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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:536
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0163(05) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 7 settembre 2021° ( *1 ) «Procedura – Liquidazione delle spese» Nella causa T‑163/20 DEP, Isopix SA , con sede a Ixelles (Belgio), rappresentata da P.°van den Bulck, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da K. Wójcik ed E.°Taneva, in qualità di agenti, convenuto, avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del 29 ottobre 2020, Isopix/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑163/20 , non pubblicata, EU:T:2020:527 ), IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza ( 1 ) [ omissis ] In diritto [ omissis ] Sull’importo degli onorari degli avvocati ripetibili [ omissis ] 40 In quarto luogo, si deve rilevare che l’importanza della controversia dal punto di vista del diritto dell’Unione era limitata, in quanto il procedimento principale (T‑163/20) ed i procedimenti sommari (T‑163/20 R e T‑163/20 R°II) non sollevavano nuove questioni né questioni particolarmente complesse.

Il loro esame non ha avuto importanza neppure per lo sviluppo del diritto dell’Unione.

In proposito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che sia insolito che il presidente del Tribunale conceda decisioni di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione dell’Unione non denota, di per sé, una particolare importanza rivestita dalla causa sotto il profilo del diritto dell’Unione. 41 Si deve inoltre respingere l’argomento della ricorrente relativo alla difficoltà della causa derivante dal carattere insolito delle decisioni del presidente del Tribunale di sospensione dell’esecuzione del primo e del secondo atto impugnato.

Infatti, come correttamente osservato dal [OSCURATO:PERSONA], il presunto carattere insolito di simili decisioni significherebbe unicamente che le possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione dell’Unione sono inferiori a quelle di vedere respinta una domanda di sospensione, ma ciò non equivarrebbe necessariamente ad una difficoltà per gli avvocati della ricorrente in termini di portata del lavoro o di complessità delle questioni giuridiche sollevate nel contesto delle cause T‑163/20, T‑163/20 R e T‑163/20 R°II.

In proposito, si deve constatare che l’ordinanza del 25 maggio 2020, Isopix/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑163/20 R e T‑163/20 R°II , non pubblicata, EU:T:2020:215 ), si è basata su una costante giurisprudenza al fine di stabilire se, nelle circostanze del caso di specie, occorresse accogliere le domande di provvedimenti provvisori della ricorrente.

Di conseguenza, l’analisi delle condizioni per l’accoglimento delle domande di provvedimenti provvisori della ricorrente è consistita nell’esame degli elementi di fatto più che in quello degli elementi di diritto, cosicché l’apporto per lo sviluppo del diritto dell’Unione è rimasto limitato. 42 Lo stesso può dirsi per l’argomento della ricorrente secondo il quale la difficoltà della causa discende dalla brevità dei termini nel rispetto dei quali i suoi avvocati hanno dovuto lavorare.

Infatti, anche ammesso che gli avvocati della ricorrente abbiano dovuto lavorare nel rispetto di termini serrati, ciò non può aver inciso sull’entità del loro lavoro né sulla complessità delle questioni giuridiche sollevate. [ omissis ] Sulle spese per il corriere 59 Secondo la ricorrente, agli onorari degli avvocati occorre aggiungere un importo di EUR 352,48 per l’invio alla cancelleria del Tribunale dei documenti che consentono l’apertura in via d’urgenza di un profilo utente su e‑Curia per la presentazione, in particolare, di una domanda di provvedimenti provvisori.

