CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 42412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per I delitto di violazione di domicilio aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e tre motivi dì ricorso, con ì quali sì contesta la sussistenza dei presupposti in fatto per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen., l'applicazione nei confronti dell'imputato della recidiva contestata, nonché il diniego del riconoscimento del beneficio della continuazione, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (quanto al primo motivo cfr. pag. 4, primo e secondo capoverso; quanto al secondo e terzo motivo cfr. pagg. 5 e 6) con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]