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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15609/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di lesioni personali.

2. Ritenuto che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità ed alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - ritenute incerte e confuse - ed alla valutazione degli elementi di prova a carico e di quelli con valenza difensiva, sono riproduttivi di profili di censura (si eccepiscono, appunto, i ricordi confusi e contraddittori della vittima del reato e l'errata ricostruzione dei fatti) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motiva in ordine alle fonti probatorie poste a fondamento della responsabilità dell'imputato e segnala la genuirità delle dichiarazioni della persona offesa, superando le obiezioni su imprecisioni del ricordo solo marginali e la valenza dei testi a discarico, le dichiarazioni dei quali sono state opportunamente confrontate con le prove a carico).

3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda ultima parte di pag. 7 della sentenza impugnata in cui si valorizza in - chiave negativa sia la gravità della condotta da parte dell'imputato sia il suo comportamento disdicevole successivo al reato, quando non ha esitato a frapporre ostacoli al chiamare il 118 per i soccorsi).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di lesioni personali. 2. Ritenuto che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità ed alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - ritenute incerte e confuse - ed alla valutazione degli elementi di prova a carico e di quelli con valenza difensiva, sono riproduttivi di profili di censura (si eccepiscono, appunto, i ricordi confusi e contraddittori della vittima del reato e l'errata ricostruzione dei fatti) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motiva in ordine alle fonti probatorie poste a fondamento della responsabilità dell'imputato e segnala la genuirità delle dichiarazioni della persona offesa, superando le obiezioni su imprecisioni del ricordo solo marginali e la valenza dei testi a discarico, le dichiarazioni dei quali sono state opportunamente confrontate con le prove a carico). 3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda ultima parte di pag. 7 della sentenza impugnata in cui si valorizza in - chiave negativa sia la gravità della condotta da parte dell'imputato sia il suo comportamento disdicevole successivo al reato, quando non ha esitato a frapporre ostacoli al chiamare il 118 per i soccorsi). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15609/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris