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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42165/2024

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte n. 37980 del 11/07/20023, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.

Secondo la prospettazione difensiva ricorrerebbe un errore percettivo, relativo al terzo, quarto, e quinto motivo di ricorso atteso che il ricorrente nei motivi, a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato per il solo giudizio di legittimità, ha lamentato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], mai revocato, non ha ricevuto l’avviso di deposito della sentenza e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricevuto tale avviso.

Ritiene conseguentemente la difesa che alla mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] determina la nullità dedotta.

La difesa ha inoltre precisato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in tale procedimento aveva assistito il coimputato [OSCURATO:PERSONA] perciò aveva avuto conoscenza del deposito della sentenza; l’errore di fatto in cui cade la Corte di cassazione risiede nella affermazione che imputato e difensore hanno regolarmente ricevuto l’avviso di deposito della sentenza.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato.

Questa Corte ha costantemente evidenziato, con principio di diritto che qui si intende ribadire, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula “inderogabilmente” che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dalla supposta errata valutazione o dal supposto non corretto apprezzamento di determinati atti, così che la qualificazione appropriata potrebbe eventualmente essere quella dell’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099-01).

Deve quindi ricorrere un evidentissimo e immediatamente riscontrabile errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso da parte della Corte di cassazione, connotato dalla diretta influenza sul processo formativo della volontà (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01).

La giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima espressione, ha in tal senso precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente nella fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all’ambito di applicazione di tale giudizio gli errori d’interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, che devono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U, 27/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto; Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258-01).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario presentato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. con cui si deduca un’erronea valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla norma appena menzionata consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161-01; Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486-01, con richiamo a livello sistematico alle indicazioni a suo tempo fornite da Corte cost. n. 16 del 1986 a proposito della rilevanza dell’errore di fatto e al richiamo alla nozione di errore di fatto enucleata dall’art. 395 cod. proc. civ. n. 4, in quanto espressamente richiamata dall’art. 391-bis cod. proc. civ. e non derogata agli effetti del processo penale).

2. Ciò premesso, appare evidente come nel caso in esame, anche attesa la genericità e aspecificità delle deduzioni difensive, non ricorra alcuna considerazione e valutazione nell’ambito della sentenza impugnata tale da integrare l’errore di fatto come sopra delineato, nel suo carattere di assoluta evidenza e possibile rilevabilità sulla base della sentenza impugnata e degli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche.

In altri termini la difesa, come emerge dalla stessa lettura della motivazione della sentenza impugnata, ripropone i medesimi argomenti oggetto di decisione, presi in esplicita considerazione dalla Sesta sezione nella sentenza impugnata in questa sede, senza effettivamente confrontarsi con la decisione sul punto.

La Sesta sezione ha difatti evidenziato al par. 8.2.1., con ampia motivazione, che “l’omissione lamentata non incide sulla ritualità della procedura innescata dall’impugnazione del difensore, con la conseguenza che l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale potrebbe assumere residuale rilievo.. soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita, valendo altrimenti la presunzione (nel caso di specie, in difetto di contrarie deduzioni del ricorrente, pienamente operante) per cui, in forza dell’effettività del rapporto tra il patrocinatore e patrono, che la difesa fiduciaria ordinariamente riflette, la sentenza impugnata sia stata portata a conoscenza del secondo e l’esercizio del potere sia stato tra di essi condiviso”.

La tematica è stata poi specificamente riferita all’odierno ricorrente, chiarendo che il ricorso per cassazione è stato proposto proprio da nuovo difensore di fiducia dell’imputato, “sicché è evidente che quest’ultimo ha avuto conoscenza della sentenza impugnata, tanto da determinarsi a conferire l’incarico a un difensore di fiducia per la proposizione della impugnazione”; è stata in tal senso esclusa la ricorrenza di qualsiasi forma di lesione del diritto di difesa dell’imputato, quale conseguenza della “mancata notifica della sentenza al suo precedente difensore di fiducia”.

Il ricorrente non si confronta affatto con tale motivazione, che prende specificamente in considerazione proprio il dato allegato dalla difesa, relativo alla omessa notifica al precedente difensore di fiducia, e non ricorre alcun errore di fatto sul punto, ma semplicemente una doglianza, tra l’altro del tutto genericamente articolata, in mancanza di confronto con la motivazione appena richiamata, con la quale si reitera la circostanza, a parere della difesa decisiva, quanto alla mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale.

3. In conclusione, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì eventualmente di giudizio, come tale non ricompreso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14707/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocuore, Rv. 256441-01; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Misuraca, Rv. 259531-01).

