CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 44673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte Suprema di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 31875 del 4 luglio 2023, depositata il successivo 24 luglio, la Corte uprema di cassazione, quarta sezione penale, decidendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne aveva confermato la condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, ha nei suoi confronti annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, t.u. stup., rigettando il ricorso nel resto. 2. Avverso la citata sentenza di questa uprema Corte, in data 19 agosto 2023, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], costituiti procuratori speciali, hanno proposto ricorso ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si lamenta errore di fatto per non aver la Corte, in dispositivo, esteso l'annullamento anche alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, tu. stup. pur avendo dato i 01/514., Cc.4%, ifr~' .101; atto, in motivazione, che la steSgSvir'npirgriatr-r-ion recavé sul punto adeguata motivazione e che doveva pertanto essere nei suoi confronti annullata anche per tale ragione. 3. Il ricorso straordinario è certamente ammissibile, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., perché proposto da soggetti legittimati nel termine perentorio di 180 giorni dal deposito del provvedimento, previsto dal secondo comma della citata disposizione e, nel merito, è anche fondato. 3.1. Come esattamente osserva il ricorrente, nel decidere il motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato il riconoscimento, nei suoi confronti, della circostanza aggravante dell'essere l'associazione di cui era stato ritenuto L.9"." liky»3 l, ‘, 22,01Aki parteciper5F-i-ribtà,-7mpugnata sentenza argomenta senz'ombra di dubbio, in due distinte parti, la fondatezza della doglianza per difetto di motivazione sul necessario coefficiente di colpevolezza circa la disponibilità delle armi da parte del sodalizio (cfr. §. 8.1., pag. 42, e §. 19, pag. 59), precisando che la sentenza impugnata doveva essere annullata con rinvio anche in relazione a tale punto (oltre che con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, t.u. stup.) Per mero errore materiale, dunque, nel riepilogare sub g. 20, a pag. 60, le conclusioni assunte nei confronti dei numerosi imputati ricorrenti e nel trascriverle poi nel dispositivo della sentenza, l'annullamento con rinvio nei confronti dell'odierno imputato ricorrente è stato limitato alla circostanza aggravante concernente il numero di associati e non è stato esteso anche all'aggravante dell'associazione armata.3.2. A tale errore deve dunque porsi in questa sede rimedio con la correzione del dispositivo della sentenza impugnata. 4. Per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., deve, d'ufficio, correggersi l'errore materiale in cui la sentenza impugnata è incorsa nell'omettere in dispositivo - pur avendone dato atto in motivazione nelle stesse parti della sentenza in cui è stata trattata l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] quali più sopra richiamate - che anche nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] difettava la motivazione E5 circa l'imputabilità soggettiva della circostanza aggravante in questione e che la sentenza di merito impugnata doveva essere pure nei suoi riguardi annullata anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, t.u.s. (oltre che in relazione all'aggravante prevista dal terzo comma della citata disposizione). P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 31875/2023 di questa Corte emessa in data 4 luglio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, dopo le parole «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente», in luogo delle parole «alla aggravante di cui all'art. 74, comma 3» si scrivano le parole «alle aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4». Manda alla cancelleria per le prescritt