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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2017

Cassazione n. 30845/2022

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ORDINANZA sul ricorso 17366-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2017 R.G.N. 9074/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante per il periodo dal 18.9.2002 al 31.8.2007 aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale docente coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il Minciotti, immesso nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della

I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, / V sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; - che per la cassazione di tale decjsione rAcor e il Minciott", ti affi an • o I impuina in- ungly, cui resiste, con kl- e_y-7,2A controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa il Minciotti depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nell'adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17366-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2017 R.G.N. 9074/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante per il periodo dal 18.9.2002 al 31.8.2007 aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale docente coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il Minciotti, immesso nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, / V sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; - che per la cassazione di tale decjsione rAcor e il Minciott", ti affi an • o I impuina in- ungly, cui resiste, con kl- e_y-7,2A controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa il Minciotti depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nell'adunanza camera
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