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte n. 37980 del 11/07/20023, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Secondo la prospettazione difensiva ricorrerebbe un errore percettivo, relativo al terzo, quarto, e quinto motivo di ricorso atteso che il ricorrente nei motivi, a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato per il solo giudizio di legittimità, ha lamentato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], mai revocato, non ha ricevuto l’avviso di deposito della sentenza e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricevuto tale avviso. Ritiene conseguentemente la difesa che alla mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] determina la nullità dedotta. La difesa ha inoltre precisato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in tale procedimento aveva assistito il coimputato [OSCURATO:PERSONA] perciò aveva avuto conoscenza del deposito della sentenza; l’errore di fatto in cui cade la Corte di cassazione risiede nella affermazione che imputato e difensore hanno regolarmente ricevuto l’avviso di deposito della sentenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente evidenziato, con principio di diritto che qui si intende ribadire, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula “inderogabilmente” che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dalla supposta errata valutazione o dal supposto non corretto apprezzamento di determinati atti, così che la qualificazione appropriata potrebbe eventualmente essere quella dell’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099-01). Deve quindi ricorrere un evidentissimo e immediatamente riscontrabile errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso da parte della Corte di cassazione, connotato dalla diretta influenza sul processo formativo della volontà (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). La giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima espressione, ha in tal senso precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente nella fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all’ambito di applicazione di tale giudizio gli errori d’interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, che devono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, 27/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto; Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258-01). Ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario presentato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. con cui si deduca un’erronea valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla norma appena menzionata consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161-01; Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486-01, con richiamo a livello sistematico alle indicazioni a suo tempo fornite da Corte cost. n. 16 del 1986 a proposito della rilevanza dell’errore di fatto e al richiamo alla nozione di errore di fatto enucleata dall’art. 395 cod. proc. civ. n. 4, in quanto espressamente richiamata dall’art. 391-bis cod. proc. civ. e non derogata agli effetti del processo penale). 2. Ciò premesso, appare evidente come nel caso in esame, anche attesa la genericità e aspecificità delle deduzioni difensive, non ricorra alcuna considerazione e valutazione nell’ambito della sentenza impugnata tale da integrare l’errore di fatto come sopra delineato, nel suo carattere di assoluta evidenza e possibile rilevabilità sulla base della sentenza impugnata e degli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. In altri termini la difesa, come emerge dalla stessa lettura della motivazione della sentenza impugnata, ripropone i medesimi argomenti oggetto di decisione, presi in esplicita considerazione dalla Sesta sezione nella sentenza impugnata in questa sede, senza effettivamente confrontarsi con la decisione sul punto. La Sesta sezione ha difatti evidenziato al par. 8.2.1., con ampia motivazione, che “l’omissione lamentata non incide sulla ritualità della procedura innescata dall’impugnazione del difensore, con la conseguenza che l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale potrebbe assumere residuale rilievo.. soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita, valendo altrimenti la presunzione (nel caso di specie, in difetto di contrarie deduzioni del ricorrente, pienamente operante) per cui, in forza dell’effettività del rapporto tra il patrocinatore e patrono, che la difesa fiduciaria ordinariamente riflette, la sentenza impugnata sia stata portata a conoscenza del secondo e l’esercizio del potere sia stato tra di essi condiviso”. La tematica è stata poi specificamente riferita all’odierno ricorrente, chiarendo che il ricorso per cassazione è stato proposto proprio da nuovo difensore di fiducia dell’imputato, “sicché è evidente che quest’ultimo ha avuto conoscenza della sentenza impugnata, tanto da determinarsi a conferire l’incarico a un difensore di fiducia per la proposizione della impugnazione”; è stata in tal senso esclusa la ricorrenza di qualsiasi forma di lesione del diritto di difesa dell’imputato, quale conseguenza della “mancata notifica della sentenza al suo precedente difensore di fiducia”. Il ricorrente non si confronta affatto con tale motivazione, che prende specificamente in considerazione proprio il dato allegato dalla difesa, relativo alla omessa notifica al precedente difensore di fiducia, e non ricorre alcun errore di fatto sul punto, ma semplicemente una doglianza, tra l’altro del tutto genericamente articolata, in mancanza di confronto con la motivazione appena richiamata, con la quale si reitera la circostanza, a parere della difesa decisiva, quanto alla mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale. 3. In conclusione, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì eventualmente di giudizio, come tale non ricompreso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14707/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocuore, Rv. 256441-01; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Misuraca, Rv. 259531-01). 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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