CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 18448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/04/1998 avverso la sentenza del 02/02/2026 del GIP TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2026 il G.I.P. del Tribunale di Modena ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 60.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione a fine di cessione di kg. 49,930 di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo 1); 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1-bis, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione a fine di cessione di g. 1,303 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 2). E' stata disposta, inoltre, ai sensi dell'art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 13.555 in sequestro, ritenendola sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca ex art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990, in particolar modo lamentando che la misura di sicurezza impostagli sarebbe stata applicata in virtù di una formula di stile, senza fornire indicazione alcuna dell'effettiva provenienza del denaro né un'adeguata giustificazione della ritenuta sproporzione di tale somma rispetto alla propria disponibilità patrimoniale e alla Wo capacità reddituale, non risultando tale denaro incompatibile con l'attività lavorativa da lui espletata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro. 2. Deve, in proposito, essere osservato, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio 2di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-01). E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884-01). 3. Orbene, ritenuta, in ragione dei superiori principi, l'ammissibilità del proposto ricorso, deve essere osservato come nella fattispecie la statuizione con cui è stata disposta la confisca del denaro in sequestro risulti del tutto immotivata, in quanto priva di una qualsiasi argomentazione a supporto, non essendo state esplicate le specifiche ragioni di assunzione di tale decisione. Non sono stati rappresentati, cioè, i motivi di applicazione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R., così ledendo il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (così, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01). Ciò è vieppiù rilevante considerato che, nel caso di specie, le imputazioni ascritte al prevenuto hanno ad oggetto condotte non di cessione, ma di detenzione illecita di stupefacenti, il che avrebbe imposto un ben diverso onere motivazionale, atteso che, in ossequio alla condivisa affermazione di questa Suprema Corte, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis del D.P.R. n. 309 del 1990 - non essendo invece consentite, in relazione a tale delitto, né la confisca ex art. 240 cod. pen. né quella prevista dall'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, solo applicabili alla diversa ipotesi della 3cessione di sostanze stupefacenti - (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248-01). 3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica. P.Q.M