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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 03343/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 26 novembre 2009 il Tribunale di Perugia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato contestato al capo b) della rubrica, con condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 15.000,00 di multa.

Il reato contestato al capo b) risulta essere quello previsto e punito dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1 e comma 3, in riferimento a condotte di favoreggiamento della immigrazione clandestina di più persone straniere.

La condotta di reato risulta aggravata dalla finalità di trarre profitto dalla permanenza illegale dei soggetti favoriti, essendo le persone irregolarmente immigrate addette ad attività di intrattenimento in esercizi gestiti dal Passeri e da altri coimputati.

Le condotte vengono indicate come tenute sino al dicembre del 2004.

2. Con sentenza resa in data 24 maggio 2019 la Corte di Appello di Perugia, nel confermare l'affermazione di penale responsabilità a carico del Passeri, ha applicato il beneficio dell'indulto (I. 31 luglio 2006, n. 241) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 9.484,00 di multa.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del difensore - articolando un unico motivo. 3.1 Si deduce erronea applicazione di legge, dovendosi ritenere maturata la prescrizione del reato prima della definizione del secondo grado di giudizio.

Secondo la difesa del ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto previamente riqualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi del comma 1 dell'art.12 d.lgs. n.286 del 1998 - con presa d'atto della estinzione per decorso del tempo - posto che la circostanza aggravante della finalità di profitto (contestata al Passeri in ragione della formulazione della disposizione incriminatrice all'epoca del fatto) sarebbe stata abolita dai posteriori interventi normativi.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 All'epoca del commesso reato la previsione incriminatrice (come modificata dalla

I. 30 luglio 2002, n. 189) prevedeva al comma 3 il rilievo della finalità di profitto, con entità massima della pena pari ad anni dodici di reclusione.

La decisione impugnata, dunque, mantiene fermo l'inquadramento del fatto nella disposizione incriminatrice applicabile ratione temporis.4.2 I posteriori interventi legislativi non hanno affatto determinato una «abolizione» del rilievo della finalità di profitto, circostanza che è stata diversamente collocata all'interno della disposizione, mantenendo la originaria valenza di fattore teso a connotare di maggior disvalore la condotta di reato (con I. 15 luglio 2009. n. 94 la finalità di profitto è allocata all'attuale comma 3 ter della medesima disposizione incriminatrice e mantiene valenza di aggravante).

La successione di leggi, nel caso in esame, non può pertanto determinare l'effetto di «riqualificazione» invocato dalla difesa (quale premessa dell'effetto estintivo), atteso che la finalità di profitto resta enumerata tra i fattori di aggravamento della pena, sia pure in una diversa articolazione della medesima disposizione di legge.

La considerazione legislativa della idoneità di detto finalismo a determinare un ampliamento, anche considerevole, dell'impatto sanzionatorio è dunque rimasta costante nel corso del tempo ed è tuttora espressa nel testo vigente, sicché non può - in alcun modo - parlarsi di una parziale abolitio criminis.

5. Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 26 novembre 2009 il Tribunale di Perugia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato contestato al capo b) della rubrica, con condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. Il reato contestato al capo b) risulta essere quello previsto e punito dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1 e comma 3, in riferimento a condotte di favoreggiamento della immigrazione clandestina di più persone straniere. La condotta di reato risulta aggravata dalla finalità di trarre profitto dalla permanenza illegale dei soggetti favoriti, essendo le persone irregolarmente immigrate addette ad attività di intrattenimento in esercizi gestiti dal Passeri e da altri coimputati. Le condotte vengono indicate come tenute sino al dicembre del 2004. 2. Con sentenza resa in data 24 maggio 2019 la Corte di Appello di Perugia, nel confermare l'affermazione di penale responsabilità a carico del Passeri, ha applicato il beneficio dell'indulto (I. 31 luglio 2006, n. 241) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 9.484,00 di multa. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del difensore - articolando un unico motivo. 3.1 Si deduce erronea applicazione di legge, dovendosi ritenere maturata la prescrizione del reato prima della definizione del secondo grado di giudizio. Secondo la difesa del ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto previamente riqualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi del comma 1 dell'art.12 d.lgs. n.286 del 1998 - con presa d'atto della estinzione per decorso del tempo - posto che la circostanza aggravante della finalità di profitto (contestata al Passeri in ragione della formulazione della disposizione incriminatrice all'epoca del fatto) sarebbe stata abolita dai posteriori interventi normativi. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 All'epoca del commesso reato la previsione incriminatrice (come modificata dalla I. 30 luglio 2002, n. 189) prevedeva al comma 3 il rilievo della finalità di profitto, con entità massima della pena pari ad anni dodici di reclusione. La decisione impugnata, dunque, mantiene fermo l'inquadramento del fatto nella disposizione incriminatrice applicabile ratione temporis.4.2 I posteriori interventi legislativi non hanno affatto determinato una «abolizione» del rilievo della finalità di profitto, circostanza che è stata diversamente collocata all'interno della disposizione, mantenendo la originaria valenza di fattore teso a connotare di maggior disvalore la condotta di reato (con I. 15 luglio 2009. n. 94 la finalità di profitto è allocata all'attuale comma 3 ter della medesima disposizione incriminatrice e mantiene valenza di aggravante). La successione di leggi, nel caso in esame, non può pertanto determinare l'effetto di «riqualificazione» invocato dalla difesa (quale premessa dell'effetto estintivo), atteso che la finalità di profitto resta enumerata tra i fattori di aggravamento della pena, sia pure in una diversa articolazione della medesima disposizione di legge. La considerazione legislativa della idoneità di detto finalismo a determinare un ampliamento, anche considerevole, dell'impatto sanzionatorio è dunque rimasta costante nel corso del tempo ed è tuttora espressa nel testo vigente, sicché non può - in alcun modo - parlarsi di una parziale abolitio criminis. 5. Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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