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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16505/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8265/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e [OSCURATO:PERSONA].

S.P.A., rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 5012 /13 /2022 depositata il 23/02/2023 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022; rilevata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dalla legge n. 197 del 2022e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8265/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e [OSCURATO:PERSONA]. S.P.A., rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 5012 /13 /2022 depositata il 23/02/2023 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022; rilevata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dalla legge n. 197 del 2022e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPre
Decreto Cassazione n. 16505/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris