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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31313/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2019 del Tribunale di Ferrara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto dì lesione personale aggravata, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al contrasto tra quanto riferito dalla persona offesa e le dichiarazioni della testimone Malossi, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito sul punto adeguata motivazione; - che il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, atteso il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità decidente (Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281); - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerato che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e che nel caso di specie la motivazione fornita dalla Corte territoriale non risulta contraddittoria o manifestamente illogica; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che sì reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2019 del Tribunale di Ferrara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto dì lesione personale aggravata, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al contrasto tra quanto riferito dalla persona offesa e le dichiarazioni della testimone Malossi, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito sul punto adeguata motivazione; - che il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, atteso il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità decidente (Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281); - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerato che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e che nel caso di specie la motivazione fornita dalla Corte territoriale non risulta contraddittoria o manifestamente illogica; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che sì reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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