CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 09820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12391/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata – avverso la sentenza n. 3198/2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: Alberto, Germano e [OSCURATO:PERSONA] del Villar propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3198/2020, depositata il 27/10/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di classamento- a seguito di docfa - con il quale l’Agenzia ha rideterminato la rendita catastale e il classamento di un appartamento sito a Roma, di proprietà dei contribuenti, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di prime cure. L’Amministrazione già nel 2013 con avviso di accertamento aveva operato la rettifica del classamento (categoria A1) dell’immobile a seguito della variazione per scorporo del locale soffitta; avverso tale accertamento era stato presentato ricorso che si è concluso in appello con sentenza n. 4186/05/2017 che confermava la legittimità dell’accertamento: sentenza che non risulta impugnata. In data 22.12.2014 i contribuenti hanno proposto una nuova variazione docfa per diversa distribuzione interna degli spazi proponendo nuovamente la categoria A2; l’Ufficio rettificava il classamento ripristinando la categoria A/1 e notificava l’avviso di accertamento catastale di cui è causa. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. I ricorrenti depositano successiva memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente respinta la richiesta di trattazione in pubblica udienza della controversia, non ricorrendone i presupposti, avendo la CTR fatto corretta applicazione di principi consolidati in tema di motivazione degli avvisi di accertamento di rettifica di classamento a seguito di DOCFA. 2. Con il primo motivo del ricorso si deduce la nul lità della sentenza per omessa motivazione in violazione degli artt. 36 comma 2 n.4 del D.Lgs. 546/1992, 132, comma 2,n. 4 e 118 c.p.c. e 111 comma 6 della costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la CTR motivato in ordine ad ulteriori elementi relativi alla comparazione dell’immobile, e delle sue caratteristiche strutturali, con gli immobili limitrofi, puntualmente descritte nell’elaborato peritale oltre che provate dalla documentazione fotografica ad esso allegata. 3. Il mo tivo è infondato. 4. Secondo costante orientamento di codesta Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. N. 13248 del 2020; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 5. Nel caso di specie, la CTR, sui documenti di cui i contribuenti lamentano la mancata pronuncia, ha affermato che “ la perizia allegata all’atto di appello non fornisce elementi idonei ad una diversa determinazione della rendita sulla base del classamento, in quanto deduce e si riferisce al primo atto di accertamento del 2013, peraltro ritenuto legittimo con la sentenza sopra menzionata della CTR che ha rilevato che l’immobile in discussione è di tipo signorile ben rifinito in muratura ha una superficie di 180 mq, un’altezza utile di mq 2.85 e per la cantina di mq 2,95, un doppio ingresso attraverso il quale si accede agli ambienti funzionali per l’ambiente signorile con una zona padronale di rappresentanza, distinta da quella di servizio; l’immobile è nello storico palazzo Ginnasi, ben servito dai servizi pubblici, gode di uno spaccato di storia, dalla Chiesta medievale di [OSCURATO:PERSONA] dei polacchi, al [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], all’edicola religiosa della [OSCURATO:PERSONA] delle Botteghe oscure dell’800”. Inoltre ha aggiunto “ Da rilevare che nessuna delle unità riportate nel terzo motivo dell’appello coincide con quelle indicate dall’Ufficio in comparazione nell’avviso di accertamento. Ciò ad ulteriore conferma che l’atto di appello è modulato erratamente con riferimento ad un altro avviso di accertamento quello del 2013 n. 1084525 oggetto di altro contenzioso”. 6. La CTR ha poi rigettato l’appello sull’eccezione di carenza motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, indicando in modo lineare gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento. Non si può pertanto ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incorrente sul piano della logica giuridica nétanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). 7. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7 della L. n. 212/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR errato nel ritenere l’avviso di accertamento impugnato correttamente motivato. 8. Il motivo è infondato. 8.1. Va premesso che l’atto di classamento deve essere necessariamente motivato, e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all’art 7 della l. n. 212/2000, che a sua volta richiama l’art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare nei suoi atti i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. 8.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur . Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22003). 8.3. Con riferimento, poi, alla materia di estimo catastale, l’obbligo di motivazione in capo all’amministrazione finanziaria si diversifica a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente. Nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, la Corte ha più volte ribadito, che, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4955). 8.4. Nella specie, il giud ice di appello, dopo aver richiamato i principi sopra esposti ha accertato che “ l’atto di classamento impugnato è validamente motivato in quanto individua il soggetto-contribuente, il bene oggetto dell’assegnazione degli estremi catastali, la ragione (denuncia) dell’intervento amministrativo, la categoria, la classe assegnata, la consistenza, la rendita, i parametri di riferimento relativi alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e al contesto urbanistico; nonché gli immobili limitrofi che per caratteristiche intrinseche e tipologia edilizia distributiva dotazione impiantistica servizi e aree comuni hanno la stessa classificazione”. Inoltre, dalla lettura della motivazione dell’avviso di accertamento, riportata dal contribuente in ossequio al principio di autosufficienza, si evince che la determinazione del nuovo classamento è stata effettuata a seguito di e same della dichiarazione Do cfa presentata e della documentazione presente negli archivi catastali. La indicata motivazione risponde ai principi sopra enunciati, poiché la differenza tra la rendita proposta dalla contribuente con procedura DOCFA e quella attribuita dall’Ufficio deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. 9. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Nulla sulle spese essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, de