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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33703/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24626/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Puccini n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.9418/2019 depositata il 17 dicembre 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In data 31 maggio 2017 [OSCURATO:PERSONA] presentava a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e ai diversi enti impositori istanza di annullamento in autotutela di numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, di cui assumeva di essere casualmente venuta a conoscenza.

Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli il diniego tacito oppostole, eccependo la nullità/insistenza materiale delle predette cartelle e in subordine la prescrizione delle pretese tributarie sottostanti. [OSCURATO:PERSONA] adìta dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente, in quanto notificato al solo agente della riscossione e non anche agli enti impositori titolari dei crediti azionati.

La decisione di primo grado veniva successivamente confermata, con diversa motivazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9418/2019 del 17 dicembre 2019, «dichiara(va) inammissibile»l’appello della parte privata, in base al rilievo che l’avanzata istanza di annullamento in autotutela non risultava sorretta dalla prospettazione dell’esistenza di interessi di rilevanza generale alla rimozione degli atti impugnati, ormai divenuti definitivi.

Contro questa sentenza la Savino ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (ADER) ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si rimprovera al collegio regionale di aver erroneamente ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello articolati dalla contribuente.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 2.1 Si sostiene che la CTR, senza scendere nel merito della pretesa tributaria, avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza materiale delle cartelle e di conseguenza dichiarare l’illegittimità del diniego di sgravio opposto dall’agente della riscossione. 2.2 Risulterebbe, pertanto, violato l’art. 360 co. 1 n. 5 nella parte in cui la Commissione non ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l’illegittimità del diniego di sgravio e per conseguenza prescritt(e) e/o decadute le pretese vantate dall’agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] .

3. L’esame dei motivi è precluso dal rilievo officioso della tardività del ricorso, il quale è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 25 settembre 2020, oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 17 giugno 2019, con conseguente violazione della norma di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile anche alle controversie tributarie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile. 3.1 Al riguardo, si osserva quanto segue. 3.2 Il termine anzidetto, dovendo essere calcolato «ex nominatione dierum», in base al combinato disposto degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., sarebbe venuto a scadere il 17 giugno 2020. 3.3 Esso, tuttavia, rimase sospeso dapprima per i 64 giorni compresi fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 -ai sensi degli artt. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito in L. n. 40 del 2020- e poi per gli ulteriori 31 giorni (dal 1° al 31 agosto) del periodo feriale di quello stesso anno, a norma dell’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969, nel testo applicabile «ratione temporis». 3.4 Con l’aggiunta di complessivi 95 giorni di sospensione (64 + 31), computati «ex numeratione dierum», la scadenza de l termine per la proposizione del ricorso doveva ritenersi spostata al 21 settembre 2020, tenendo conto anche della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c. per essere festivo il giorno finale (domenica 20 settembre 2020).

4. Alla stregua delle esposte considerazioni, risulta palese l’intempestività dell’esperita impugnazione, che va, pertanto, dichiarata inammissibile.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24626/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Puccini n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.9418/2019 depositata il 17 dicembre 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In data 31 maggio 2017 [OSCURATO:PERSONA] presentava a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e ai diversi enti impositori istanza di annullamento in autotutela di numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, di cui assumeva di essere casualmente venuta a conoscenza. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli il diniego tacito oppostole, eccependo la nullità/insistenza materiale delle predette cartelle e in subordine la prescrizione delle pretese tributarie sottostanti. [OSCURATO:PERSONA] adìta dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente, in quanto notificato al solo agente della riscossione e non anche agli enti impositori titolari dei crediti azionati. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata, con diversa motivazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9418/2019 del 17 dicembre 2019, «dichiara(va) inammissibile»l’appello della parte privata, in base al rilievo che l’avanzata istanza di annullamento in autotutela non risultava sorretta dalla prospettazione dell’esistenza di interessi di rilevanza generale alla rimozione degli atti impugnati, ormai divenuti definitivi. Contro questa sentenza la Savino ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (ADER) ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si rimprovera al collegio regionale di aver erroneamente ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello articolati dalla contribuente. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 2.1 Si sostiene che la CTR, senza scendere nel merito della pretesa tributaria, avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza materiale delle cartelle e di conseguenza dichiarare l’illegittimità del diniego di sgravio opposto dall’agente della riscossione. 2.2 Risulterebbe, pertanto, violato l’art. 360 co. 1 n. 5 nella parte in cui la Commissione non ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l’illegittimità del diniego di sgravio e per conseguenza prescritt(e) e/o decadute le pretese vantate dall’agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] . 3. L’esame dei motivi è precluso dal rilievo officioso della tardività del ricorso, il quale è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 25 settembre 2020, oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 17 giugno 2019, con conseguente violazione della norma di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile anche alle controversie tributarie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile. 3.1 Al riguardo, si osserva quanto segue. 3.2 Il termine anzidetto, dovendo essere calcolato «ex nominatione dierum», in base al combinato disposto degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., sarebbe venuto a scadere il 17 giugno 2020. 3.3 Esso, tuttavia, rimase sospeso dapprima per i 64 giorni compresi fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 -ai sensi degli artt. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito in L. n. 40 del 2020- e poi per gli ulteriori 31 giorni (dal 1° al 31 agosto) del periodo feriale di quello stesso anno, a norma dell’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969, nel testo applicabile «ratione temporis». 3.4 Con l’aggiunta di complessivi 95 giorni di sospensione (64 + 31), computati «ex numeratione dierum», la scadenza de l termine per la proposizione del ricorso doveva ritenersi spostata al 21 settembre 2020, tenendo conto anche della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c. per essere festivo il giorno finale (domenica 20 settembre 2020). 4. Alla stregua delle esposte considerazioni, risulta palese l’intempestività dell’esperita impugnazione, che va, pertanto, dichiarata inammissibile. 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Ro
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