Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 864/2005
ECLI:EU:T:2005:304
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑287/04
[OSCURATO:PERSONA], SL e altri
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Regolamenti (CE) n. 864/2004 e n. 865/2004 — Regime di sostegno nel settore dell’olio di oliva — Persone fisiche e persone giuridiche — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 8 settembre 2005
Massime dell’ordinanza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento
che stabilisce criteri per il calcolo degli aiuti ai produttori di olio d’oliva — Ricorso di produttori di olio d’oliva e
di associazioni di produttori — Atto di portata generale — Ricorrenti che non presentano un interesse individuale — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di
un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti
(Art. 230, quarto comma, CE)
3.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione
contra legem della condizione relativa alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da produttori di olio d’oliva e da associazioni di produttori contro l’art. 1,
punti 7, 11 e 20, del regolamento n. 864/2004, che modifica il regolamento n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, nonché contro l’allegato del detto regolamento.
Infatti, in quanto enunciano i criteri di calcolo dell’aiuto nel settore dell’olio di oliva in termini generali ed astratti,
senza tenere alcun conto della situazione specifica di ciascun produttore, le disposizioni impugnate del detto regolamento
costituiscono nel loro complesso, per la loro natura e portata, atti di portata generale e non decisioni ai sensi dell’art. 249 CE.
Inoltre, i ricorrenti sono interessati dalle disposizioni impugnate proprio in ragione di un’obiettiva situazione di fatto,
ovvero in quanto produttori e associazioni i cui membri hanno prodotto olio di oliva nel corso del periodo di riferimento
e fruito di un aiuto in base ad uno dei regimi di aiuto previsti dalla legislazione. Orbene, tale situazione è definita in
rapporto alla finalità medesima del regolameno contenente le disposizioni impugnate, cioè l’instaurazione di un nuovo regime
di aiuti nel settore dell’olio di oliva. La circostanza che le disposizioni impugnate possano avere un effetto particolare
su taluni produttori e, più precisamente, quello di escluderli dal beneficio dell’aiuto in ragione dei criteri fissati per
il calcolo di quest’ultimo non può automaticamente privare le dette disposizioni della loro portata generale quando sia certo
che queste ultime si applicano a tutti gli operatori economici interessati che si trovino nella medesima situazione di fatto
o di diritto oggettivamente definita. In effetti, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto
in misura maggiore rispetto ad altri operatori dello stesso settore non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente
interessati da tale atto.
Parimenti, neppure la circostanza che il Consiglio sia stato informato della situazione dei ricorrenti prima dell’adozione
delle disposizioni impugnate, da parte delle autorità nazionali competenti nonché della Commissione, può contraddistinguerli
alla luce delle suddette disposizioni, in quanto non è provata l’esistenza di un obbligo, imposto al Consiglio da una disposizione
di diritto comunitario, di tenerne specialmente conto, nell’ambito delle condizioni richieste per fruire dell’aiuto di cui
trattasi.
(v. punti 38-39, 41, 43-44, 54, 62)
2. La ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da associazioni è ammessa in tre fattispecie tipiche, cioè, in primo
luogo, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà
di carattere processuale, in secondo luogo, quando l’associazione rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta,
siano legittimate ad agire e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri
interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto
di cui è richiesto l’annullamento.
(v. punto 64)
3. Se è vero che il requisito dell’interesse individuale richiesto dall’art. 230, quarto comma, CE dev’essere interpretato alla
luce del principio di un’effettiva tutela giurisdizionale, tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un
ricorrente, una tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal
Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
Peraltro, anche se è concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso
da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, ai
sensi dell’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore.
