CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2020
Cassazione n. 27653/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18323/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma, n. 80/04/15, pronunciata il 28 ottobre 2014 e depositata il 14 gennaio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal C"' Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. 2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 - 01). PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 10/