CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 33720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso R.G. n . 1 1 695 /20 22 promossoda [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Milano, via Podgora 12/A, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dagli avvocati professori [OSCURATO:PERSONA] e Marina S.N. Laurenza in virtù di procur a special e in calce al ricorso; parte ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona de l procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio legale Pedersoli, rappresentata e dife sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1 160 /2021 , pubblicata il 26/10/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito “DPR”) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito “FCA”), per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dalle condotte illecite di quest’ultima. Deduceva, in particolare, che laFCA l’ aveva indotta a stipulare il contratto di concessione di vendita di veicoli FIATin data 03/08/2009, quale concessionaria di primo livello , così introducendola nella rete FIAT e assicurandole una continuità nel tempo del rapporto di concessione di vendita. La DPR, pertanto, faceva seguire a lla stipula della concessione di vendita ingenti investimenti, per conformarsi agli standards imposti dalla concedente ai concessionari F IAT , e abbandonava le trattative allora in essere con altre case automobilistiche per analoghe concessioni di vendita. Trascorsi neppure due anni dalla stipula del contratto di concessione di vendita, tuttavia, nel giugno 2011, FCA esercitava il recesso dal c ontratto di concessione di vendita sopra menzionato, coltivando nei due anni antecedenti agli effetti del recesso (giugno 2011-giugno 2013) trattative finalizzate alla continuità del rapporto di concessione, in linea con quanto assicurato sin dalla stipula del contratto,e con la promessa di garantire alla concessionaria un’alternativa di affari di pari fatturato rispetto a quello relativo al brand FIAT. Le promesse e le espresse rassicurazioni venivano, però, disattese da FCA che , dopo avere estromesso DPR dalla rete di concessionari di vendita dei veicoli FIAT, ha ritrattato le proposte discusse negli incontri svolti tra le parti nel corso del 2012 e nella prima metà del 2013, sempre finalizzate a garantire la continuità di affari di pari fatturato, mediante la concessione di vendita dei nuovi veicoli FIAT o, alternativamente, la concessione di vendita dei nuovi v eicoli Lancia e contestualmente l’autorizzazione a svolgere l’attività di officina organizzata FIAT, dichiarandosi da ultimo disponibile solamente ad autorizzare DPR a divenire“centro organizzato FIAT” di un’altra concessionaria , proposta quest’ultima assolutamente riduttiva, per non dire irrisoria, neppure minimamente paragonabile al rapporto istaurato nel 2009. La DPR ha, quindi, chiesto di accertare: 1) la violazione da parte di FCA delle norme di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., sia in relazione al contratto di concessione del 2009 sia in relazione alle trattative precontrattuali,che avevano portato alla sottoscrizione dello stesso contratto , sia in relazione alle trattative intercorse nel 2012 e nel 2013; 2) l’illegittimità e/o contrarietà a correttezza e buona fede delle modalità di esercizio del recesso da parte di FCAdal contratto del 2009, per contrarietà al divieto di abuso del diritto; 3) la connotazione in termin i di abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192 del 1998 del recesso esercitato da FCA e, in ogni caso, il compimento dello stesso in violazione dei principi di buona fede contrattuale e precontrattuale; 4) l’illiceità e/o illegittimità del comportamento di FCA per contrarietà ai principi di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c. in relazione alle trattative intercorse nel 2012 e nel 2013, per ingiustificato e arbitrario abbandono delle trattative e per la mancata attribuzione a DPR della “concessione Lancia” unitamente al “centro o rganizzato F IAT ” ovvero anche solo della “c oncessione Lancia”; 5) il conseguente risarcimento dei danni, anche ai sensi dell’art.2043 c.c., ivi inclusi quelli all’immagine subiti da DPR per l’interruzione di ogni rapporto e per i comunicati stampa pubblicati da FCA sui quotidiani locali in relazione al rapporto di concessionaria FIAT, da liquidarsi anche in via equitativa, quantificati in € 2.312.000,00, oltre al danno all’immagine, interessi e rivalutazione, o in quella diversa misura che fosse risultata di giustizia. La FCA, nel costituirsi, ha contesta to le pretese di DPR , chiedendone il rigetto. All’esito della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., il giudice di primo grado, senza alcun approfondimento istruttorio ulteriore rispetto alla documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità d i ammettere le prove orali richieste dall’attrice, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, provvedendo poi a trattenere in decisione la causa. Con sentenza n. 2792/2018, il Tribunale di Torino ha respinto le domande della DPR, la quale ha proposto appellocontro tale decisione, il quale, nel contraddittorio delle parti, è stato anch’esso respinto. Avverso tale statuizione la DPR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motividi impugnazione. L’intimata si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorieex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essersi la Corte territoriale limitata a condividere apoditticamente la sentenza di primo grado, senza motivare alcunché sugli specifici motivi di appello proposti da DPR, le cui domande sono state respinte tout court per carenza di prove, senza che la Corte territoriale abbia neppure esaminato né altrimenti motivato il rigetto delle prove orali – nonché dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio e dell’ordine di esibizione –riprodotte in appello da DPR, illustrandone la rilevanza ai fini del decidere, anche alla stregua della natura contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale dei titoli di responsabilità di FCA dedotti in causa anche per abuso di dipendenza economica e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che esigono di per sé il puntuale accertamento istruttorio dei fatti allegati in giudizio e un’espressa motivazione del mancato svolgimento dell’istruttoria. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 244 c.p.c., in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte territoriale- dopo aver apoditticamente affermato che non vi era prova delle garanzie e delle rassicurazioni date da FCA sulla prosecuzione del rapporto(sia in fase di stipula del contratto di concessione nell’agosto- settembre 2009 sia durante le trattative tra il giugno 2011 e il giugno 2013), delle violazioni ascritte a FCA dei doveri di correttezza e buona fedee dell’ abuso di dipendenza economica - ha ritenuto tout court non necessari “ulteriori approfondimenti”, considerandosi , per ciò solo, “esentata” dall’esame della doglianza sull’omessa assunzione dei mezzi diprova indicati dall’appellante. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale violato,ovvero omesso di applicare le richiamate norme sostanziali, in relazione alle trattative che hanno portato alla sottoscrizione del contratto di concessione dell’agosto-settembre 2009, limitandosi ad asserire che DPR non ha indicato le circostanze di fatto rilevanti e che non vi è prova delle garanzie e delle rassicurazioni date da FCA sulla duratura continuità e sulla prosecuzione del rapporto di concessione di vendita. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 9 l.n. 192 del 1998 sul divieto di abuso di dipendenza economica e per violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175, 1337, 1375 e 2043 c.c., anche in relazione agli artt. 2 e 42 Cost. e al generale precetto del neminem laedere, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale violato ovvero omesso di applicare le norme e i principii indicati in ordine alla complessiva condotta tenuta da FCA, limitandosi a vagliare la liceità del recesso (peraltro non contestata), ai sensi delle disposizioni contrattuali, senza tener conto del contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, quali dedotti e allegati in giudizio e che DPR si era offerta di provare in dettaglio. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1325 e 1375 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale violato e omesso di applicare le richiamate norme in relazione alle trattative intercorse inter partestra giugno 2011 e giugno 2013, limitandosi ad asserire che DPR non avrebbe “adeguatamente” contrastato la ratio decidendi adottata dal Tribunale per rigettare la domanda di responsabilità precontrattuale, comunque da escludersi stante l’assenza di accordo scritto sugli elementi essenziali. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 o dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso qualsiasi disamina o, comunque, qualsiasi motivazione sulla domanda di accertamento della responsabilità di FCA ex art. 2043 c.c. relativamente ai danni subiti da DPR per l’interruzione di ogni rapporto tra FCA e DPR e per i comunicati stampa pubblicati da [OSCURATO:SOCIETA]. sui quotidiani pavesi in relazione al rapporto concessorio FIAT. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Come è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012) non consente piùl'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014; conf. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090/2022). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e Cass., Sez. 1, n. 13248/2020). A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).In particolare, questa Corte ha precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Secondo la medesima Corte, inoltre, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 27411/2021). Il giudice deve, infatti, dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulata, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14762/2019). 2.2. Secondo parte ricorrente la corte di merito si è limitata a condividere apoditticamente la sentenza di primo grado, senza motivare alcunché sugli specifici motivi di appello , le cui domande erano state respinte per carenza di prova, sebbene la DPR avesse formulato istanze istruttorie, riproposte in appello (prove orali, CTU e ordine di esibizione), senza ottenere alcuna motivazione della mancata ammissione. Dalla lettura del ricorso, si evincono invece chiaramente l e ragioni delle statuizioni assunt e, mediante il riesame e la condivisione degli argomenti spesi dal giudice di primo grado, con riferimento a tutte le domande in origine formulate dalla ricorrenteed anche con riferimento alla ritenuta superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori (v. in particolare l’illustrazione delle ragioni a fondamento del rigetto delle originarie domande ai paragrafi E, F, G e H della sentenza impugnata , cui segue,nel paragrafo I, la sp ecificazione della superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori). 3. I l secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. 3.1.Questa Corte ha più volte affermato che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore nella decisione addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle proverichieste (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007). Anche il mancato esame di un documento, già acquisito al processo,può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018).3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di avere prodotto in giudizio 64 documenti, rispetto ai quali la Corte di appello, adagiandosi sulla decisione di primo grado, ha ritenuto assorbente il tenore di due lettere della FCA, e di avere richiesto l’ammissione di 80 capitoli di prov a testimoniale , diretti a provare l’abusività della condotta di FCA, formulando anche una istanza di esibizione, il tutto come risultante dall’atto di appello allegato al ricorso per cassazione . Ha anche richiamato la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. , pure allegata al ricorso per cassazione, per indicare le circostanze oggetto della prova orale. Per quanto riguarda la documentazione già prodotta , è evidente che la censura si risolve in una critica, peraltro del tutto generica, alla valutazione di merito operata dalla Corte d’appello , come tale inammissibile in sede di legittimità. Per quanto riguarda, invece, la prova orale e la richiesta di esibizione, la ricorrente non ha esplicitato, in ricorso , le circostanze oggetto della richiesta di prova orale, né la documentazione oggetto della richiesta di esibizione, e non ha neppure specificato le ragioni della decisività delle stesse, così operando una censura generica, che non può essere in questa sede esaminata , poiché il giudice di legittimità, pur accedendo alla documentazione allegata, deve poter valutare la fondatezza del motivo sulla base della sola prospettazione della parte, compiuta in ottemperanza al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nella specie, come sopra evidenziato, del tuttoassente. 4.Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Parte ricorrente ha contestato la decisione della Corte di appello che, come il giudice di primo grado, ha escluso che la FCA avesse assicurato la conservazione del rapporto al tempo della stipula del contratto di concessione nel 2009, aggiungendo che , se fossero stati assunti i mezzi di prova orale richiesti, di cui non è però specificata la portata, sarebbe emersa una diversa rappresentazione dei fatti di causa. La censura attiene alla valutazione in fatto, cui la parte contrappone la propria, richiedendo al giudice di legittimità un riesame della valutazione di merito, peraltro sulla base di elementi di prova non ammessi, la cui portata è solo genericamente indicata. 5. Gli stessi argomenti valgono per il quarto motivo di ricorso , anch’essoinammissibile. Parte ricorrente ha c riticato la decisione impugnata per la valutazione in fatto operata, a cui la parte ha contrapposto lapropria, richiedendo al giudice un riesame della valutazione di merito compiuta. 6. Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile, perché, sebbene prospetti la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, in realtà censura la valutazione di merito operata, cui è contrapposta quella prospettata dalla parte. Nessun rilievo assume poi la criticariferita al richiamo operato dal giudice di merito, ove ha fatto riferimento alla necessità che un’intesa per ritenersi raggiunta, richiedeil raggiungimento dell’accordo su tutti gli elementi previsti dall’art. 1325 c.c. (p. 14 della sentenza impugnata), trattandosi di argomentazione ulteriore che si aggiunge a quella decisiva, fondata sulla ritenuta insussistenza di un affidamento incolpevole della ricorrente nel corso delle trattative successive al recesso dal rapporto di concessione (p. 13 e 14 della sentenza impugnata). 7.Il sesto motivo è inammissibile. 7.1.Questa Corte ha più volte affermato che è contraddittoria la denuncia in un unico motivo di ricorso per cassazione dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c. (che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4), c.p.c.), mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza, seppure se ne lamenti la soluzione senza una giustificazione che possa ritenersi tale (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021; Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014). La contraddittorietà della denuncia ne comporta l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., non essendo la censura comprensibile nella sua specifica portata (così Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014). 7.2.In ogni caso, la censura si rivela infondata sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., tenuto conto che dallo stesso ricorso per cassazione si evince che la Corte d’appello ha espressamente statuito su tale domanda , sia pure ritenendo che ad essa dovessero essere riferite le valutazioni operate con riferimento alla negata responsabilità precontrattuale della controricorrente (p. 33 del ricorso per cassazione). La medesima censura è altresì infondata con riguardo alla dedotta omessa motivazione, tenuto conto che, come sopra evidenziato, la motivazione è esistente. 8.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 9.Le spese seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente. 10.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettanteper l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 12.000,00 per compens i , oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, suss