(v. punti 73-74)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
8 settembre 2005 (
*
)
«Ricorso di annullamento − Regolamenti (CE) n. 864/2004 e n. 865/2004 − Regime di sostegno nel settore dell’olio di oliva −
Persone fisiche e persone giuridiche − Difetto di interesse individuale − Irricevibilità»
Nella causa T‑287/04,
[OSCURATO:PERSONA], SL,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva,
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva),
con sede in Jaén (Spagna),
rappresentate dall’avv. R. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dalla sig.ra M. Balta e dal sig. F. Gijón, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolmamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica
il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell’adesione all’Unione
europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia,
della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161, pag. 48), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 865, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento
(CEE) n. 827/68 (GU L 161, pag. 97),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere : sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 Il 22 settembre 1966 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025; in prosieguo: il «regolamento di base»). Il regolamento di base ha
istituito, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati dell’olio d’oliva, articolata intorno a un sistema di prezzi
d’intervento, di contratti di stoccaggio, di aiuti alla produzione e al consumo.
2 In seguito i meccanismi istituiti dal regolamento di base sono stati oggetto di numerose modifiche, segnatamente attraverso
il regolamento (CE) del Consiglio 2 luglio 2001, n. 1915 (GU L 183, pag. 7), il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998,
n. 1638 (GU L 210, pag. 32), e il regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1513, che modifica il regolamento n. 1638/98,
in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell’olio di oliva (GU L 201, pag. 4).
3 Tali modifiche, ispirate ai principi della riforma avviata nell’ambito della politica agricola comune (PAC), miravano in sostanza
a sostituire il regime di sostegno dei prezzi e della produzione con un regime di sostegno dei redditi degli agricoltori.
Tale riforma ha condotto, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli, all’adozione del regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000,
(CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
4 Parimenti, al fine di adattare le organizzazioni comuni di mercato nei settori dell’olio di oliva, del tabacco greggio, del
luppolo e del cotone alla riforma della PAC, il Consiglio ha adottato, il 29 aprile 2004, il regolamento (CE) n. 864/2004,
che modifica il regolamento n. 1782/2003 e adatta tale regolamento tenendo conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica
ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della
Slovacchia (versione rettificata GU L 206, pag. 20). Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato anche il regolamento (CE) n. 865/2004,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del
regolamento (CEE) n. 827/68 (versione rettificata GU L 206, pag. 37; in prosieguo: i «regolamenti impugnati»).
5 Il regolamento n. 864/2004 ha abrogato il vecchio regime di aiuto alla produzione dell’olio di oliva per introdurre un sistema
detto di «pagamento unico» o di «aiuto disaccoppiato», cioè un aiuto non legato alla quantità effettivamente prodotta di olio
di oliva. Tuttavia, per talune categorie di produzione, un sistema di aiuto detto «accoppiato» o legato alla produzione è
stato mantenuto a talune condizioni ed entro determinati limiti.
6 Quanto all’olio di oliva, l’art. 1, punto 7, del regolamento n. 864/2004 ha modificato l’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003,
prevedendo quale importo di riferimento per il calcolo dell’aiuto disaccoppiato «la media quadriennale degli importi dei pagamenti
complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all’olio di oliva di cui all’allegato VI [del
regolamento n. 1782/2003], calcolata e adattata a norma dell’allegato VII [del regolamento n. 1782/2003], durante le campagne
di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003».
7 Inoltre, l’art. 1, punto 11, del regolamento n. 864/2004 ha modificato l’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 considerando
come ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto disaccoppiato superfici a oliveto i cui impianti sono anteriori al 1° maggio
1998, salvo per Cipro e Malta, o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni nuovo impianto di olivi effettuato
nell’ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica.
8 Per di più, l’art. 1, punto 20, del regolamento n. 864/2004 aggiunge un art. 110 octies al regolamento n. 1782/2003, che prevede
la concessione di un aiuto agli oliveti di cui può fruire l’agricoltore quale contributo per la manutenzione di oliveti di
particolare valore sociale o ambientale. Tuttavia tale aiuto è soggetto all’osservanza di talune condizioni, segnatamente
che gli impianti delle superfici di oliveti siano anteriori al maggio 1998, salvo per Cipro e Malta, o che si tratti di superfici
occupate da oliveti di sostituzione o di superfici rientranti in un programma approvato dalla Commissione.
