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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43434/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, con rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per aver illecitamente ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Bari il 17 settembre 2015.

2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Cianci che genericamente contesta l'ingiustizia della condanna riconducibile alla carenza di motivazione necessaria in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico (fa espresso e reiterato riferimento a diversa tipologia di giudizio), omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici aspetti della motivazione (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione deve essere ritenuta inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, con rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per aver illecitamente ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Bari il 17 settembre 2015. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Cianci che genericamente contesta l'ingiustizia della condanna riconducibile alla carenza di motivazione necessaria in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico (fa espresso e reiterato riferimento a diversa tipologia di giudizio), omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici aspetti della motivazione (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione deve essere ritenuta inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43434/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris