Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 26297/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA IN-rz&LoCArroRAn Sul ricorso iscritto al numero 23575 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1316/12/2021, depositata in data 10 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Libeccio s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 712/08/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale proposta con dichiarazione DOCFA, da euro 2.558,00 a euro 3.544,00, con riferimento ad un impianto di serre fotovoltaiche sito nel Comune di Camporeale, censito con la categoria speciale D/1; -la società contribuente è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente.

P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA IN-rz&LoCArroRAn Sul ricorso iscritto al numero 23575 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1316/12/2021, depositata in data 10 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Libeccio s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 712/08/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale proposta con dichiarazione DOCFA, da euro 2.558,00 a euro 3.544,00, con riferimento ad un impianto di serre fotovoltaiche sito nel Comune di Camporeale, censito con la categoria speciale D/1; -la società contribuente è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente. P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione. Così deciso in