9 Infine, l’allegato del regolamento n. 864/2004, in aggiunta all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003, prevede che i produttori
di olio di oliva che hanno fruito di un aiuto alla produzione ai sensi dell’art. 5 del regolamento di base possano fruire
del sistema del pagamento unico.
10 Il regolamento n. 865/2004 è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, periodo a partire dal
quale vengono aboliti l’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi istituita dal regolamento di base nonché
l’aiuto alla produzione di olio di oliva e le quantità nazionali garantite connesse a quest’ultimo.
11 Tuttavia, in via transitoria, l’art. 22 del regolamento n. 865/2004 prevede la soppressione dell’art. 5, n. 1, del regolamento
n. 1638/98, il quale abrogava l’art. 5 del regolamento di base che istituisce un aiuto alla produzione di olio di oliva. Pertanto,
l’aiuto alla produzione di olio di oliva è applicabile nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.
Procedimento e conclusioni delle parti
12 Le ricorrenti sono, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] SL, società di diritto spagnolo, considerata nella sua qualità di produttore di olio
di oliva e membro dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva
(in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), e, dall’altro, due associazioni di produttori di olio di oliva, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] de
organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva).
13 L’[OSCURATO:PERSONA] è un’associazione di diritto spagnolo senza scopo di lucro, costituita a norma del suo statuto, per la tutela
dei suoi interessi economici e sociali nonché di quelli delle imprese, delle associazioni di imprenditori e di produttori
di olio di oliva che producono o trasformano il prodotto nella Comunidad autónoma de Andalucía ([OSCURATO:PERSONA] autonoma di Andalusia).
14 L’Unaproliva è anch’essa un’associazione di diritto spagnolo, senza scopo di lucro, avente ad oggetto, in particolare, di
canalizzare le sovvenzioni e gli aiuti concessi dalla [OSCURATO:PERSONA], segnatamente quelli alla produzione dell’olio di oliva. Su
tale fondamento l’Uniproliva può adottare, a norma del suo statuto, qualunque atto idoneo a realizzare il suo oggetto ed a
tutelare gli interessi dei suoi membri o del settore economico interessato, quand’anche tale atto non fosse espressamente
previsto nel suo statuto.
15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2004, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
16 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2004, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di
irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
17 Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, presentate il 29 novembre 2004, le ricorrenti hanno concluso per
il rigetto della suddetta eccezione.
18 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2004, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno
delle conclusioni del Consiglio.
19 La ricorrente e la convenuta hanno presentato le loro osservazioni sull’istanza d’intervento della Commissione, rispettivamente,
il 24 gennaio 2005 ed il 16 dicembre 2004.
20 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, punti 7, 11 e 20, del regolamento n. 864/2004 nonché l’allegato del suddetto regolamento;
– annullare l’art. 22 del regolamento n. 865/2004;
– condannare il Consiglio alle spese.
21 Nella sua eccezione di irricevibilità il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
22 Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio;
– condannare il Consiglio alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
23 Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso per il motivo che le ricorrenti non sono individualmente interessate
dalle disposizioni impugnate.
24 In proposito il Consiglio ricorda che un singolo è legittimato a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE contro un regolamento solo se è interessato direttamente e individualmente, in ragione di determinate sue
peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che lo distingue da chiunque altro e lo identifica in modo analogo al destinatario
(sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pagg. 195, 220, e 22 novembre 2001, causa C‑452/98,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. I‑8973, punto 60).
25 Le ricorrenti sostengono che sono individualmente interessate dalle decisioni impugnate. Esse fanno notare, di primo acchito,
come il Consiglio non contesti il fatto che sono direttamente interessate dalle disposizioni in parola.
26 In un primo tempo, le ricorrenti contestano la portata generale delle disposizioni impugnate. A loro avviso, tali disposizioni
costituiscono, in ragione degli effetti particolari o individuali da esse causati ad alcuni destinatari, misure di carattere
decisionale. La portata individuale di tali disposizioni deriverebbe dalla mancata produzione, durante il periodo di riferimento
fissato ai fini del calcolo dell’«aiuto disaccoppiato», degli oliveti impiantati, segnatamente, tra il 1995 e il 1998, tenuto
conto di fattori biologici e botanici. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe ammissibile all’aiuto in questione.
