CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 06211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza emessa in data 10/05/2021 la Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 29 novembre 2016, che annullava, limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 22/11/2013 e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto di reclusione e euro 2000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Roma in data 22 marzo 2013, disponendo altresì la sospensione della pena; che avverso questa sentenza, l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi con i quali lamenta rispettivamente il vizio di legittimità nonché un'illogicità manifesta della motivazione laddove non si considera il possibile uso personale dello stupefacente; Considerato che il ricorso è inammissibile non soltanto in quanto palesemente generico e aspecifico, ma altresì perché ha ad oggetto parti della sentenza già passate in giudicato. Invero il rinvio alla Corte d'Appello di Roma da parte della Corte di Cassazione verteva essenzialmente sul trattamento sanzionatorio, mentre veniva dichiarato irrevocabile il capo relativo alla colpevolezza dell'imputato; che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.