CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena e la inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22 giugno 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 13 dicembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 224 comma primo n.2 legge fallimentare (capo 3), rideterminando in anni tre la durata delle pene accessorie; ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza impugnata, nonché la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Bergamo del 11 gennaio 2008, irrevocabile in data 24 marzo 2008, confermando nel resto.La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché per la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter cod. civ. (rispettivamente capi 1,2,3), esclusa la condotta distrattiva di cui al capo 1 lett. A), nella sua qualità di amministratore unico della società MIVE s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia del 13 giugno 2012, con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, oltre pene accessorie condizionalmente sospese. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivaz•one in relazione alla penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta distrattiva contestatagli al capo 1). A fronte della contestazione relativa ad una pluralità di condotte distrattive specificamente indicate nei punti da B) a K), evidenzia la difesa che la sentenza impugnata fornisce una motivazione viziata in quanto carente e apparente, fondata sulla presunta discrasia tra l'analisi dei documenti contabili effettuata dal consulente tecnico di parte e quella effettuata dal curatore fallimentare. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla distrazione delle somme indicate quali "finanziamento soci". La sentenza impugnata, correttamente chiarisce che la restituzione delle somme versate dai soci in conto capitale integra la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva, diversamente dalla restituzione delle somme versate a titolo di mutuo da parte degli stessi riconducibile alla diversa fattispecie di bancarotta preferenziale. Tuttavia, prosegue nel senso che i versamenti non specificamente qualificati dovrebbero essere considerati in via presuntiva come versamenti in conto capitale, laddove le somme non specificamente destinate a far parte del conto capitale dovrebbero essere considerate come somme erogate a titolo di mutuo. Peraltro, il curatore riferisce che questi versamenti sono da considerarsi infruttiferi, espressione inconciliabile con i versamenti in conto capitale. 2.3 Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in violazione di legge per mancato esame della condotta di cui al capo 1 lett. K). La sentenza impugnata in relazione alla condotta distrattiva di beni per un valore di circa 25.000,00 euro riporta le motivazioni della sentenza di primo grado e le obiezioni del consulente della difesa, ma non aggiunge alcuna motivazione.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento alla sentenza di primo grado. La difesa richiama la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n.37345 del 23/04/2015) secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso in primo grado (nel caso di specie sono stati superati i limiti di cui all'art.163 cod. pen.) può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente alla ipotesi in cui l'elemento ostativo non fosse conosciuto al giudice della impugnazione. Nel caso in cui il giudice della cognizione poteva avvedersi della non concedibilità, la revoca deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Nel caso di specie il giudice di primo grado, attraverso l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale, era a conoscenza che con la sentenza del 2008 il Sirani aveva già goduto della sospensione condizionale della pena e attraverso la nuova concessione del beneficio si sarebbero superati i limiti di cui all'art.163 cod. pen. In questo caso, dunque, il Pubblico ministero avrebbe dovuto proporre appello sullo specifico punto, appello non proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in seguito. 1. Il primo, il secondo e il terzo motivo risultano manifestamente infondati non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte, nonché appaiono reiterativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello e disattese dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente: - ha proceduto ad un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'esame del curatore Cancarini al fine della valutazione in contraddittorio dei documenti indicati nella consulenza tecnica della difesa "Verzelletti". Il curatore nel corso dell'esame, in relazione ad ogni condotta contestata al capo 1), ha chiarito che le movimentazioni della società non erano accompagnate da alcuna giustificazione e come tali non riconducibili ad ipotesi di pagamento preferenziale dei creditori. 1.1. La sentenza, quindi, ha argomentato con motivazione immune da vizi logici, come tale non censurabile, in ordine a ciascuna delle cor dotte indicate nelle varie lettere del capo 1) di imputazione (p.6 e ss.):-lett. B), F), G, I), 3). Attraverso i conti "'debiti c/sospesi" ed ai cosiddetti conti "crediti c/sospesi", la società dissimulava indebiti prelevamenti in denaro dalle casse della società. - lett. C), D). Attraverso il conto "creditori diversi" la società nascondeva prelievi di danaro che non erano giustificati in alcun modo dal soddisfacimento di creditori. 1.2. Quanto alle doglianze contenute nel secondo motivo. - In relazione ai presunti versamenti operati dai soci nel corso della vita della società il cui prelievo secondo la difesa dovrebbe qualificarsi al più quale bancarotta preferenziale, anche sul punto la sentenza impugnata ha fornito motivazione in fatto del tutto logica e non contraddittoria. Oltre alla circostanza che siffatta voce non ammonta ad 84.257,94 euro quanto piuttosto a circa 567.000,00 euro, la sentenza ha operato buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, ove si è precisato che stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà delle parti (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, cit.); più in particolare, «i versamenti in conto capitale sono assoggettati all'onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve di capitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa», mentre «l'individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagli interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all'approvazione dei soci» (Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557). La sentenza ha chiarito (p.10) che nel caso in esame i versamenti eseguiti dai soci a titolo di finanziamento non sono documentati per iscritto, né qualificati come erogazioni a titolo di mutuo con la conseguenza che le relative somme, in assenza di specifica qualificazione debbono intendersi operati in c:onto capitale, con subordinazione delle stesse al regime di restituzione proprio dei conferimenti in conto capitale. 1.3 Quanto alle doglianze di cui al terzo motivo. Anche in tal caso la sentenza impugnata (p.7) risponde con argomentazione immune da vizi logici quanto alla insufficienza dei dati difensivi forniti in relazione alla cessione di alcuni autoveicoli del cui effettivo pagamento non risulta prova, ▪ neppure nei casi di effettiva emissione di fattura dal momento che quest'ultima non dà conto dell'effettivo pagamento da parte dell'acquirente. La Corte territoriale ha poi evidenziato l'ingiustificato arricchimento derivante dal trasferimento di proprietà ai terzi senza versamento di alcun corrispettivo a Mive per i beni in leasing non riscattati; per la asserita rottamazione di alcuni beni in alcun modo documentata. 2. Il quarto motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. peri, la revoca della sospensione condizionale concessa dal giudice di primo grado era disposta, con la sentenza di appello, (unitamente alla revoca concernente altra pronuncia), e ciò perché a seguito della condanna inflitta con la sentenza impugnata erano superati i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. entro i quali il soggetto può godere del beneficio. Siffatto beneficio non poteva essere disposto dal giudice di primo grado atteso che era all'epoca presente in atti il certificato del casellario giudiziale che, attentamente letto, avrebbe rivelato l'esistenza di una causa ostativa all'applicazione del beneficio. Tuttavia, a seguito della concessione, in mancanza di una specifica impugnazione al riguardo del Pubblico ministero, il giudice di appello non poteva revocare il beneficio concesso sia pure erroneamente dal giudice di primo grado: secondo l'orientamento consolidato di questa Corte il giudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo" ( Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712). Nel caso di specie, dunque, la revoca del beneficio della pena sospesa concesso in primo grado non poteva essere dispot e, il beneficio permane. 4s _____t„) tki-[OSCURATO:PERSONA] sentenza va dunque annullaN1mitatarinen e alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della sentenza di primo grado. W < PQM Z 023 Annulla la sentenza impugnata limitatamente all