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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13435/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa 1'8 ottobre 2019 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa), dei beni presenti all'interno di un'edicola, previa riqualificazione dell'originaria contestazione di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. 2.

Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a due motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, giacché la Corte territoriale lo ha fondato sul fatto che il proprietario era assente, il locale era deserto e quell'orario era stato scelto proprio perché gli autori del fatto correvano meno rischi di essere scoperti.

Il ricorrente ricorda che, per integrare la circostanza aggravante in parola, non basta l'ora notturna, ma occorre che la pubblica e privata difesa siano ostacolate da altri elementi.

Ragionando come i Giudici di appello, si arriverebbe ad affermare che ogni reato contro il patrimonio ai danni di un esercizio commerciale chiuso nelle ore notturne integrerebbe la fattispecie aggravata.

Neanche appare dirimente l'assenza del proprietario che è in re ipsa.

Il ricorrente, ancora, sottolinea che l'esercizio era difeso da serrature e catenacci e conclude chiedendo, nel caso in cui si ritenesse di aderire ad un'interpretazione più restrittiva, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena per il tentativo.

L'entità della pena inflitta, nonostante il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, lasciava ritenere che il Giudice di prime cure fosse incorso in una dimenticanza.

La Corte territoriale, nel ricostruire il possibile calcolo della pena, si era limitata a sostenere che il Tribunale si fosse uniformato al metodo monofasico. 3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il primo motivo di ricorso — che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa — è infondato.

A questo proposito, vanno considerati i recenti insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), secondo cui: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d.

"minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di pro fittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»;«la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto».

Per giungere ai dicta predetti, il massimo Consesso ha disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.

Ne consegue che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima; ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: - se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del /ocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); a questo riguardo, è interessante rilevante come le Sezioni Unite abbiano escluso che, oltre al tempo di notte, debbano concorrere altre circostanze diverse, imponendo, invece, una verifica tutta interna a detto tempo ed alle sue caratteristiche; - se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo, - se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, verifica soggettiva che ben può essere limitata.alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità.

Ebbene, la motivazione della Corte territoriale regge al confronto con i principi sopra illustrati, dal momento che ha valorizzato due elementi, la mancanza del proprietario e l'assenza di persone nel locale, quali conseguenze della commissione del reato in tempo di notte, con un'obiettiva valenza facilitatrice del misfatto e di ostacolo rispetto alle possibilità di difesa e di reazione della vittima.

Né il ricorrente ha motivatamente sostenuto che le "ordinarie connotazioni del tempo di notte" non ricorressero nel caso di specie ovvero che sussistessero circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a porre nel nulla l'insidiosità del tempo prescelto per commettere il reato. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, che la mera apposizione di sistemi di chiusura non può essere ritenuta circostanza idonea a smentire la particolare insidiosità del tempo prescelto per agire, mentre è lo stesso ricorrente che esclude (he fossero attivi allarmi o sistemi di videosorveglianza.

2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene alla diminuzione della pena per il tentativo — è inammissibile giacché è legittimo che la Corte di appello abbia specificato il calcolo attraverso il quale il Giudice di prime cure è giunto alla pena finale, ancorché si sia trattato di stabilire la diminuzione operata per il tentativo, così come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito del difetto in ordine all'individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione (Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro; Sez. 3, n. 2897 del 26/10/1965, dep. 1966, D'Auria, Rv. 100658), in virtù del principio di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello e senza che la lacuna colmata dia luogo ad alcuna nullità.

Peraltro questa conclusione costituisce la logica conseguenza del più generale principio secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa 1'8 ottobre 2019 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa), dei beni presenti all'interno di un'edicola, previa riqualificazione dell'originaria contestazione di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, giacché la Corte territoriale lo ha fondato sul fatto che il proprietario era assente, il locale era deserto e quell'orario era stato scelto proprio perché gli autori del fatto correvano meno rischi di essere scoperti. Il ricorrente ricorda che, per integrare la circostanza aggravante in parola, non basta l'ora notturna, ma occorre che la pubblica e privata difesa siano ostacolate da altri elementi. Ragionando come i Giudici di appello, si arriverebbe ad affermare che ogni reato contro il patrimonio ai danni di un esercizio commerciale chiuso nelle ore notturne integrerebbe la fattispecie aggravata. Neanche appare dirimente l'assenza del proprietario che è in re ipsa. Il ricorrente, ancora, sottolinea che l'esercizio era difeso da serrature e catenacci e conclude chiedendo, nel caso in cui si ritenesse di aderire ad un'interpretazione più restrittiva, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena per il tentativo. L'entità della pena inflitta, nonostante il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, lasciava ritenere che il Giudice di prime cure fosse incorso in una dimenticanza. La Corte territoriale, nel ricostruire il possibile calcolo della pena, si era limitata a sostenere che il Tribunale si fosse uniformato al metodo monofasico. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa — è infondato. A questo proposito, vanno considerati i recenti insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), secondo cui: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di pro fittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»;«la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto». Per giungere ai dicta predetti, il massimo Consesso ha disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Ne consegue che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima; ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: - se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del /ocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); a questo riguardo, è interessante rilevante come le Sezioni Unite abbiano escluso che, oltre al tempo di notte, debbano concorrere altre circostanze diverse, imponendo, invece, una verifica tutta interna a detto tempo ed alle sue caratteristiche; - se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo, - se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, verifica soggettiva che ben può essere limitata.alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità. Ebbene, la motivazione della Corte territoriale regge al confronto con i principi sopra illustrati, dal momento che ha valorizzato due elementi, la mancanza del proprietario e l'assenza di persone nel locale, quali conseguenze della commissione del reato in tempo di notte, con un'obiettiva valenza facilitatrice del misfatto e di ostacolo rispetto alle possibilità di difesa e di reazione della vittima. Né il ricorrente ha motivatamente sostenuto che le "ordinarie connotazioni del tempo di notte" non ricorressero nel caso di specie ovvero che sussistessero circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a porre nel nulla l'insidiosità del tempo prescelto per commettere il reato. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, che la mera apposizione di sistemi di chiusura non può essere ritenuta circostanza idonea a smentire la particolare insidiosità del tempo prescelto per agire, mentre è lo stesso ricorrente che esclude (he fossero attivi allarmi o sistemi di videosorveglianza. 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene alla diminuzione della pena per il tentativo — è inammissibile giacché è legittimo che la Corte di appello abbia specificato il calcolo attraverso il quale il Giudice di prime cure è giunto alla pena finale, ancorché si sia trattato di stabilire la diminuzione operata per il tentativo, così come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito del difetto in ordine all'individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione (Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro; Sez. 3, n. 2897 del 26/10/1965, dep. 1966, D'Auria, Rv. 100658), in virtù del principio di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello e senza che la lacuna colmata dia luogo ad alcuna nullità. Peraltro questa conclusione costituisce la logica conseguenza del più generale principio secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4
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