27 In un secondo tempo, le ricorrenti avanzano numerosi argomenti intesi a dimostrare che, comunque, sono individualmente interessate,
ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalle disposizioni impugnate.
28 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che non è colpita dalle disposizioni impugnate nella sua qualità obiettiva di produttore
di olio di oliva, dato che, nel periodo di riferimento e quanto agli olivi impiantati tra il 1995 e il 1998, non ha ottenuto
alcuna produzione a causa di circostanze biologiche e botaniche.
29 Così, tenuto conto della mancata produzione nel periodo di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] si troverebbe in una situazione di fatto
che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altra persona. Peraltro, in secondo luogo, essa rileva che tale situazione era
nota alle autorità nazionali e comunitarie grazie a dichiarazioni annuali relative alla produzione di olio di oliva da lei
stessa presentate.
30 Le disposizioni impugnate produrrebbero, in terzo luogo, effetti diversi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri produttori
di olio di oliva escludendola dal beneficio dell’aiuto all’olio di oliva dalle stesse istituito. Così la [OSCURATO:PERSONA] si troverebbe
all’interno di una cerchia chiusa e ristretta di produttori di olio di oliva in ragione, da un lato, delle considerazioni
biologiche e botaniche all’origine della mancata produzione degli oliveti impiantati tra, segnatamente, il 1995 e il 1998
e, dall’altro, del periodo di riferimento fissato dalle disposizioni impugnate. Tuttavia, l’appartenenza a tale cerchia ristretta
non risulterebbe da circostanze inerenti all’obiettivo stesso dei regolamenti impugnati (ordinanza del Tribunale 15 settembre
1999, causa T‑11/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, Racc. pag. II‑2653, punto 48). Occorrerebbe pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA]
è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate. [OSCURATO:PERSONA] invoca anche, a sostegno di tale argomento, le sentenze
della Corte 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355).
31 L’[OSCURATO:PERSONA] considera, dal canto suo, che è legittimata a proporre il presente ricorso al fine di agire nell’interesse dei
suoi membri che, come la [OSCURATO:PERSONA], sono legittimati ad agire dato che sono direttamente e individualmente interessati dalle disposizioni
impugnate.
32 L’Unaproliva si limita a precisare che, in virtù delle ampie facoltà conferitele dal suo statuto, essa è abilitata a rappresentare
gli interessi dei suoi membri per quanto riguarda, in via principale, aiuti comunitari di cui fruiscono i produttori di olio
di oliva e, conseguentemente, è legittimata ad agire nell’ambito del presente ricorso.
33 Le ricorrenti sostengono infine che il Tribunale, dichiarando irricevibile il loro ricorso, le priverebbe del diritto ad un’effettiva
tutela giurisdizionale. La possibilità di proporre un ricorso per risarcimento danni, di sollevare un’eccezione di illegittimità
o di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale, pur supponendo che possa essere presa in considerazione, non può rimediare
a tale lesione del diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale;
Giudizio del Tribunale
34 Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale statuisce sull’irricevibilità senza
impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il
procedimento prosegue oralmente. Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti agli
atti per pronunciarsi sulla domanda senza passare alla fase orale del procedimento.
35 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le
decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente».
36 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’art. 230, quarto comma, CE, il quale attribuisce ai singoli il diritto di impugnare
qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguarda direttamente e individualmente, ha per scopo,
in particolare, di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il
singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e di precisare, quindi, che la scelta della forma
non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società
emiliana lavorazione frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7; ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T‑122/96,
Federolio/Commissione, Racc. pag. II‑1559, punto 50, e 23 novembre 1999, causa T‑173/98, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
Racc. Pag. II‑3357, punto 34).