A sostegno di tale argomento, la ricorrente ha prodotto una fattura emessa da una società di corriere espresso del 31 marzo 2020, ossia due giorni prima del deposito dell’atto introduttivo del ricorso nella causa T‑163/20 e della domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑163/20 R. 60 [OSCURATO:PERSONA] contesta il carattere indispensabile e, dunque, rimborsabile di tali spese. 61 Occorre rilevare, come fa il [OSCURATO:PERSONA], che l’apertura di un profilo utente su e‑Curia è subordinata in particolare alla qualifica professionale di agenti e di avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Un profilo utente e‑Curia è aperto a nome dell’avvocato che ne ha fatto richiesta ed il suo uso riguarda qualsiasi causa, presente o futura, promossa dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 62 Si deve inoltre constatare, in ogni caso, che la ricorrente avrebbe potuto far pervenire alla cancelleria del Tribunale i documenti necessari per completare l’apertura del suo profilo utente e‑Curia dopo il deposito degli atti menzionati al precedente punto

59. Infatti, le condizioni per l’uso dell’applicazione e‑Curia, adottate dalla cancelleria del Tribunale sulla base, in particolare, dell’articolo 8 della decisione del Tribunale, dell’11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia ( GU 2018, L 240, pag. 72 ), prevedono una procedura specifica che permette di ottenere l’apertura provvisoria di un profilo utente su e‑Curia per depositare atti processuali dinanzi al Tribunale.

Pertanto, il rappresentante che soddisfi le condizioni previste per l’apertura di un profilo utente, qualora non abbia ottemperato agli adempimenti necessari per tale apertura tempestivamente prima della scadenza del termine impartito per il deposito di un atto processuale dinanzi al Tribunale, ha la possibilità di aprire in via provvisoria un profilo utente per effettuare tale deposito secondo la procedura specifica.

In proposito, affinché l’apertura di detto profilo sia convalidata dalla cancelleria del Tribunale, il rappresentante deve farle pervenire i documenti richiesti per completare l’apertura del profilo utente entro dieci giorni dal deposito dell’atto processuale mediante e‑Curia. 63 Tenuto conto di quanto precede, le spese per il corriere sostenute nel caso di specie dalla ricorrente non possono essere considerate indispensabili per il procedimento principale nella causa T‑163/20 ed il procedimento sommario nella causa T‑163/20 R, ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: L’importo totale delle spese che il [OSCURATO:PERSONA] europeo deve rimborsare alla Isopix SA è fissato in EUR 25490.

