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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25225/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4* visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si prospetta che il ricorrente ignorasse che la detenzione del cellulare in carcere costituisse reato è manifestamente infondata e comunque riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a richiamare i principi in ordine alla ignoranza sulla norma penale enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 1988), ha rilevato come il ricorrente fosse ben consapevole, e per i contatti con i parenti, e per il fatto che avesse occultato il cellulare, del carattere antigiuridico della condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4* visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si prospetta che il ricorrente ignorasse che la detenzione del cellulare in carcere costituisse reato è manifestamente infondata e comunque riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a richiamare i principi in ordine alla ignoranza sulla norma penale enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 1988), ha rilevato come il ricorrente fosse ben consapevole, e per i contatti con i parenti, e per il fatto che avesse occultato il cellulare, del carattere antigiuridico della condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il