CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 35479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 166/ RG 15472 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo è reiterativo di questioni già esaminate dai giudici di merito che hanno escluso con argomenti giuridicamente corretti che fosse sussistente nella specie un atto arbitrario dei pubblici ufficiali a fronte della condotta pericolosa assunta da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4); ritenuto il secondo motivo, sulla maturata prescrizione, inammissibile perché manifestamente infondato in quanto non valuta che al ricorrente è contestata la recidiva qualificata e che il decreto di citazione in appello costituisce atto interruttivo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09