CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 46039/21 Rilevato che con sentenza in data 5 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 6 aprile 2021 del Tribunale di Pescara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la ricorrente ha lamentato con il primo motivo il difetto di qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che la prima doglianza è fattuale: i Giudici hanno accertato che la donna deteneva nella borsetta oltre 43 grammi di eroina e oltre 2 grammi di cocaina, stupefacenti di ottima qualità da cui si potevano ricavare 170 dosi singole che aveva intenzione di commercializzare come comprovato dalla presenza del bilancino, e che la seconda censura è generica, poiché i Giudici hanno negato le generiche in difetto di elementi da valutare favorevolmente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente