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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23687/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2021 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per esito positivo della messa alla prova, al contempo applicandogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza derivante dall'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato a mezzo di apparecchio etilometrico pari a 1,15 g/I (prima prova) e a 0,80 g/I (seconda prova).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 186 cod. strada in relazione agli artt. 186-ter, comma 2, 223 e 224 cod. strada, lamentando che, per come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e desumibile dal disposto dell'art. 224, comma 3, cod. strada, diversamente da quanto operato nell'impugnata decisione, nel caso di pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sarebbe di competenza del Prefetto, e non dell'Autorità giudiziaria, la determinazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Trattasi, infatti, di causa di estinzione del reato prescindente da ogni accertamento della penale responsabilità del prevenuto, per cui devono necessariamente pertenere all'autorità amministrativa, e non al giudice, le valutazioni inerenti alla possibile applicazione della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione da eliminarsi, con trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. Ritiene il Collegio che debba essere data continuità al principio espresso da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348-01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01) per il quale, all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato, la competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida deve essere individuata, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, in capo al Prefetto; ciò in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada.

Deve essere ricordato, poi, che il secondo comma dell'art. 168-ter cod. pen. espressamente prevede che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

E', poi, da ritenersi corretto quanto dedotto in seno al ricorso per cui l'istituto della messa alla prova rientra, a pieno titolo, nelle cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter cod. pen.), così come il fatto che, in relazione alla sua natura di strumento finalizzato ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non sia previsto alcun accertamento della penale responsabilità del prevenuto - per cui il referente normativo dell'esercizio del potere sanzionatorio deve, poi, necessariamente essere individuato nella norma dell'art. 224, comma 3, cod. strada, che stabilisce la competenza del Prefetto -.

In conclusione, il giudice che - come nel caso in esame - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter, comma 2, cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo a ciò competente il Prefetto ex art. 224, comma 3, cod. strada, a seguito di trasmissione degli atti ad opera della cancelleria.

3. In esito alle superiori considerazioni deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione da eliminarsi, con conseguente trasmissione, a cura della cancelleria, di copia della presente sentenza al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2021 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per esito positivo della messa alla prova, al contempo applicandogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza derivante dall'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato a mezzo di apparecchio etilometrico pari a 1,15 g/I (prima prova) e a 0,80 g/I (seconda prova). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 186 cod. strada in relazione agli artt. 186-ter, comma 2, 223 e 224 cod. strada, lamentando che, per come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e desumibile dal disposto dell'art. 224, comma 3, cod. strada, diversamente da quanto operato nell'impugnata decisione, nel caso di pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sarebbe di competenza del Prefetto, e non dell'Autorità giudiziaria, la determinazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Trattasi, infatti, di causa di estinzione del reato prescindente da ogni accertamento della penale responsabilità del prevenuto, per cui devono necessariamente pertenere all'autorità amministrativa, e non al giudice, le valutazioni inerenti alla possibile applicazione della sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione da eliminarsi, con trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Ritiene il Collegio che debba essere data continuità al principio espresso da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348-01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01) per il quale, all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato, la competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida deve essere individuata, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, in capo al Prefetto; ciò in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada. Deve essere ricordato, poi, che il secondo comma dell'art. 168-ter cod. pen. espressamente prevede che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. E', poi, da ritenersi corretto quanto dedotto in seno al ricorso per cui l'istituto della messa alla prova rientra, a pieno titolo, nelle cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter cod. pen.), così come il fatto che, in relazione alla sua natura di strumento finalizzato ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non sia previsto alcun accertamento della penale responsabilità del prevenuto - per cui il referente normativo dell'esercizio del potere sanzionatorio deve, poi, necessariamente essere individuato nella norma dell'art. 224, comma 3, cod. strada, che stabilisce la competenza del Prefetto -. In conclusione, il giudice che - come nel caso in esame - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter, comma 2, cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo a ciò competente il Prefetto ex art. 224, comma 3, cod. strada, a seguito di trasmissione degli atti ad opera della cancelleria. 3. In esito alle superiori considerazioni deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione da eliminarsi, con conseguente trasmissione, a cura della cancelleria, di copia della presente sentenza al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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