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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34145/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17557‒2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI– estinzione per definizione agevolata avverso la sentenza n. 160/09/2021 della Co mmissione tributaria regionale del VENETO; Sezione staccata di VERONA, depositata in data 21/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvis i di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno d’imposta 2008che l’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle dogane nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta il 18/06/2013), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da cui emergeva che la prima aveva violato gli obblighi di fatturazione ed indebitamente detratto l’IVA, e le seconde avevano utilizzato fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente ad operazioni che l’amministrazione finanziaria riteneva essere oggettivamente inesistenti, aveva emesso nei confronti delle predette società e notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto delle stesse ed autore delle violazioni tributarie contestate. 2.Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto, Sezione staccata di Verona, rigettava l’appello del contribuentee confermava la legittimità degli atti impositivi impugnati.

4. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

5. Il ricorr ente ha deposita to memoria in cui ha dato atto e documentato: -che in data 20 aprile 2023 aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d.

“rottamazione quater”), relativamente ai carichi oggetto del presente contenzioso, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce (all. 2 alla memoria); - in data 28 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate Riscossione le trasmetteva la Comunicazione delle somme dovute a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (allegato n. 3); -che in data 29 agosto 2023 provvedeva al versamento dell’intero importo richiesto.

6. Comunicava, altresì, che con sentenza n. 543/2024, depositata il 1° luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT2) del Veneto aveva accolto il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza qui impugnata, dichiarando, nel successivo giudizio rescissorio, illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati.

Considerato che:

1. Va dichiarata l’estinzione del giudizioper intervenuta definizione agevolata della controversia, che prevale (arg. da Cass., Sez U, n. 3129/2005 e n. 19514/2008; Cass. n. 9753/2017 e n. 32584/2018) sulla inammissibilità del ricorso a seguito della pronuncia della CTG2 del Veneto di revocazione della sentenza d’appello qui impugnata (Cass. n. 11836/2025), peraltro sopravvenuta all’estinzione del giudizio a seguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.

2. Il ricorrenteha, infatti, dato atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, depositando la domanda all’uopo presentata all’Agenzia delle entrate e la quietanza del 29 agosto 2023 di pagamento dell’unica rata dovuta in relazione all’atto impositivo impugnato.

3. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

4. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

5. Ovviamente, la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso.

6. Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha sostenute.

7. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del2015; Cass. n. 25485 del 2018) P.Q.M dichiara e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17557‒2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI– estinzione per definizione agevolata avverso la sentenza n. 160/09/2021 della Co mmissione tributaria regionale del VENETO; Sezione staccata di VERONA, depositata in data 21/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvis i di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno d’imposta 2008che l’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle dogane nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta il 18/06/2013), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da cui emergeva che la prima aveva violato gli obblighi di fatturazione ed indebitamente detratto l’IVA, e le seconde avevano utilizzato fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente ad operazioni che l’amministrazione finanziaria riteneva essere oggettivamente inesistenti, aveva emesso nei confronti delle predette società e notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto delle stesse ed autore delle violazioni tributarie contestate. 2.Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto, Sezione staccata di Verona, rigettava l’appello del contribuentee confermava la legittimità degli atti impositivi impugnati. 4. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’intimata con controricorso. 5. Il ricorr ente ha deposita to memoria in cui ha dato atto e documentato: -che in data 20 aprile 2023 aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “rottamazione quater”), relativamente ai carichi oggetto del presente contenzioso, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce (all. 2 alla memoria); - in data 28 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate Riscossione le trasmetteva la Comunicazione delle somme dovute a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (allegato n. 3); -che in data 29 agosto 2023 provvedeva al versamento dell’intero importo richiesto. 6. Comunicava, altresì, che con sentenza n. 543/2024, depositata il 1° luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT2) del Veneto aveva accolto il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza qui impugnata, dichiarando, nel successivo giudizio rescissorio, illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati. Considerato che: 1. Va dichiarata l’estinzione del giudizioper intervenuta definizione agevolata della controversia, che prevale (arg. da Cass., Sez U, n. 3129/2005 e n. 19514/2008; Cass. n. 9753/2017 e n. 32584/2018) sulla inammissibilità del ricorso a seguito della pronuncia della CTG2 del Veneto di revocazione della sentenza d’appello qui impugnata (Cass. n. 11836/2025), peraltro sopravvenuta all’estinzione del giudizio a seguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata. 2. Il ricorrenteha, infatti, dato atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, depositando la domanda all’uopo presentata all’Agenzia delle entrate e la quietanza del 29 agosto 2023 di pagamento dell’unica rata dovuta in relazione all’atto impositivo impugnato. 3. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 4. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 5. Ovviamente, la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso. 6. Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha sostenute. 7. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del2015; Cass. n. 25485 del 2018) P.Q.M dichiara e
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