37 Risulta anche dalla giurisprudenza che il criterio distintivo tra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata
generale o meno dell’atto di cui trattasi (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération
nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pagg. 878, 893; 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio
e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 19, e ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc.
pag. I‑4149, punto 28). Così un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega i
suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenze della Corte
21 novembre 1989, causa C‑244/88, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e a./Commissione, Racc. pag. 3811, punto
13, e 31 maggio 2001, causa C‑41/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, Racc. pag. I‑4239, punto 24; ordinanza del Tribunale
2 aprile 2004, causa T‑231/02, Gonnelli e AIFO/Commissione, Racc. pag. II‑1051, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata).
38 Nel caso di specie non può mettersi in discussione che le disposizioni impugnate si iscrivono in atti di portata generale.
Al riguardo va ricordato che le disposizioni impugnate enunciano i criteri di calcolo dell’aiuto nel settore dell’olio di
oliva nell’ambito del regolamento n. 1782/2003 (v. punto 6 supra).
39 Occorre constatare che tali criteri sono enunciati in termini generali ed astratti. In effetti, il modo di calcolo degli importi
di riferimento e dell’importo dell’aiuto è fissato senza tenere alcun conto della situazione specifica di ciascun produttore
di olio di oliva interessato dalle disposizioni impugnate, ma in applicazione di criteri oggettivi e generali.
40 Pertanto le disposizioni impugnate si applicano a situazioni definite in maniera oggettiva e producono effetti giuridici nei
confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Va ricordato in proposito che le disposizioni
di un atto si presumono applicarsi a situazioni determinate oggettivamente qualora tale applicazione si compia alla luce di
una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con le finalità di quest’ultimo (ordinanza
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra al punto 36, punto 40).
41 Nel caso di specie le ricorrenti sono interessate dalle disposizioni impugnate proprio in ragione di un’obiettiva situazione
di fatto. In effetti, esse sono colpite dalle disposizioni impugnate in quanto associazione i cui membri hanno prodotto olio
di oliva nel corso del periodo di riferimento e fruito di un aiuto in base ad uno dei regimi di aiuto previsti dalla legislazione.
Orbene, tale situazione è definita in rapporto alla finalità medesima dei regolamenti contenenti le disposizioni impugnate,
cioè l’instaurazione di un nuovo regime di aiuti nel settore dell’olio di oliva.
42 Inoltre, nessun elemento permette di qualificare le disposizioni impugnate come decisioni prese con l’apparenza di un regolamento.
L’argomento avanzato dalle ricorrenti non può rimettere in questione la fondatezza di tale valutazione.
43 In effetti, la circostanza che le disposizioni impugnate possano avere un effetto particolare su taluni produttori di olio
di oliva e, più precisamente, quello di escluderli dal beneficio dell’aiuto in ragione dei criteri fissati per il calcolo
di quest’ultimo non può automaticamente privare le disposizioni impugnate della loro portata generale quando sia certo che
queste ultime si applicano a tutti gli operatori economici interessati che si trovino nella medesima situazione di fatto o
di diritto oggettivamente definita. Orbene, le ricorrenti non hanno fornito la prova che l’applicazione delle disposizioni
impugnate non avvenisse in questo modo (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra
al punto 36, punto 39).
44 Ne risulta che le disposizioni impugnate costituiscono nel loro complesso, per la loro natura e portata, atti di portata generale
e non decisioni ai sensi dell’art. 249 CE.
45 È stato però ripetutamente dichiarato che il fatto che l’atto impugnato, per sua natura, abbia portata generale e non costituisca
una decisione ai sensi dell’art. 249 CE non basta, di per sé, ad escludere la possibilità che un singolo proponga un ricorso
di annullamento contro di esso (v. sentenze della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853,
punto 19, e 22 novembre 2001, causa C-451/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 49; ordinanza Gonnelli
e AIFO/Commissione, citata supra al punto 37, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
46 In effetti, in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati
può riguardare direttamente ed individualmente taluni di essi (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata supra al punto 45, punto 19; ordinanze del
Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, [OSCURATO:PERSONA] e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑3259,
punto 29, e Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 37, punto 32).
