Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2024

ECLI:EU:T:2024:266
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0205_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Watch/Frontex (causa T‑205/22) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un’operazione di sorveglianza aerea condotta da Frontex nel Mediterraneo centrale il 30 luglio 2021 – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica – Obbligo di motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) che nega l’accesso a taluni documenti– Ricorso proposto da un’organizzazione umanitaria e dalla sua rappresentante legale che ha la qualità di destinataria dell’atto impugnato – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 30, 31)

2. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 33)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Pubblica sicurezza – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), primo trattino] (v. punti 46‑49, 63‑65, 71, 73, 75, 79)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Pubblica sicurezza – Portata – Bilanciamento dell’obbligo di comunicazione con le esigenze della sicurezza pubblica [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), primo trattino, e 2019/1896, artt. 10, § 2, e 114, § 2] (v. punti 67‑69)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Esclusione dell’obbligo in caso di onere amministrativo eccessivo – Considerevole volume di passaggi di documenti che devono essere occultati – Diniego di accesso parziale – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 85, 88, 89, 92, 97, 98)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di dimostrare l’utilità del documento per il richiedente – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 87, 94)

7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Competenza del giudice dell’Unione a disporre la produzione dei documenti al fine di controllare la fondatezza del diniego – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, c), e 104; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1 e 3) (v. punti 95, 96) Dispositivo 1) La decisione DGSC/TO/PAD-2021‑00350 dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), del 7 febbraio 2022, è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso a «tutte le fotografie e ai video relativi all’operazione aerea nel Mediterraneo centrale il 30 luglio 2021». 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Watch eV si faranno carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese sostenute da Frontex. 4) Frontex si farà carico della metà delle proprie spese. ( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0205_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Watch/Frontex (causa T‑205/22) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un’operazione di sorveglianza aerea condotta da Frontex nel Mediterraneo centrale il 30 luglio 2021 – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica – Obbligo di motivazione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) che nega l’accesso a taluni documenti– Ricorso proposto da un’organizzazione umanitaria e dalla sua rappresentante legale che ha la qualità di destinataria dell’atto impugnato – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 30, 31) 2. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 33) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Pubblica sicurezza – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), primo trattino] (v. punti 46‑49, 63‑65, 71, 73, 75, 79) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Pubblica sicurezza – Portata – Bilanciamento dell’obbligo di comunicazione con le esigenze della sicurezza pubblica [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), primo trattino, e 2019/1896, artt. 10, § 2, e 114, § 2] (v. punti 67‑69) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Esclusione dell’obbligo in caso di onere amministrativo eccessivo – Considerevole volume di passaggi di documenti che devono essere occultati – Diniego di accesso parziale – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 85, 88, 89, 92, 97, 98) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di dimostrare l’utilità del documento per il richiedente – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 87, 94) 7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Competenza del giudice dell’Unione a disporre la produzione dei documenti al fine di controllare la fondatezza del diniego – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, c), e 104; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1 e 3) (v. punti 95, 96) Dispositivo 1) La decisione DGSC/TO/PAD-2021‑00350 dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), del 7 febbraio 2022, è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso a «tutte le fotografie e ai video relativi all’operazione aerea nel Mediterraneo centrale il 30 luglio 2021». 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Watch eV si faranno carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese sostenute da Frontex. 4) Frontex si farà carico della metà delle proprie spese. ( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris