CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 19999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 09/09/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso delle terze interessate in ordine alla confisca dei fondi su cui sono stati edificati o migliorati fabbricati. letta le memorie inviate dai difensori dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quello del Tribunale di Caltanissetta in data 23/03/2022, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) o lett. b), d.lgs. 159 del 2011, di beni ritenuti nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], anche se intestati ai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia del proposto. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e apparenza di motivazione in ordine al rigetto del primo motivo di appello riguardante l'accertamento della pericolosità. Era stata prospettata l'anteriorità degli acquisti rispetto alla manifestazione della pericolosità, che il Tribunale aveva desunto da un decreto applicativo di misura di prevenzione e da un'ordinanza di applicazione di misura cautelare per appartenenza a «cosa nostra», ipotesi che in sede di giudizio era stata derubricata nella violazione dell'art. 418 cod. pen., poi dichiarato estinto per prescrizione. In particolare il Tribunale aveva perimetrato la pericolosità tra la seconda metà degli anni ottanta e la fine degli anni novanta, ma la Corte aveva da un lato ritenuto incongrua tale valutazione, dovendosi aver riguardo ad anni anteriori, dovendosi escludere l'improvvisa acquisizione di un ruolo di rilievo nell'ambito dell'associazione, e dall'altro rilevato che la perimetrazione avrebbe dovuto ritenersi cristallizzata, anche se di seguito aveva sostenuto che il profilo del periodo di espressione della pericolosità non avrebbe potuto dirsi operante nel caso di specie. In tal modo la motivazione non consentiva di comprendere quale fosse stato il criterio e il periodo concretamente considerato dalla Corte. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e motivazione inesistente in relazione al rigetto del secondo motivo relativo alla mancanza del presupposto oggettivo per disporre la confisca, cioè la sproporzione. La Corte aveva omesso di motivare a fronte di plurimi rilievi, in primo luogo incentrati sulla relazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del consulente tecnico di parte e sulle note redatte dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dopo la lettura dei decreto del Tribunale, con specifico riguardo ai redditi rivenienti dai terreni agricoli, al portafoglio titoli, anche in relazione alla necessità di attualizzare il valore degli introiti, fermo restando che il Tribunale aveva incluso nella tabella riportata nel decreto, per attestare la sperequazione, le movimentazioni finanziarie relative al conto titoli, pur avendo dichiarato di non volerle ammettere.Di qui le diverse conclusioni del consulente di parte, tali da escludere la sproporzione nel corso degli anni e da dar conto anche della distribuzione dei lavori di ristrutturazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla confisca per intero dei beni di proprietà del proposto. Era stato dedotto che si sarebbe semmai potuta sequestrare e confiscare solo una quota ideale del bene modificato e valorizzato con l'apporto di somme non giustificate, in quanto ritenute di provenienza illecita. 3. Hanno proposto ricorso le terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il loro difensore, munito di procura speciale. 3.1. Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'impugnazione delle terze interessate per carenza di legittimazione e di interesse, e conseguente mancanza di motivazione sui motivi proposti. I motivi di appello ritenuti inammissibili riguardavano l'insussistenza dei presupposti per la confisca, la violazione del principio di correlazione, la violazione delle regole in materia di oneri dimostrativi gravanti sulle parti, il riferimento solo in sede di confisca ad un'evasione fiscale, la valutazione dei rapporti bancari, la riferibilità dei beni ad epoca anteriore a quello in relazione alla quale era stata prospettata la pericolosità del proposto, la circostanza che la confisca avesse riguardato beni sui quali erano state fatte addizioni e migliorie, senza un riferimento alla quota idonea del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego di risorse illecite. Inoltre, era stata chiesta l'acquisizione di una relazione tecnica. La Corte aveva reputato che si trattasse di profili non deducibili dai terzi interessati. Le ricorrenti delineano le varie figure di terzi interessati e segnalano che la Corte le aveva ricondotte a quella dei terzi titolari fittizi dei beni. Ma il principio a tal fine affermato nel provvedimento impugnato era svincolato dal caso di specie. Delineano i beni che risultano intestati alle terze ricorrenti e richiamano l'epoca dei relativi acquisiti, risalenti agli anni '72/'73. Segnalano inoltre che i beni oggetto del secondo provvedimento di sequestro (foglio 223, part. 1,2,3,4,5,6,451) erano oggetto di contratto di affitto di fondo rustico da parte di Trovato in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], ed avevano un'autonomia funzionale. Indebitamente i beni erano stati ancorati al ravvisato periodo di pericolosità, di gran lunga successivo, non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs.159 del 2011, [OSCURATO:PERSONA] non era semplice prestanome, ma proprietaria dei beni e delle relative accessioni. Peraltro, la legittimazione spetta ai terzi, fermo restando che non era stata dedotta l'appartenenza del bene al proposto e non era stata formulata alcuna deduzione in ordine alla pericolosità, essendo per il resto impensabile che il terzo non possa dedurre sul giudizio di sproporzione in ordine al reddito familiare, nonché in ordine alla provenienza dei beni. 3.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 e all'art. 111 Cost., nonché mancanza di motivazione, in quanto priva dei requisiti di completezza e logicità, in ordine alla confisca dei terreni su cui insistono migliorie. La confisca degli immobili in C.da Mandrascate si fondava sulla sussistenza di miglioramenti, consistenti in opere edili effettuate reimpiegando risorse illecite. Ma ciò avrebbe semmai imposto il riferimento alla quota ideale del bene rapportata al maggior valore assunto con il reimpiego delle risorse illecite. Non era stata operata comparazione tra valore dei miglioramenti e valore dei terreni su cui insistono. Erano stati confiscati anche terreni sui quali non insiste alcuna riscontrata miglioria. Riportano l'analisi contenuta nel provvedimento di sequestro e nel decreto del Tribunale con riguardo all'epoca dei vari beni: a fronte di ciò, richiamano le deduzioni formulate nell'atto di appello, invocando i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla confisca della quota ideale del valore, principi volti a contemperare il diritto di proprietà con le esigenze di prevenzione, e sottolineano la mancanza di giustificazione della confisca di beni acquistati in epoca remota sui quali non erano state fatte addizioni e migliorie. Segnalano l'erroneità della confisca di terreni su cui non insiste alcunché, che non avrebbero potuto neppure considerarsi pertinenze di quelli su cui insistono fabbricati, fermo restando che le relative particelle sono autonomamente oggetto di contratto di comodato di fondo rustico, per il quale vengono incassati contributi comunitari. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso delle terze interessate in ordine alla confisca dei fondi su cui sono stati edificati o migliorati fabbricati. 5. I difensori dei ricorrenti hanno inviato memorie contenenti le rispettive conclusioni, con le quali si insiste nei motivi di ricorso.6. Il procedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 611 cod. proc. pen., risultando dunque inconferente la formulata richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso delle terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Va al riguardo rimarcato come la misura di prevenzione patrimoniale sia diretta contro il proposto e correlata all'esigenza di sottrarre beni che possano dirsi illecitamente accumulati da chi -in un arco di tempo delimitato ovvero corrispondente all'intero percorso esistenziale- abbia espresso la sua pericolosità, riconducibile a talune delle figure soggettive in varia guisa delineate dagli artt. 1 e 4 d.lgs. 159 del 2011 (sul punto devono richiamarsi i principi affermati da Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604-5). A tal fine possono prendersi in considerazione anche i beni che, sebbene intestati a terzi, risultino nondimeno nella disponibilità del proposto, cioè del soggetto di cui si prospetta la pericolosità, in quanto a lui direttamente o indirettamente riconducibili sul piano patrimoniale e delle risorse necessarie per la loro acquisizione. Nel caso dell'intestazione a terzi, la confisca sarà possibile solo in quanto, in aggiunta agli altri presupposti previsti, possa concretamente dirsi dimostrata quella disponibilità. Ciò consente di rimarcare come i presupposti per la confisca non riguardino i terzi interessati, i quali sono coinvolti solo dalla prospettata disponibilità del bene in capo al proposto: ma, nel contempo, risulta evidente che, così come la misura del coinvolgimento dei terzi è delineata dall'accertamento di quella disponibilità, in assenza della quale viene meno la possibilità della confisca, al tempo stesso, una volta attestata quella disponibilità, i presupposti per la confisca concernono esclusivamente il proposto, non essendo ravvisabile alcuna concreta legittimazione dei terzi ad interloquire sulla posizione di altro soggetto, ormai indipendente dalla loro. Ed allora deve convenirsi con i rilievi formulati dalla Corte territoriale in ordine alla radicale inammissibilità dei motivi di ricorso delle due terze interessate, che riguardano in varia guisa i presupposti per la confisca, cioè la pericolosità, il suo ambito temporale, il computo della sproporzione, la provenienza delle risorse, la disponibilità di fonti lecite, profili -compresi quelli relativi a taluni temi di natura processuale- correlati all'applicabilità della misura di prevenzione, una volta accertata la disponibilità dei beni in capo al proposto. Si tratta del resto di giudizio conforme a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la legittimazione del terzo a rivendicare l'effettiva titolarità dei beni, essendo per contro «del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere» (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 277225). Corrispondentemente il proposto non potrebbe utilmente difendersi adducendo solo l'insussistenza del rapporto fiduciario e dunque l'effettiva titolarità del bene in capo al terzo intestatario (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389). 3. Deve aggiungersi che le deduzioni formulate nei due motivi del ricorso delle terze interessate non vulnerano specificamente l'assunto della disponibilità dei beni in capo al proposto. Può al riguardo osservarsi che il Tribunale ha, a tal fine, fatto leva sul dato cruciale dello stretto vincolo familiare, qualificato dall'indisponibilità di redditi o di altre risorse idonee da parte della moglie e della figlia di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di valutazione che si correla a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, essendosi ripetutamente affermato che «in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142; il principio trova eco e conferma, in motivazione, anche in Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081). A fronte di ciò, le ricorrenti si sono limitate a censure generiche e inconferenti, facendo riferimento alla coltivazione dei terreni, alla percezione di fondi comunitari, al rapporto di comodato in favore della figlia, all'autonomia funzionale ed economica del fondo rustico, profili in realtà inidonei a censurare il giudizio alla base della ravvisata disponibilità dei beni in capo al proposto e valutabili nell'ambito di tale disponibilità e in coerenza con essa. 4. Altrettanto inammissibile risulta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato. Alla luce dell'analisi del Tribunale la Corte ha confermato il giudizio di pericolosità qualificata del ricorrente, ponendo in evidenza i plurimi elementi, costituiti dalle dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia, da cui poteva desumersi che il predetto aveva con continuità posto in essere condotte espressive di appartenenza alla consorteria mafiosa, quale soggetto di fiducia, in grado di proteggere la latitanza di personaggi di spicco del sodalizio, condotte tali da far rientrare il ricorrente nella figura soggettiva di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sul punto si richiama Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512, secondo cui «il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale»). In tale prospettiva la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva perimetrato sotto il profilo temporale la pericolosità del ricorrente, facendo riferimento al periodo dal 1986 al 2002: ha, al riguardo, aggiuntivamente osservato che un siffatto giudizio, anche se aveva cristallizzato sul piano processuale l'ambito temporale rilevante, non teneva conto sul piano logico del fatto che un rapporto fiduciario, implicante l'affidamento e la protezione di personaggi apicali di primario rilievo, come [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto sorgere all'improvviso ma implicava un processo evolutivo, sviluppatosi nel corso degli anni, anche prima del 1986. Peraltro, tale rilievo della Corte non ha avuto alcuna concreta influenza innovativa rispetto alla valutazione dei presupposti per far luogo alla confisca di prevenzione, ma solo quella di corroborare il rilievo già formulato dal Tribunale in ordine alla mancanza di elementi per ravvisare la disponibilità da parte del ricorrente, in epoca anteriore, di risorse lecite concretamente incidenti sul giudizio di sproporzione, risorse che, con riferimento al profilo degli investimenti bancari, i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrate e di cui hanno comunque prospettato, in assenza di indici diversi, la derivazione da evasione fiscale, tale da precluderne il computo tra le disponibilità comparabili.Deve al riguardo aggiungersi che l'evasione fiscale, anche quando non si traduce in condotte di per sé penalmente rilevanti, idonee a rendere configurabile una figura soggettiva di pericolosità, assume comunque rilievo, in quanto in nessun caso i proventi di essa possono essere invocati al fine di escludere la sproporzione reddituale. Alla luce di tali rilievi deve dunque radicalmente escludersi qualsivoglia vizio della motivazione, tale da tradursi addirittura nella sua radicale mancanza o nell'impossibilità di cogliere il percorso logico alla base della valutazione formulata dalla Corte, dovendosi inoltre escludere che sia stata operata un'indebita reformatio in peius, rispetto a quanto già oggetto del giudizio del Tribunale. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato. Il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione della Corte, sostenendo che non era stata data risposta al secondo motivo di appello, incentrato sul mancato inserimento dei redditi rivenienti dai terreni agricoli, sulla mancata considerazione del portafoglio titoli, sull'attualizzazione dei valori, sulle valutazioni del consulente di parte, motivo che è stato all'uopo riprodotto. Ma in realtà siffatta doglianza non tiene conto del fatto che le deduzioni riproponevano temi sui quali si era ampiamente soffermato il Tribunale con valutazioni che la Corte ha inteso ribadire. Va invero rilevato che il Tribunale aveva nitidamente escluso la configurabilità di provviste lecite tali da alterare il giudizio di sproporzione, reputando dunque non determinanti le risultanze del portafoglio titoli, non comprovati redditi derivanti dai terreni agricoli in misura superiore a quella in concreto prudenzialmente stimato, non decisivi i diversi rilievi del consulente, a fronte di quanto osservato da perito all'uopo nominato. Tale analisi è stata sostanzialmente suffragata dalla Corte, che ha dato conto dell'insussistenza di elementi idonei a comprovare risorse lecite tali da giustificare l'incidenza degli investimenti bancari e delle cedole, fermo restando che il Tribunale aveva inoltre segnalato come non fossero state escluse dal calcolo matematico le plusvalenze derivanti da operazioni di disinvestinnento a valle di beni immobili e mobili il cui acquisto a monte non era giustificato sulla base di risorse lecite a disposizione, né utili derivanti da sfruttamento di assets che avevano fatto illegittimo ingresso nel patrimonio, operazione che avrebbe condotto al rilievo di una ancora maggiore sperequazione. Ed ancora va rimarcato come la Corte abbia comunque escluso, alla luce della sproporzione anno per anno evidenziata, la rilevanza di operazioni di attualizzazione dei valori in denaro, avendo inoltre ribadito l'insussistenza di elementi idonei a suffragare l'assunto di proventi derivanti da un fiorente allevamento. A fronte di ciò, il motivo risulta dunque aspecifico e privo di concreta concludenza. 7. Inammissibile risulta infine il terzo motivo. In poche righe il ricorrente ha inteso riproporre il tema della sequestrabilità solo di una quota ideale dei beni via via soggetti a trasformazione. Si tratta di doglianza aspecifica, che non si confronta in alcun modo con le valutazioni dei Giudici di merito, che hanno dato rilievo, a prescindere dall'epoca degli acquisti, alle cospicue opere effettuate nel periodo ricompreso nella perimetrazione della pericolosità del ricorrente, tutte connotate da sproporzione rispetto al computo delle risorse disponibili. Posto che tali opere, secondo la valutazione della Corte, hanno assunto rilievo pregnante e tale da determinare una decisiva trasformazione della qualità e della fruibilità degli immobili, coerentemente su tali basi è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per far luogo alla confisca dei beni nella loro integralità (in senso conforme può del resto farsi rinvio a Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211). L'assunto difensivo muove dal presupposto che dovesse aversi riguardo all'incremento di valore derivante dagli interventi effettuati nel periodo connotato da pericolosità e sproporzione, in funzione della determinazione di una quota ideale dei beni sottoponibile a confisca. Ma, atteso il tenore del motivo di ricorso, che non espone specifici elementi a supporto di quanto genericamente prospettato ed a confutazione della motivazione del provvedimento impugnato, non è dato rinvenire le condizioni per uno scrutinio ammissibile in sede di legittimità, tanto più considerando che la censura dovrebbe essere apprezzabile in termini di violazione di legge, in rapporto ai presupposti per l'adozione della misura di prevenzione. 8. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della s