341/11/2018 che aveva rigettato il ri-corso proposto dalla contribuente, avente ad oggetto la cartella di pa-gamento n. 29320150008708259 emessa ex artt. 36-bis d.P.R.600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, con cui le veniva chiesto il versa-mento di IRES ed IVA per l’anno 2010, oltre interessi e sanzioni.2. La cartella derivava da controllo automatico del modello unico dellesocietà di capitali 2011 e veniva emessa per recuperare gli importi do-vuti a seguito di decadenza dal beneficio della rateizzazione in seguitoa comunicazione di irregolarità, decadenza intervenuta dopo il paga-mento di sole 2 rate delle 20 del piano di rateizzazione concordato.3. La società appellava la decisione del giudice di prime cure contro[OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate deducendo, si legge nellasentenza impugnata: 1) errore in procedendo. [OSCURATO:PERSONA] unicodestinatario del ricorso di primo grado si è costituito oltre i 60 giornied ha chiamato in causa il terzo Agenzia delle entrate; 2) carenza dilegittimazione processuale per mancanza della titolarità in capo al sog-getto che ha conferito il mandato alle liti al difensore costituito; 3)mancata conformità della documentazione prodotta in fotocopiadall’Ente della riscossione; 4) nella sentenza non è stata trattata l’ec-cezione della valida sottoscrizione del ruolo; 5) errata applicazione de-gli art. 25,26 e 60 del d.P.R. n.600/73 sulla validità delle prove circa larituale notifica cartelle esattoriali; 6) omessa verifica del messo notifi-catore; 7) omessa verifica del mancato invio della raccomandata infor-mativa da parte dell’asserito messo notificatore; 8) mancata valuta-zione dell’integrità della cartella non depositata in originale ma in foto-copia; 9) mancata valutazione eccezione di decadenza della cartella dipagamento e dell’ incorporato ruolo; 10) nullità della cartella per man-Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026cata notifica avviso bonario; 11) replica al rigetto dei giudici della ri-chiesta di annullamento per carenza di motivazione in materia di cal-colo degli interessi e sanzioni; 12) inesistenza della pretesa erariale;13) i giudici sono andati oltre i limiti dei fatti allegati dalle parti in fo-tocopia. Le doglianze suddette venivano tutte dismesse dal giudiced’appello che confermava integralmente la sentenza di primo grado.4. La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la deci-sione, affidato a undici motivi, cui replicano l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; inoltre, l’agentedella riscossione deposita ulteriore controricorso con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Berretta, illustrato con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, va rilevato che il controricorso dell’agente dellariscossione, depositato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. In tema didifesa e rappresentanza in giudizio, va riaffermato che l'Agenzia delleEntrate e l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] si avvalgono dell'Avvo-catura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultimastipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art.43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Av-vocatura. Ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita deli-bera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvo-cati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocaturaerariale la difesa, come nel contenzioso tributario (cfr. Cass. Sez. U n.30008 del 2019), per il quale la convenzione esime le Agenzie dal ri-corso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tri-butaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità,rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto,indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale delNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inam-missibilità (Cass. n.28199 del 2024). Nel caso di specie, dall’incipit delcontroricorso e dal testo della procura non si evincono le condizionisuddette, con conseguente inammissibilità della costituzione e, per l’ef-fetto, non può essere neppure presa in considerazione la memoria illu-strativa successivamente depositata da parte dell’avvocato per contodella medesima parte.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nondimeno, il controricorso ritualmente depo-sitato dall’Avvocatura è intestato sia all’Agenzia delle entrate cheall’agente della riscossione.3. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.«Error in iudicando e error in procedendo dei giudici della CTR Siciliaper non aver rilevato la violazione del principio di diritto della carenzadi legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (sostituitadall'AdeR nazionale) costituitasi nei due gradi di giudizio tramite avvo-cati del libero foro senza aver prodotto la necessaria procura speciale,sebbene tale vizio fosse stato rilevato dal contribuente, con l'effettoche la costituzione in giudizio incorreva nella necessaria dichiarazionedi inammissibilità e, quindi, quanto operato e prodotto dall'asseritoprocuratore alle liti avrebbe dovuto essere estromesso dal carteggioprocessuale considerandolo tamquam non esset. La costituzione in giu-dizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei vari gradi di giudizio era inammis-sibile per carenza di legitimatio ad processum e dello ius postulandipoiché è avvenuta nei due gradi di merito tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pannitteri del libero foro di Catania e senza aver prodotto, di volta involta, la relativa procura speciale, ed il cui vizio è rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio.».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 77e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ. «Nullità della sentenza e del procedimento per error in iudi-cando e error in procedendo dei giudici della CTR [OSCURATO:PERSONA] per non averdichiarato l'inammissibilità della costituzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fronte dell'eccepita carenza di legittimazioneprocessuale e dello ius postulandi a causa della mancata produzioneagli atti della procura speciale».Con il terzo motivo viene censurata la violazione degli artt. 77 e 100cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.«Error in iudicando ed error in procedendo della CTR [OSCURATO:PERSONA] per averomesso di rilevare la mancata produzione della prova documentaledella procura speciale del soggetto che avrebbe rilasciato l'asserita pro-cura alle liti all'avvocato del libero foro nei due gradi di giudizio viziorilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dal Giudice. L'appellante con lamemoria depositata il 27 luglio 2021 evidenziava (…) come la mancataprova della procura speciale nel carteggio processuale comportasse lacarenza di legitimatio ad processum della [OSCURATO:PERSONA] (AdeR) in quantol'avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe potuto stare ingiudizio per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per non aver dato (inviolazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ.) la prova dei poteri di de-lega in capo al direttore, del dott. (…), che gliela aveva conferita e cheil vizio fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Sul vizio del “pos-sesso oggettivo dei poteri rappresentativi del soggetto che avrebbe ri-lasciato la delega alla lite”, l'appellante citava consolidata giurispru-denza (…). In ciascun grado mancava la procura speciale e, quindi,l'Agente della [OSCURATO:PERSONA] era carente di legittimazione processualesenza che i relativi Giudici di merito del rispettivo grado ne rilevasseroil grave vizio comportante l'inammissibilità della costituzione (…)».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20264. I tre motivi, largamente sovrapponibili, sono di trattazione congiuntae sono inammissibili.4.1. Ferma restando l’interpretazione giurisprudenziale già sopra ri-chiamata (cfr. Cass. Sez. U n. 30008 del 2019; Cass. n.28199 del2024) sul profilo del ricorso alla difesa tecnica da parte dell’avvocatodel libero foro, la questione riguarda lo jus postulandi del singolo av-vocato ed è distinta e non omogenea rispetto al profilo della legittima-zione processuale di una parte del processo, e non è questione rileva-bile d'ufficio, a differenza di quanto ritiene la ricorrente, né l’articola-zione dei motivi di censura danno prova che la contestazione del ricorsoall’avvocato del libero foro da parte dell’agente della riscossione siastata tempestivamente introdotta in primo grado e riproposta tempe-stivamente in appello.4.2. Inoltre, quanto alla parte della censura relativa carenza di legitti-mazione per mancanza della titolarità in capo al soggetto che ha con-ferito il mandato alle liti al difensore costituito, effettivamente presentein primo e secondo grado, va reiterato che in tema di ricorso per cas-sazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le"rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singoleragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; succes-sive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo2016 n. 4293). Il giudice riguardo alla questione del soggetto che haconferito il mandato alle liti per il difensore dell’agente della riscossioneNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha espresso una duplice ratio: da un lato di tardività della questione e,dall’altro, di ritualità del conferimento della delega, non compiuta-mente censurate dalla ricorrente, ulteriore profilo di inammissibilitàdelle censure.4.3. I motivi sono anche inammissibili per manifesta infondatezza, inquanto, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in temadi rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fi-sica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimo-strare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito ingiudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'or-gano che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivitale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno lapossibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli attisoggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova ne-gativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine daun atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, in-combe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere acondizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad operadella controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svol-gere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza dellaqualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il sog-getto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giu-ridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idoneaad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridicastessa (Cass. n.32616 del 2024; Cass. n. 19530 del 2022; Cass. n.8120 del 2019; Cass. n. 20563 del 2014; Cass. Sez. U. n. 20596 del2007; Cass. n. 13381 del 2007; Cass. n. 4627 del 2002; Cass. n.15820 del 2000).Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/20265. Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 23 d.lgs. 546/92, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. «Si tratta di unvizio relativo al rito processuale ed alle preclusioni processuali e,quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che i giudicidi merito nei due gradi di giudizio hanno illegittimamente ignorato erigettato. I giudici hanno ignorato anche che la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata tardiva poiché avvenuta oltre i ses-santa giorni dal ricorso proposto dalla ricorrente e, quindi, hanno igno-rato le preclusioni processuali previste per la parte resistente, inclusala possibilità di istare per la chiamata del terzo nonché di poter solle-vare eccezioni di merito, limitandosi così a poter sollevare soltanto ec-cezioni processuali di rito e non di merito. Nella realtà, i giudici di me-rito nei due gradi di giudizio hanno ignorato l'eccezione sollevata dallaricorrente con le tempestive Controdeduzioni in risposta alla tardivaCostituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] rigettandola e consentendol'intervento il legittimo dell'AdE che tra l'altro (...)».6. La censura è inammissibile. Il mezzo di impugnazione fa valere unaquestione relativa al primo grado di giudizio in cui l’Agenzia delle en-trate si è costituita spontaneamente (v. Cass. n. 2286/2025), circa latempestiva costituzione dell'agente della riscossione e non si confrontarealmente con la ratio decidendi del giudice d'appello che fa applica-zione della giurisprudenza della Corte, in particolare della decisionedella «Cassazione civile sez. trib., 29/05/2019, n.14638 [la quale hachiarito che] “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudiziodella parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenzadalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmenteprecluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto delresistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, aNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cuil'avviso sia già stato inoltrato.”». Inoltre, quanto al profilo della man-cata notifica, il motivo è ampiamente generico.7. Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 della Cost. e dell'Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..Error in iudicando della sentenza impugnata per aver i giudici della CTRrigettato il gravame ritenendo legalmente valida la notifica della car-tella esattoriale impugnata nonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispetto degli indefettibili obblighi della proceduranotificatoria (ex art.26, art.60 ed artt. 137, 145 e 160 cod. proc. civ.)volti a garantire al destinatario l'effettiva conoscibilità della notificandacartella esattoriale e, quindi, nella sua integrità tramite un messo no-tificatore dotato dei necessari requisiti abilitativi tipici di un pubblicoufficiale onde poter garantire ed attestare la validità legale della pro-cedura notificatoria adottata, il raggiungimento della destinazione ef-fettiva dell'atto esattoriale nella sua integrità e definire anche il “dies aquo”».Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26 d.P.R. n.602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod. proc. civ.,dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. e degli Artt.2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111 comma 2della Costituzione e la «Nullità della Sentenza (error in iudicando et inprocedendo) per aver i giudici della CTR rigettato il gravame ritenendoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnata nono-stante mancasse la prova validante del rispetto degli indefettibili obbli-ghi della procedura notificatoria per garantire l'effettiva conoscibilitàdella notificanda cartella esattoriale al destinatario».8. I due motivi, interdipendenti tra loro, vanno trattati congiuntamentee sono inammissibili.8.1. Il primo comma dell'art. 26 d.P.R. 602/73, che disciplina la notifi-cazione della cartella di pagamento, stabilisce che la notifica può essereeseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevi-mento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica siconsidera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sot-toscritto.Per consolidata interpretazione (v. Cass. n.6395 del 2014, conforme,Cass n.4567 del 2015) la notifica della cartella di pagamento può av-venire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la secondaparte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessio-nario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella dellaprima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezionedel destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senzanecessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garan-tirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del sog-getto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegna-tario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimocomma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato aconservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con laNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, inragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su ri-chiesta del contribuente o dell'amministrazione.8.2. Orbene, il giudice, riguardo alla notifica della cartella di pagamentoimpugnata ha da un lato ritenuto che sia stata ritualmente notificata amezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/73 e, dall’altro, che abbia raggiuntolo scopo ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ.A fronte di ciò, le censure contestano l’accertamento del giudice, manon riproducono nel ricorso la notifica in questione al fine di superarela statuizione del giudice.8.3. Sono poi irrituali, perché non omogenee alla questione del perfe-zionamento della notifica, le ulteriori deduzioni contenute nel quintomotivo a pag.19 del ricorso, secondo cui «Inoltre, tali giudici hannoomesso di considerare il grave vizio relativo alla mancata integritàdell'atto esattoriale, privo di numerose pagine e, quindi, “privo di mo-tivazione” con effetti sul “diritto di difesa” (in violazione dell'Art.24 dellaCostituzione), e, quindi, insanabile ai sensi dell'art.156, comma terzodel cod. proc. civ.» e nel sesto motivo, a pag.21 del ricorso: «Orbene,la società non ha avuto alcuna effettiva conoscenza della cartella dipagamento oltre lo stralcio allegato al ricorso ed in mancanza dellaprova della sua effettiva legale notifica nel fascicolo di causa della car-tolina di ritorno, da cui si può determinare anche il dies a quo per ladefinizione del termine legale per l'impugnazione in ossequio al combi-nato dell'art.2967 c.c. e dell'artt.115 e 116 del cod. proc. civ. nonchédell'art. 25 comma 1 del d.P.R. 602/73 [OSCURATO:PERSONA] SpA non po-teva non essere dichiarata dai Giudici di merito decaduta dal suo poteredi riscossione». La questione della non completezza dell’atto non risultaoltretutto, sulla base del ricorso, ritualmente introdotta in primo gradoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026e riproposta in appello, a fronte del fatto che la sentenza non menzionaalcuna contestazione di mancanza di pagine nell’atto notificato.9. Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'Art. 26d.P.R. n. 602/73 e dell'Art.60 del d.P.R. n.600/1973, dell'Art. 115 cod.proc. civ., dell'Art. 6 della L. n. 212/2000, dell'Art. 2697 cod. civ. edegli Artt. 2969 e 2700 cod. civ., e violazione degli Artt. 3, 24 e 111comma 2 Cost. «error in iudicando ed error in procedendo della sen-tenza impugnata per aver i Giudici della CTR rigettato il gravame rite-nendo legalmente valida la notifica della cartella esattoriale impugnatanonostante mancasse la prova di [OSCURATO:PERSONA] del rispettodegli indefettibili obblighi della procedura notificatoria per garantirel’effettiva conoscibilità della notificanda cartella esattoriale al destina-tario».Con l’ottavo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53Costituzione e del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto del diritto di proprietà dellaCEDU «illegittimità della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] che violando i prin-cipi di ragionevolezza e le garanzie costituzionali e della CEDU pervienea cascata alla violazione dell'art. 3 e dell'Art. 53 della Costituzione edel [OSCURATO:PERSONA] aggiunto alla CEDU sul diritto di Proprietà in rela-zione all'art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di almeno due elementio fatti decisivi che hanno comportato il mancato rispetto del giustoprocesso, del giusto procedimento riverberandosi nella mancata deter-mina zione del giusto tributo».10. I due motivi sono inammissibili per doppia conforme con riferi-mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce deldoppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc.civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto quiinteressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in-terno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato,ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostratoche le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state traloro diverse.11. Il nono motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., censura la violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2,d.lgs 546/92 e la «nullità della sentenza di appello per motivazioneapparente, apodittica, irragionevole ed illegittima, poiché si pone incontrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4del d.lgs. n. 546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuativedel c.p.c. e con i principi costituzionali di necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.). Error inprocedendo dei giudici della CTR e nullità della sentenza impugnata inquanto su alcuni fatti di causa decisivi, i giudici hanno omesso, in con-creto, il loro esame ai fini dell'esito processuale emettendo un giudizioapparente, apodittico ed irragionevole in contrasto con le norme di di-ritto ed i principi e le garanzie costituzionali».Il mezzo di impugnazione fa in particolare riferimento ai «poteri so-stanziali e processuali del soggetto od organo (CDA) che ha conferitoil mandato al procuratore alle liti scelto tra gli avvocati del libero foro,Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026costituitosi per conto di [OSCURATO:PERSONA] spa» e all’«omesso esamedei Giudici di merito della mancanza della prova della ricevuta di ritornodella raccomandata informativa AR dell'asserita notifica della cartelladi pagamento che asseritamente sarebbe stata eseguita da [OSCURATO:SOCIETA].» (p.24 ricorso).Con il decimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.36,comma 2, d.lgs. 546/92 e la «Nullità della sentenza di appello per mo-tivazione apparente, apodittica ed irragionevole in contrasto con l’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. (o l’art.36, comma 2, n.4, del d.lgs. n.546/1992) ed art. 118, comma 1, disposizioni attuative del c.p.c. e,quindi, con i principi costituzionali della necessaria ragionevolezza emotivazione del decisum artt. 3, 24 e 111 comma 6 Cost.)».La censura fa in particolare riferimento a «carenze e lacune argomen-tative della motivazione che è risultata errata, apodittica e apparente»,«illogicità degli elementi di giudizio espressi dai giudici», «mancanza dicoerenza tra le ragioni esposte nonché (…) incompatibilità logica degliargomenti in insanabile contrasto fra loro». Inoltre, si legge a pag.26del ricorso che «dalla motivazione della sentenza non è dato compren-dere quali siano state le fonti di convincimento dei giudici e dei mezzidi prova presenti nel fascicolo di causa anche perché le prove gradata-mente indispensabili sulla procura speciale, sull'abilitazione dell'asse-rito messo notificatore, sulla presenza della ricevuta di ritorno dellaraccomandata a/r che informa(va) il contribuente del deposito del no-tificando atto esattoriale non sono mai state presenti nel fascicolo dicausa».Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026Nel corpo nel motivo dalla lettura delle pagg.27 e ss. si evince che lecontestazioni del contribuente riguardano: «in primo luogo, la man-canza di prova sulla procura speciale dei direttori di [OSCURATO:PERSONA] che, avrebbero nominato i procuratori alle liti della [OSCURATO:PERSONA] neidue gradi di merito con manifesta carenza della legitimatio ad proces-sum e dello ius postulanti e, quindi rendendo la costituzione in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile e comportando la sua estro-missione»; «in secondo luogo, la mancanza di prove sul rispetto delleindefettibili condizioni previste dalla legge al fine di garantire al contri-buente destinatario della notificanda cartella esattoriale la sua effettivaconoscenza, tali prove oltre al requisito soggettivo abilitativo del messonotificate».Inoltre, secondo parte ricorrente «Il giudizio dei giudici è stato appa-rente e/o omesso nei confronti di numerose eccezioni: 1) Sull'ecce-zione della valida sottoscrizione del ruolo, i giudici hanno sostenuto chetale eccezione è priva di fondamento in quanto i ruoli sono stati sotto-scritti, con firma digitale, dal direttore provinciale nell'esercizio dellesue funzioni (…) 2) I giudici hanno tentato di ricostruire i fatti, lontanodalla realtà, e tesi a loro giudizio a giustificare l'esistenza e la validitàdella pretesa, della cartella esattoriale e della sua inesistente notificariproducendo asetticamente le contestate posizioni dell'intervenutaAdE senza alcuna prova del dubbio nonchè senza nulla dire sulle insa-nabili violazioni processuali. 3) Sulla notifica i giudici, in modo apodit-tico e senza alcuna valida e legittima prova (…) 4) La conseguenzadella mancata validità legale dell'attestazione della relata di notifica delfalsus messo o fattorino è la mancanza del dies a quo che determinala decadenza dal potere di riscossione dell'asserito debito esattorialeda parte dell'estinta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5) Sul fatto che in ognicaso, si ha la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” in base all'Numero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026art.156, comma 3 c.p.c ., i giudici sono in grave errore ed hanno fattoun illegittimo uso della norma, in quanto (…) 6) Riguardo, il rigettodella contestazione del mancato invio dell'avviso bonario, i giudici sonoin errore e in contraddizione, poiché se essi affermano che l'avviso bo-nario era stato inviato ciò vuol dire che era un atto necessario e, quindi,che la contestazione del suo mancato invio non è priva di pregio. 7)Riguardo, il rigetto della contestazione della mancata indicazione dellemodalità di calcolo degli interessi applicati dall'AdR, oltre ad aver giàevidenziato che l'atto esattoriale non era integro e che (…) 8) Riguardo,il rigetto della contestazione delle sanzioni in apparenza di natura am-ministrative, ma, nella sostanza di natura euro penale, occorre eviden-ziare che era fatto obbligo ai giudici disapplicare tali norme in quantoin netto contrasto con le superiori norme CEDU (…)».Con l’undicesimo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione del combinato dispostodell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/92 e l'art.111, comma 2 dellaCostituzione e la nullità della sentenza di appello per “inidoneità dellamotivazione”.12. I tre motivi sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.12.1. Sono tutti e tre inammissibili per la loro formulazione omnibus econtraddittoria, che in buona sostanza espone una carrellata di profilitra loro completamente eterogenei, e in parte oltretutto riproponenti ilcontenuto di precedenti censure già sopra scrutinate e disattese.12.2. Le doglianze, inoltre, dietro lo schermo della violazione di legge(motivi nono e undicesimo) o addirittura scopertamente attraverso laprospettazione di un vizio motivazionale (decimo motivo) richiedonoNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026un riesame di questioni di merito inammissibile in sede di legittimità,in presenza di una motivazione del giudice che rispetta il minimo co-stituzionale (Cass. n.8053 del 2014) perché logica, argomentata e conaddentellati nel quadro istruttorio e fattuale della controversia. Va alproposito ribadito (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che il giudiziodi cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure allapronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tas-sativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logi-cità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare au-tonomamente il merito della causa.Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im-pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimi-tato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione iden-tificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. 22 settembre2014 n. 19959). Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessa-riamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità edesige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulatacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi einestricabilmente combinati, non collegabili alle diverse fattispecie divizio enucleata dal codice di rito.12.3. Il decimo motivo è, oltre a quanto sopra considerato, ancheinammissibile perché costruito come vizio motivazionale che incappaNumero registro generale 23081/2022Numero sezionale 8728/2025Numero di raccolta generale 7474/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella preclusione della doppia conforme di cui si è sopra dato conto conriferimento a precedenti censure ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc. civ..13. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza liquidate in favore dell’Agenzia e dell’agentedella riscossione, costituite con un unico controricorso ammissibile. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione,liquidate in complessivi euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione,liquidate in complessivi euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 07474/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris