CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 2326-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. E [OSCURATO:PERSONA] G., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difesod all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2111 /20 18 de l la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/09/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona deldott. [OSCURATO:PERSONA]; Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. di Caterino C.) innanzi il Tribunale di Lucca, invocando l’emissione di sentenza costitutiva, exart. 2932 c.c., in relazione al contratto preliminare intercorso tra la società convenuta e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto 6 villette a schiera da costruire, una delle quali già nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], indicata dal Mei come promissaria acquirente della stessa. Nella resistenza della società convenuta, la quale disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare, il Tribunale, con sentenza n.781/2012, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 2111/2018, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prima istanza, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorsoil [OSCURATO:SOCIETA]. di Caterino c. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi e resistito da controricorso dei ricorrenti principali. In prossimità dell’udienza ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte. Sono compars i a ll’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigettati o assorbiti gli altri, e per l’assorbimento del ricorso incidentale; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente principale, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso principaleed il rigetto di quello incidentale; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente incidentale, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale. Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, si duole invece dellanullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, 287, 288 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di fornire qualsivoglia motivazione in relazione al rigetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], diversa e autonoma rispetto a quella del Mei. Con il terzo motivo, denunzia altresì la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 214, 215, 216, 281 sexies e 293 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare di cui è causa, che era stato formulato dalla società costruttrice soltanto in occasione della sua tardiva costituzione, avvenuta in data 9.12.2011, successivamente alla celebrazione della prima udienza di discussione della causa di primo grado. Con il quarto motivo, formulato in subordine rispetto al terzo motivo, i ricorrenti principali lamentano invece la violazione degli artt.115, 116, 214, 215 e 216 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe comunque dovuto considerare che l’istanza di verificazione era stata proposta dagli odierni ricorrenti in forma implicita, avendo essi insistito nel far valere i diritti nascenti dal contratto preliminare oggetto di causa. Ed infine, con il quinto ed ultimo motivo, denunziano laviolazione degli artt. 115, 116 e 216 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché comunque la Corte di Appello avrebbe errato nel non aver considerato tempestiva l’istanza di verificazione riproposta dagli odierni ricorrenti in seconda istanza. La parte ricorrente incidentale, invece, lamenta, con il p rimo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna degli attori alla refusione, infavore della società convenuta, delle spese di primo grado. Mentre, con il secondo motivo, si duole dell’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che la difesa della società costruttrice aveva prodotto, in secondo grado, due distinte note spese, relative ciascuna ad un grado del giudizio di merito, ed avrebbe comunque liquidato le spese in importo esiguo, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] osserva che i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale impongono la verifica, da un lato, de lla tempestività del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare del 16.12.2005 oggetto di causa, operato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] con la costituzione in giudizio, avvenuta dopo lo svolgimento della prima udienza fissata per la discussione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., e dall’altro lato della proposizione dell’istanza di verificazionead opera degli odierni ricorrenti principali. A tal fine, occorre acquisire il fascicolo di ufficio, allo stato mancante, comprensivo di quello di primo grado e dei relativi verbali, onde poter verificare l’effettiva scansione processuale del giudizio di primo grado. Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo onde consentire la predetta acquisizione. PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone, a cura della Cancelleria, l’acquisizione del fascicolo di ufficio, comprensivo di quello di primo grado e dei verbali del giudizio svoltosi innanzi il Tribun