Lussemburgo, 7 settembre 2021 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente S. Gervasoni ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0163(05) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 7 settembre 2021° ( *1 ) «Procedura – Liquidazione delle spese» Nella causa T‑163/20 DEP, Isopix SA , con sede a Ixelles (Belgio), rappresentata da P.°van den Bulck, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da K. Wójcik ed E.°Taneva, in qualità di agenti, convenuto, avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del 29 ottobre 2020, Isopix/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑163/20 , non pubblicata, EU:T:2020:527 ), IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza ( 1 ) [ omissis ] In diritto [ omissis ] Sull’importo degli onorari degli avvocati ripetibili [ omissis ] 40 In quarto luogo, si deve rilevare che l’importanza della controversia dal punto di vista del diritto dell’Unione era limitata, in quanto il procedimento principale (T‑163/20) ed i procedimenti sommari (T‑163/20 R e T‑163/20 R°II) non sollevavano nuove questioni né questioni particolarmente complesse. Il loro esame non ha avuto importanza neppure per lo sviluppo del diritto dell’Unione. In proposito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che sia insolito che il presidente del Tribunale conceda decisioni di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione dell’Unione non denota, di per sé, una particolare importanza rivestita dalla causa sotto il profilo del diritto dell’Unione. 41 Si deve inoltre respingere l’argomento della ricorrente relativo alla difficoltà della causa derivante dal carattere insolito delle decisioni del presidente del Tribunale di sospensione dell’esecuzione del primo e del secondo atto impugnato. Infatti, come correttamente osservato dal [OSCURATO:PERSONA], il presunto carattere insolito di simili decisioni significherebbe unicamente che le possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione dell’Unione sono inferiori a quelle di vedere respinta una domanda di sospensione, ma ciò non equivarrebbe necessariamente ad una difficoltà per gli avvocati della ricorrente in termini di portata del lavoro o di complessità delle questioni giuridiche sollevate nel contesto delle cause T‑163/20, T‑163/20 R e T‑163/20 R°II. In proposito, si deve constatare che l’ordinanza del 25 maggio 2020, Isopix/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑163/20 R e T‑163/20 R°II , non pubblicata, EU:T:2020:215 ), si è basata su una costante giurisprudenza al fine di stabilire se, nelle circostanze del caso di specie, occorresse accogliere le domande di provvedimenti provvisori della ricorrente. Di conseguenza, l’analisi delle condizioni per l’accoglimento delle domande di provvedimenti provvisori della ricorrente è consistita nell’esame degli elementi di fatto più che in quello degli elementi di diritto, cosicché l’apporto per lo sviluppo del diritto dell’Unione è rimasto limitato. 42 Lo stesso può dirsi per l’argomento della ricorrente secondo il quale la difficoltà della causa discende dalla brevità dei termini nel rispetto dei quali i suoi avvocati hanno dovuto lavorare. Infatti, anche ammesso che gli avvocati della ricorrente abbiano dovuto lavorare nel rispetto di termini serrati, ciò non può aver inciso sull’entità del loro lavoro né sulla complessità delle questioni giuridiche sollevate. [ omissis ] Sulle spese per il corriere 59 Secondo la ricorrente, agli onorari degli avvocati occorre aggiungere un importo di EUR 352,48 per l’invio alla cancelleria del Tribunale dei documenti che consentono l’apertura in via d’urgenza di un profilo utente su e‑Curia per la presentazione, in particolare, di una domanda di provvedimenti provvisori. A sostegno di tale argomento, la ricorrente ha prodotto una fattura emessa da una società di corriere espresso del 31 marzo 2020, ossia due giorni prima del deposito dell’atto introduttivo del ricorso nella causa T‑163/20 e della domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑163/20 R. 60 [OSCURATO:PERSONA] contesta il carattere indispensabile e, dunque, rimborsabile di tali spese. 61 Occorre rilevare, come fa il [OSCURATO:PERSONA], che l’apertura di un profilo utente su e‑Curia è subordinata in particolare alla qualifica professionale di agenti e di avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Un profilo utente e‑Curia è aperto a nome dell’avvocato che ne ha fatto richiesta ed il suo uso riguarda qualsiasi causa, presente o futura, promossa dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 62 Si deve inoltre constatare, in ogni caso, che la ricorrente avrebbe potuto far pervenire alla cancelleria del Tribunale i documenti necessari per completare l’apertura del suo profilo utente e‑Curia dopo il deposito degli atti menzionati al precedente punto 59. Infatti, le condizioni per l’uso dell’applicazione e‑Curia, adottate dalla cancelleria del Tribunale sulla base, in particolare, dell’articolo 8 della decisione del Tribunale, dell’11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia ( GU 2018, L 240, pag. 72 ), prevedono una procedura specifica che permette di ottenere l’apertura provvisoria di un profilo utente su e‑Curia per depositare atti processuali dinanzi al Tribunale. Pertanto, il rappresentante che soddisfi le condizioni previste per l’apertura di un profilo utente, qualora non abbia ottemperato agli adempimenti necessari per tale apertura tempestivamente prima della scadenza del termine impartito per il deposito di un atto processuale dinanzi al Tribunale, ha la possibilità di aprire in via provvisoria un profilo utente per effettuare tale deposito secondo la procedura specifica. In proposito, affinché l’apertura di detto profilo sia convalidata dalla cancelleria del Tribunale, il rappresentante deve farle pervenire i documenti richiesti per completare l’apertura del profilo utente entro dieci giorni dal deposito dell’atto processuale mediante e‑Curia. 63 Tenuto conto di quanto precede, le spese per il corriere sostenute nel caso di specie dalla ricorrente non possono essere considerate indispensabili per il procedimento principale nella causa T‑163/20 ed il procedimento sommario nella causa T‑163/20 R, ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: L’importo totale delle spese che il [OSCURATO:PERSONA] europeo deve rimborsare alla Isopix SA è fissato in EUR 25490. Lussemburgo, 7 settembre 2021 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente S. Gervasoni ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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