CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
manda ex art. 617, cod. proc. civ., la respingeva osservando, in particolare, che, con l'opposizione stessa, era intervenuta sanatoria dell'assunta nullità della notifica quale effettuata presso indirizzo diverso dalla residenza; resiste con controricorso la BNL, s.p.a.; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale obliterando che la decorrenza del termine per proporre l'opposizione ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., era quello della conoscenza legale dell'atto impugnato ovvero di quello che necessariamente lo presupponeva, e dunque, nel caso, dalla notifica dell'avviso di udienza per l'autorizzazione alla vendita, con conseguente tempestività dell'opposizione svolta; con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso consistente nell'allegazione e correlativa prodotta documentazione attestante la diversa residenza anagrafica, corrispondente a quella effettiva, in altro luogo, al momento delle pretese notificazioni del precetto e del RG n 22693 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 49u-- 04 11, 919"1 pignoramento, come confermato anche dall'inagibilità, risultata anche dalla perizia di stima dell'ausiliario giudiziale, dell'immobile presso cui erano state tentate le notificazioni in parola, ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., con avvisi apparentemente perfezionatisi per compiuta giacenza; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, terzo comma, 480, primo comma, 482, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che l'ipotizzata nullità era stata sanata per raggiungimento dello scopo attraverso l'opposizione, atteso che quest'ultima era invece stata svolta, avverso innanzi tutto il precetto, dopo il pignoramento, e dunque dopo che era stata così preclusa la possibilità di evitarlo adempiendo; Rilevato che: il terzo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, è fondato e assorbente; il Tribunale afferma che l'eventuale nullità della notificazione del precetto, così come del pignoramento, sarebbe stata sanata dallo svolgimento dell'opposizione sanante in quanto dimostrativa della conoscenza legale degli atti e fatti procedimentali; questa Corte ha precisato, al contrario, che, a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120); dunque non poteva prescindersi dall'omesso vaglio della dedotta nullità di notificazione del precetto, prospettata idoneamente, anche in questa sede, RG n 22693 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] rammentando che la notifica, anche ex art. 140, cod. proc. civ., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per c.d. "compiuta giacenza", non è valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente (Cass., 13/02/2019, n. 4274); il Pubblico Ministero argomenta, diversamente, nel senso che l'opposizione sarebbe stata tardiva decorrendo il relativo termine dalla notificazione del pignoramento; in senso contrario può osservarsi che, come già anticipato, e come confermato dalla stessa parte controricorrente, la notifica del pignoramento era parimenti stata eseguita presso lo stesso indirizzo, come dedotto con l'opposizione ed evidenziato, nel rispetto del requisito dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., nell'odierno ricorso; spese al giudice di rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de