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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 29396/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1113/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13704/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, depositando la nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Catania con la sentenza del 13 gennaio 2025 condannava l’attuale ricorrente, in ordine ai reati a lui ascritti, alla pena pecuniaria di euro 200,00 di multa ed euro 300,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’imputato, censurando la sentenza quanto alla responsabilità penale per ciascuno dei delitti e chiedendo rideterminarsi la pena.

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, quale giudice d’appello, ha dichiarato con ordinanza inammissibile l’impugnazione, rilevando come la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29396/2025 Roma, lì, 08/08/2025 stessa non fosse stata appellata in ordine alla condanna generica al risarcimento del danno.

2. Il ricorso per cassazione proposto, a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], consta di un unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo censura l’ordinanza impugnata, lamentando per un verso come l’interpretazione fatta propria dal Tribunale di Catania in ordine all’art. 37, comma 1, d.lgs. 274 del 2000 risulti minoritaria, in quanto superata dalle pronunce della Corte costituzionale e dall’orientamento maggioritario che collega l’appellabilità della sentenza in ordine al capo della responsabilità penale, attraverso l’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., anche alle statuizioni civili, conseguentemente da ritenersi comunque contestate.

4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Va premesso che è principio assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, oltre che condiviso dal Collegio, quello secondo per il quale è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Ciò in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione, proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità penale dell'imputato, estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno (solo per citare le più recenti, cfr. Sez. 5, n. 32747 del 2021, Gambardella, n.m.; Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266059).

La decisione impugnata, invece, fonda su un precedente orientamento minoritario (cfr. Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544 – 01; conf.

N. 19382 del 2005 Rv. 231498 - 01, N. 39465 del 2005 Rv. 232379 – 01) basato su una interpretazione restrittiva dell’art. 37, d.lgs. n. 274/2000, che non tiene conto del rinvio di cui all’art. 2, d.lgs. n. 274/2000, che rende applicabile, anche nel procedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace, l’estensione degli effetti dell’impugnazione disposta dall’art. 574, comma 4, c.p.p.

Il primo indirizzo, come osserva il ricorrente, risulta anche coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale, che richiesta di deliberare sulla conformità alla Carta dell’art. 37, d.lgs. n. 274/2000, affermava che «il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità.

In un simile contesto, l'espressione «quelle che applicano la sola pena pecuniaria», utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno» (Corte Cost., 15/12/2008, dep. 19/12/2008, n. 426).

3. Pertanto il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per ulteriore corso.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.

Così deciso 14/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox:   REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1113/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13704/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, depositando la nota spese.  [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Catania con la sentenza del 13 gennaio 2025 condannava l’attuale ricorrente, in ordine ai reati a lui ascritti, alla pena pecuniaria di euro 200,00 di multa ed euro 300,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. Avverso tale sentenza proponeva appello l’imputato, censurando la sentenza quanto alla responsabilità penale per ciascuno dei delitti e chiedendo rideterminarsi la pena. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, quale giudice d’appello, ha dichiarato con ordinanza inammissibile l’impugnazione, rilevando come la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29396/2025 Roma, lì, 08/08/2025 stessa non fosse stata appellata in ordine alla condanna generica al risarcimento del danno. 2. Il ricorso per cassazione proposto, a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], consta di un unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo censura l’ordinanza impugnata, lamentando per un verso come l’interpretazione fatta propria dal Tribunale di Catania in ordine all’art. 37, comma 1, d.lgs. 274 del 2000 risulti minoritaria, in quanto superata dalle pronunce della Corte costituzionale e dall’orientamento maggioritario che collega l’appellabilità della sentenza in ordine al capo della responsabilità penale, attraverso l’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., anche alle statuizioni civili, conseguentemente da ritenersi comunque contestate. 4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che è principio assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, oltre che condiviso dal Collegio, quello secondo per il quale è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Ciò in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione, proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità penale dell'imputato, estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno (solo per citare le più recenti, cfr. Sez. 5, n. 32747 del 2021, Gambardella, n.m.; Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266059). La decisione impugnata, invece, fonda su un precedente orientamento minoritario (cfr. Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544 – 01; conf. N. 19382 del 2005 Rv. 231498 - 01, N. 39465 del 2005 Rv. 232379 – 01) basato su una interpretazione restrittiva dell’art. 37, d.lgs. n. 274/2000, che non tiene conto del rinvio di cui all’art. 2, d.lgs. n. 274/2000, che rende applicabile, anche nel procedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace, l’estensione degli effetti dell’impugnazione disposta dall’art. 574, comma 4, c.p.p. Il primo indirizzo, come osserva il ricorrente, risulta anche coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale, che richiesta di deliberare sulla conformità alla Carta dell’art. 37, d.lgs. n. 274/2000, affermava che «il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un simile contesto, l'espressione «quelle che applicano la sola pena pecuniaria», utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno» (Corte Cost., 15/12/2008, dep. 19/12/2008, n. 426). 3. Pertanto il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per ulteriore corso. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso 14/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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