CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8541-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2131/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CIP di Milano dove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di sottoscrizione digitale e notifica cartacea. Nel particolare, il collegio d'appello ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento adottato nel 2016, sottoscritto digitalmente e notificato in forma cartacea, con attestazione di conformità della copia analogica dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23, commi primo e secondo bis, d.lgs. n. 82/2005. Il ricorso è affidato ad unico motivo cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 23, comma 2-bis d.lgs. n. 82/2005 — Codice dell'Amministrazione digitale, nella sostanza lamentando sia stato annullato un avviso di accertamento formato e sottoscritto digitalmente, ma notificato al contribuente in copia analogica, seppur con annessa dichiarazione di conformità all'originale. Sul punto è già intervenuta questa Suprema Corte di legittimità affermando che la regola è l'atto informatico, rimanendo eccezione ogni limitazione all'uso dell'informatica. Con particolare riguardo al caso in esame, gli atti impositivi non figurano tra gli atti emessi Ric. 2021 n. 08541 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- "nell'esercizio delle attività o funzioni ispettive e di controllo fiscale", trattandosi di atti ad essi successivi (cfr. Cass. V, n. 1555/2021). Peraltro, "nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta" (ancora n. 1555/2021, cit.). Più in particolare, la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione (cfr. Cass. VI — 5, n. 24681/2022). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di