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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 34678/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10586/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F.CRISPI, 225 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 203, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2211/2022 depositata il 28/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2023, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc.

Coop per azioni, ricorre per cassazione della sentenza della corte d’appello di Catania pubblicata il 28/11/2022, pronunciata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da [OSCURATO:PERSONA] quale garante della società [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa a responsabilità limitata e da quest’ultima, quale debitrice principale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

2. Il Tribunale di Ragusa, decidendo nel contraddittorio delle parti, accoglieva l’opposizione proposta dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. per azioni, di € 363.579,41 oltre interessi e spese, sulla constatazione che la garanzia, da qualificarsi come fideiussione anche se con apposizione di clausola “a prima richiesta”, fosse stata azionata oltre il termine di cui all’art. 1957 c.c.

Dichiarava improcedibile la domanda avanzata in via monitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], frattanto fallita.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, impugnava la sentenza deducendo che la fideiussione dovesse qualificarsi come contratto autonomo di garanzia in ragione dell’apposizione della clausola “a prima richiesta”, come tale non regolato dall’art.1957 c.c.

La Corte d’appello, in rigetto dell’impugnazione, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la banca ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dei canoni ermeneutici di ci all’art. 1362 c.c. finalizzati alla qualificazione del contratto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).La Corte distrettuale non avrebbe preso in esame la rilevanza della clausola tipizzante “a semplice richiesta scritta”, né tantomeno avrebbe collegato tale clausola con l’intera disposizione regolamentare.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.

3. La censura non si confronta con il punto in cui la impugnata sentenza, in relazione alla qualificazione da darsi al contratto di garanzia, ha inteso applicare il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenzadelle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 3947 del 2010, in base al quale " l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.

Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale." (cfr. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020; Cass. 19736/ 2011; Cass. 22233/ 2014; Cass. 18572/ 2018).

4. E’ proprio in considerazione dell’eccezione collegata alla “evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” indicata nel suddetto principio che la Corte di merito ha ritenuto che la garanzia in esame, secondo una ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede, fosse strettamente collegata al contratto da cui traeva causa e generatrice di una responsabilità solidale tra debitore e garante verso la banca creditrice, all’esito di una analisi ermeneutica della clausol a di garanzia “a prima richiesta” che ha tenuto conto non solo del riferimento testuale a tale modalità di escussione, ma anche della causa concreta del rapporto di garanziain rapporto all’obbligazione principale di concessione di credito bancario.

5. L’operazione di qualificazione della clausola “a prima richiesta” effettuata dalla Corte di merito si conforma altresì al principio ancor meglio esplicitato da Cass. n. 16825 del 2016, cui questo Collegio intende dare continuità, a tenore del quale «La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.

Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione»(cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 27333 del 12/12/2005).

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

7. Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somma ex art. 96, co.3, c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui e € 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; di € 8.000,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10586/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F.CRISPI, 225 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 203, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2211/2022 depositata il 28/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2023, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. Coop per azioni, ricorre per cassazione della sentenza della corte d’appello di Catania pubblicata il 28/11/2022, pronunciata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da [OSCURATO:PERSONA] quale garante della società [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa a responsabilità limitata e da quest’ultima, quale debitrice principale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. 2. Il Tribunale di Ragusa, decidendo nel contraddittorio delle parti, accoglieva l’opposizione proposta dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. per azioni, di € 363.579,41 oltre interessi e spese, sulla constatazione che la garanzia, da qualificarsi come fideiussione anche se con apposizione di clausola “a prima richiesta”, fosse stata azionata oltre il termine di cui all’art. 1957 c.c. Dichiarava improcedibile la domanda avanzata in via monitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], frattanto fallita. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, impugnava la sentenza deducendo che la fideiussione dovesse qualificarsi come contratto autonomo di garanzia in ragione dell’apposizione della clausola “a prima richiesta”, come tale non regolato dall’art.1957 c.c. La Corte d’appello, in rigetto dell’impugnazione, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la banca ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dei canoni ermeneutici di ci all’art. 1362 c.c. finalizzati alla qualificazione del contratto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).La Corte distrettuale non avrebbe preso in esame la rilevanza della clausola tipizzante “a semplice richiesta scritta”, né tantomeno avrebbe collegato tale clausola con l’intera disposizione regolamentare. 2. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. 3. La censura non si confronta con il punto in cui la impugnata sentenza, in relazione alla qualificazione da darsi al contratto di garanzia, ha inteso applicare il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenzadelle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 3947 del 2010, in base al quale " l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale." (cfr. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020; Cass. 19736/ 2011; Cass. 22233/ 2014; Cass. 18572/ 2018). 4. E’ proprio in considerazione dell’eccezione collegata alla “evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” indicata nel suddetto principio che la Corte di merito ha ritenuto che la garanzia in esame, secondo una ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede, fosse strettamente collegata al contratto da cui traeva causa e generatrice di una responsabilità solidale tra debitore e garante verso la banca creditrice, all’esito di una analisi ermeneutica della clausol a di garanzia “a prima richiesta” che ha tenuto conto non solo del riferimento testuale a tale modalità di escussione, ma anche della causa concreta del rapporto di garanziain rapporto all’obbligazione principale di concessione di credito bancario. 5. L’operazione di qualificazione della clausola “a prima richiesta” effettuata dalla Corte di merito si conforma altresì al principio ancor meglio esplicitato da Cass. n. 16825 del 2016, cui questo Collegio intende dare continuità, a tenore del quale «La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione»(cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del 12/12/2005). 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. 7. Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somma ex art. 96, co.3, c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui e € 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; di € 8.000,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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