47 A tal fine una persona fisica o giuridica dev’essere interessata direttamente e individualmente dall’atto in questione in
ragione di determinate qualità ad essa peculiari o di una situazione di fatto che le distingue da chiunque altro e quindi
le identifichi in modo analogo all’eventuale destinatario di una decisione (sentenza Plaumann/Commissione, citata supra al
punto 24, e ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑255/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105, punto 34; ordinanza
Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 37, punto 35).
48 Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di
annullamento (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. I‑6677,
punto 37, e ordinanza Asocarne/Consiglio, citata supra al punto 37, punto 26).
49 È conseguentemente necessario verificare se, nel caso di specie, le ricorrenti siano interessate dalle disposizioni impugnate
in ragione di determinate qualità ad esse peculiari o di una situazione di fatto che le distingue da chiunque altro.
50 Così, in primo luogo, va esaminata la ricevibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di produttore di olio
di oliva.
51 In proposito e contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, quest’ultima è interessata dalle disposizioni impugnate nella sua
qualità oggettiva di produttore di olio di oliva, nel corso del periodo di riferimento, ammissibile ad uno dei regimi di aiuto
previsti dalla precedente legislazione, e ciò allo stesso titolo di qualsiasi altro produttore o operatore economico attivo
nel settore disciplinato dalle disposizioni impugnate. Orbene, il fatto che un atto di portata generale influisca sulla situazione
giuridica di un singolo non potrebbe rimettere in questione la natura e la portata di tale atto (v., in tal senso, ordinanza
Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 37, punto 38).
52 Peraltro, come giustamente ha fatto valere il Consiglio, le disposizioni impugnate, che stabiliscono le condizioni nonché
i criteri di calcolo dell’aiuto nel settore dell’olio di oliva, si applicano indistintamente a tutti i produttori di olio
di oliva indipendentemente dalla quantità effettivamente prodotta da questi ultimi, addirittura da qualsiasi produzione durante
il periodo di riferimento. In effetti, i criteri di calcolo dell’aiuto sono fissati indipendentemente dalla situazione particolare
di ciascun produttore di olio di oliva.
53 Per di più, occorre ricordare come la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti
di diritto ai quali si applica non sia tale da caratterizzarlo in rapporto a tutti gli altri operatori interessati nei limiti
in cui l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (v. sentenza del Tribunale
22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso
di specie, anche se le disposizioni impugnate possono produrre effetti diversi a seconda del produttore di olio di oliva interessato,
tale circostanza non può essere sufficiente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualità particolari o si trova in una situazione
di fatto che la distingue dagli altri produttori di olio di oliva.
54 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], pur supponendo che, per effetto delle disposizioni impugnate, non sia ammissibile all’aiuto all’olio di
oliva, non può comunque essere individualmente interessata dalle disposizioni impugnate. In effetti, la circostanza che taluni
operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ad altri operatori dello stesso settore non
è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
citata supra al punto 30, punti 50 e 51, e Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 37, punto 45).
55 Per di più, anche se risultasse fondata una siffatta inammissibilità, resterebbe comunque il fatto che tali disposizioni produrrebbero
ripercussioni analoghe per tutti gli altri produttori di olio di oliva che possiedano olivi piantati (v., in tal senso, sentenza
della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, Commissione/Antille olandesi, Racc. pag. I‑3483, punto 77).
56 Inoltre, il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] alle sentenze Mulder e von Deetzen, citata supra al punto 30, è privo di qualsiasi rilevanza
nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’art. 230, n. 4, CE, come nel caso di specie, nei limiti in cui in tali
sentenze la Corte era adita con una questione pregiudiziale.
57 Va notato che in tali sentenze la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla validità di un regolamento comunitario in materia di
prelievo supplementare sul latte, ha concluso per la violazione del principio del legittimo affidamento da parte dell’istituzione
autore dell’atto in questione per il motivo che taluni produttori di latte erano esclusi dal nuovo regime istituito da tale
atto in ragione dell’assenza di produzione di latte durante il periodo di riferimento fissato dall’atto impugnato ai fini
dell’attribuzione di una quantità di riferimento. La mancata produzione di latte durante il periodo di riferimento risultava
dal fatto che i suddetti produttori si erano precedentemente impegnati, in virtù di un atto della [OSCURATO:PERSONA], a sospendere la
commercializzazione del prodotto per un periodo limitato, nell’interesse generale e dietro pagamento di un premio.
58 La Corte ha considerato che l’effetto prodotto dal regolamento di cui si discuteva la validità su taluni produttori di latte
e consistente nell’escluderli dal nuovo regime del prelievo supplementare da esso istituito costituiva una restrizione che
colpiva tali produttori in maniera specifica, proprio in ragione del fatto che essi erano ricorsi alla possibilità offerta
dalla precedente normativa comunitaria la quale incitava a sospendere la produzione del prodotto interessato.
59 Tuttavia, nel caso di specie, è patente che considerazioni siffatte rientrano nell’esame del merito e non hanno alcuna incidenza
sulla questione dell’individuazione della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, ordinanza Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al
punto 37, punto 43).
60 Inoltre, pur supponendo che si riveli fondata la diversità degli effetti prodotti dalle disposizioni impugnate di cui la [OSCURATO:PERSONA]
cerca di avvalersi, va constatato che, contrariamente agli atti la cui legittimità era in discussione nelle citate cause,
la suddetta diversità non trova origine in un atto della [OSCURATO:PERSONA].
61 In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto provato in quale misura le disposizioni impugnate la colpivano diversamente dagli altri
membri della «cerchia chiusa e ristretta» dei produttori di olio di oliva in ragione di considerazioni biologiche e botaniche
relative agli oliveti, nonché del periodo di riferimento.
62 Parimenti, pur supponendo esatta la circostanza che il Consiglio fosse stato informato della situazione delle ricorrenti prima
dell’adozione delle disposizioni impugnate, da parte delle autorità nazionali competenti nonché della Commissione, non potrebbe
contraddistinguere la [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle suddette disposizioni. In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere né, a fortiori,
provato l’esistenza di un obbligo, imposto al Consiglio da una disposizione di diritto comunitario, di tenere specialmente
conto, nell’ambito delle condizioni richieste per fruire dell’«aiuto disaccoppiato» nel settore dell’olio di oliva, della
situazione particolare di taluni produttori di olio di oliva (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa
11/82, Piraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 21 e 28, e 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione,
Racc. pag. I‑2477, punto 11; sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑158/95, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2219,
punti 58 e 59, e ordinanza del Tribunale 10 maggio 2004, causa T‑391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung
e Kloh/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1447, punto 55).
63 Risulta dalle considerazioni precedenti che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato di essere stata colpita dalle disposizioni impugnate
in ragione di determinate qualità ad essa peculiari o di una situazione di fatto che la distinguerebbe da qualsiasi altro
operatore economico. Pertanto non può essere individualmente interessata dalle disposizioni impugnate.
64 In secondo luogo, quanto ai ricorsi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Unaproliva, va ricordato che la ricevibilità dei ricorsi
di annullamento proposti da un’associazione è stata ammessa in tre fattispecie tipiche, cioè, in primo luogo, quando una disposizione
di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale,
in secondo luogo, quando l’associazione rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire
e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione,
in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento
(ordinanze del Tribunale Federolio/Commissione, citata supra al punto 36, punto 61; 8 dicembre 1998, causa T‑38/98, ANB e
a./Consiglio, Racc. pag. II‑4191, punto 25; [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra al punto 36, punto 47,
e 10 dicembre 2004, causa T‑196/03, EFfCI/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑4263, punto 42).
65 Nel caso di specie l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Unaproliva non possono avvalersi di alcuna di tali tre situazioni al fine di giustificare
la ricevibilità del loro presente ricorso di annullamento.
66 Il Tribunale constata in proposito, in primo luogo, che tali ricorrenti non rivendicano alcun diritto di natura processuale
che sarebbe loro attribuito dal diritto comunitario in materia di organizzazione comune dei mercati.
67 Ciò si verifica anche per la seconda ipotesi comportante la ricevibilità di un ricorso, nei limiti in cui è costante giurisprudenza
che un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di singoli soggetti non può considerarsi
individualmente interessata quando questi ultimi non lo sono a titolo individuale (ordinanza della Corte 18 dicembre 1997,
causa C‑409/96 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commission, Racc. pag. I‑7531, punto 45, e ordinanza del Tribunale 29 aprile 1999,
causa T‑78/98, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione, Racc. pag. II‑1377, punti 36 e 37).
68 Nel caso di specie l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Unaproliva non hanno fornito alcun elemento il quale permetta di concludere che i loro
membri sono colpiti dalle disposizioni impugnate in ragione di determinate qualità ad essi peculiari o di una situazione di
fatto che li distingua da chiunque altro.
69 Relativamente alla terza ipotesi, occorre constatare che non figura nel fascicolo alcun elemento il quale permetta di concludere
che tali ricorrenti sono identificate, in rapporto alle disposizioni impugnate, per il pregiudizio arrecato ai propri interessi
come, ad esempio, il pregiudizio arrecato alla loro posizione di negoziatrici dalle disposizioni stesse.
70 Ne deriva che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Unaproliva non possono ritenersi individualmente interessate.
71 D’altro canto, per quanto concerne l’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità
sollevata dal Consiglio le priverebbe del diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale, va ricordato che, mediante gli artt. 203 CE
e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali
e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario.
Nell’ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare
direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi,
di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario,
vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità
di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
citata supra al punto 48, punto 40).
72 La Corte ha dichiarato anche che spetta agli Stati membri prevedere un sistema completo di strumenti di ricorso e di procedimenti
che consenta di assicurare il rispetto del diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale e che non è ammissibile un’interpretazione
delle regole di ricevibilità enunciate all’art. 230 CE secondo la quale un ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato
ricevibile quando risulti dimostrato, a seguito di un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme processuali
nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto
comunitario impugnato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra al punto 48, punto 43). Un ricorso
diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo
un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo
a intentare un’azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell’atto comunitario contestato. Infatti un
sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale
nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (ordinanza
Bactria/Commissione, citata supra al punto 47, punto 58).
73 In ogni caso la Corte ha stabilito chiaramente, per quanto riguarda il requisito dell’interesse individuale richiesto dall’art. 230,
quarto comma, CE, che, anche se tale requisito dev’essere interpretato alla luce del principio di un’effettiva tutela giurisdizionale,
tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un ricorrente, una tale interpretazione non può condurre ad escludere
il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo
ai giudici comunitari (sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra al punto 48, punto 44).
74 Peraltro, anche se è concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso
da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, ai
sensi dell’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore (sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata
supra al punto 48, punto 45).
75 Le ricorrenti non possono quindi far valere che, se il ricorso di annullamento dovesse essere dichiarato irricevibile, sarebbero
private di qualsiasi rimedio giurisdizionale per tutelare i loro diritti davanti ad un giudice, circostanza di cui del resto
non forniscono la prova (v., in tal senso, ordinanza Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 37, punti 52‑56).
76 L’esigenza di un’effettiva tutela giurisdizionale non è quindi idonea a rimettere in questione la conclusione secondo cui
le ricorrenti non sono individualmente interessate dalle disposizioni impugnate. Pertanto il loro ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile.
77 Il Tribunale ritiene peraltro che non occorre statuire sull’istanza d’intervento proposta dalla Commissione (v., in tal senso,
sentenza della Corte 5 luglio 2001, causa C‑341/00 P, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, Racc.
pag. I‑5263, punti 35‑37).
Sulle spese
78 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è dichiarato irricevibile.
2)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
3)
Non occorre statuire sull’istanza d’intervento della Commissione.
Lussemburgo, 8 settembre 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
*
Lingua processuale: lo spagnolo.