CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17044/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina dellacontinuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoiconfronti:1. sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 novembre 2022, per i reati di cui agli artt.416-bis e 629 cod. pen.;2. sentenza del Tribunale di Bari, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990,n. 309.Nel rideterminare la pena, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave la pena inflittacon la sentenza n. 1, ed ha aggiunto tre anni di reclusione per il reato dell'art. 74 d.p.r. n. 309del 1990 della sentenza n. 2 ed un anno di reclusione per il reato dell'art. 73 della medesimasentenza, pene entrambe ridotte poi per il rito abbreviato.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione,perché il giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo scorporo delle pene inflitte per i duediversi reati della sentenza n. 1, assumendo come pena base direttamente quella finale, alnetto della riduzione per il rito (9 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione), e non quella inflittaper il reato più grave di cui all'art. 416-bis cod. pen. (11 anni di reclusione, al lordo dellariduzione per il rito).3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il ricorso deduce unicamente che il giudice dell'esecuzione non ha effettuato loscorporo delle pene inflitte con la sentenza in cui era inserito il reato più grave, e checonteneva una continuazione interna con reati satellite.L’argomento è inammissibile, perché lo scorporo ha semplificato il calcolo del giudicedell'esecuzione, ma non ha cambiato il calcolo finale della pena del reato continuatoriconosciuto con l’ordinanza impugnata.In un caso quale quello in esame la struttura della pena per il reato continuato ècomposta di una pena base individuata ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in quella delreato più grave della sentenza n. 1 (frammento di pena su cui si concentra il ricorso), di unaumento per i reati satellite della continuazione interna alla sentenza n. 1 (su cui non vi sonodeduzioni in ricorso), e di un aumento per la continuazione esterna con i reati della sentenzan. 2 (su cui, a sua volta, non ci sono deduzioni in ricorso).In definitiva, il ricorso si concentra soltanto sulla violazione formale del criterio previstodall’art. 187 disp. att. cod. pen. nella individuazione della pena base per il reato più grave.Però, posto che la pena da infliggere per il reato più grave deriva dal giudizio dicognizione ed il giudice dell’esecuzione non ha il potere di discostarvisi, e che sugli aumentiper i reati satellite della continuazione interna a tale sentenza e della continuazione esternacon i reati oggetto della sentenza n. 2 non vi sono deduzioni in ricorso, la violazione delcriterio formale previsto dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. non produce conseguenza,come già rilevato in Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 01, inmotivazione, che ha evidenziato che “la disomogeneità delle interpretazioni in ordine allanorma in questione assume precipua rilevanza allorché vengano in considerazione reatipuniti con la pena dell'ergastolo o per i quali trovi applicazione il criterio moderatore di cuiall'art. 78 cod. pen. Solo per questi, infatti, ha incidenza l'individuazione della pena basesulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, potendo solo in tal caso mutare ilcomputo (così come la natura) della pena finale; viceversa, nessuna incidenza si determinaper le pene temporanee, essendo sostanzialmente irrilevante, per la medesimezza delrisultato finale, che la riduzione per il rito venga effettuata sui singoli addendi (le frazioni dipena da unificare) ovvero sulla pena finale”.In definitiva, essendosi limitato a censurare una violazione formale senza, però,formulare deduzioni sul quantum degli aumenti di pena per i reati satellite, il ricorso èinammissibile per mancanza di interesse.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]