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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06875/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10132 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se medesima.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 1679/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data 27 settembre 2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza numero 16/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Prato, con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento ICI, anno 2011, ed un avviso di accertamento IMU, anno 2012, inerenti ad immobili ubicati in Prato, per i quali era stata disconosciuta l’applicazione del regime agevolato, costituito dalla riduzione del 50% dell’imposta, per gli immobili inagibili o inabitabili.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame, articolato in più ragioni di doglianza, ed illustrava ulteriormente le sue difese con memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la società ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma , num. 3 e 5, c.p.c. , la violazione o falsa applicazione, ai fini ICI, degli articoli 52, comma 1, del decreto legislativo numero 446 del 1997, dell’articolo 59, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo numero 446 del 1997, dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo numero 504 del 1992 e degli articoli 12 e 13 del regolamento ICI del Comune di Prato, nonché, ai fini IMU, degli articoli 52, comma 1, del decreto legislativo numero 446 del 1997, dell’articolo 13, comma 3, lettera B, del decreto legge numero 201 del 2011 e degli articoli 10 ed 11 del regolamento IMU del Comune di Prato, per avere la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana malamente interpretato le norme relative all’applicazione della riduzione d’imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili e per aver omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, quali le condizioni in cui gli immobili si trovavano.

Le amministrazioni comunali godevano di un’autonomia regolamentare, avente natura sostanzialmente normativa, di grado primario o integrativa di norme di grado primario, che permetteva di disciplinare tutte le vicende correlate al rapporto d’imposta, non sottoposte a riserva di legge, tra le quali la determinazione delle ipotesi di operatività dei vari regimi privilegiati, come era avvenuto nella vicenda in esame, in cui erano state esplicitate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, che legittimavano la riduzione d’imposta.

L’autorità giudiziaria adita in secondo grado, pertanto, aveva errato laddove aveva ritenuto che l’inagibilità degli immobili, che era stata dichiarata con provvedimento sindacale e non dipendeva dalle loro condizioni di fatiscenza, permettesse l’applicazione del regime fiscale di favore previsto dalla legge.

La necessaria correlazione tra inagibilità o inabitabilità e le condizioni fatiscenti degli immobili era desumibile, d’altronde, proprio dall’esplicito tenore delle disposizioni normative dettate in materia di ICI ed IMU, che postulavano, ai fini della fruizione del trattamento agevolato, un accertamento da parte dell’ufficio tecnico o una dichiarazione sostitutiva del contribuente.

Non a caso, era previsto che le amministrazioni comunali potessero regolamentare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati, non superabili con interventi di manutenzione, da intendere ai sensi dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, per cui solamente gli immobili che necessitavano di interventi di vera e propria ristrutturazione edilizia potevano godere della riduzione d’imposta, tanto è vero che, specularmente, quando erano interessati da una siffatta tipologia di interventi, i fabbricati erano valutati, ai fini della determinazione della base imponibile, non facendo perno sul valore catastale, ma tenendo conto solamente dell’area di insistenza degli immobili.

L’ordinanza sindacale di inagibilità era sostanzialmente dipesa - e, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata era stata omessa o apparente, così come omesso era stato l’esame di fatti decisivi per il giudizio - da una situazione di grave illegalità amministrativa, essendo stati realizzati interventi edilizi senza le dovute autorizzazioni ed essendo stato trasformato un immobile ad uso produttivo ad uso abitativo, in cui erano stati collocati tanti stranieri in condizioni di degrado ambientale ed igienico, e, quindi, per ragioni urbanistiche ed edilizie ed igienico-sanitarie.

3. Il motivo è fondato.

3.1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che le argomentazioni della società ricorrente, nella parte in cui si è doluta dell’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, nonché dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non sono condivisibili.

3.2. La riformulazione dell’articolo 360, promo comma , numero 5, c.p.c. e, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito nella legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione.

E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza dellamotivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18).

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, secondo comma , num . 4 , c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 4, c.p.c. , si configura quando essa manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione - o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

3.3. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, ha preso le mosse, al fine di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni prospettate dalle parti, proprio dal quadro fattuale in seno al quale si era ingenerata la vicenda che le vede contrapposte, nonché dall’emissione dell’ordinanza di inagibilità da parte dell’amministrazione comunale, maturando il convincimento che ha trasfuso - con dovizia di argomentazioni- nella sentenza impugnata.

Non è possibile sostenere, pertanto, che la decisione sia assistita da una motivazione omessa o apparente, né che la corte regionale toscana abbia omesso di esaminare -avendola presa in considerazione nei suoi risvolti essenziali- la vicenda fattuale sottoposta alla sua attenzione.

4. Le argomentazioni della società ricorrente sono condivisibili, invece, nella parte in cui ha denunciato la violazione o falsa applicazione di legge perpetrata dall’autorità giudiziaria adita in secondo grado.

4.1. In tema di ICI, ma altrettanto è a dirsi per l’IMU, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell’imposta la condizione di inagibilità o inabitabilità in cui versi l’immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa di obsolescenza o cattiva manutenzione o della presenza di carenze intrinseche, ma non anche la condizione di fatto del suo mancato utilizzo, in quanto estranea ai richiesti caratteri di fatiscenza e degrado fisico (cfr. Cass. n. 29966/19).

Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, devono considerarsi inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati esclusivamente i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 e, quindi, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,fatiscente, ecc.) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. Cass. n. 29966/19, secondo la quale, peraltro, la condizione di inagibilità o inabitabilità può consistere anche nell’obiettiva inidoneità dell’immobile alla sua utilizzazione a causa di cattiva manutenzione, oltre che della presenza di carenze intrinseche), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (cfr. Cass. n. 5804/23 e, nello stesso senso, Cass.n. 33752/25).

Questa interpretazione della disciplina, dettata sia per l’ICI, che per l’IMU, è non solo aderente alla lettera della legge, ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale espresso in materia fiscale (cfr. Cass. n. 2925/13, Cass. n. 4333/16 e 15407/17), secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni da esse espressamente considerati (cfr. Cass. n. 1955/24).

4.2. Lariduzione dell’ICI o dell’IMU, quindi, non può essere invocata per ragioni diverse rispetto a quelle precedentemente ricordate, restando estranea alla sfera attinente al rapporto tributario tutto quanto afferisce all’effettiva abitabilità del bene o alle sue caratteristiche urbanistiche o igienico-sanitarie (cfr. Cass. n. 27012/25).

E ciò in quanto non possono assimilarsi gli immobili affetti da difformità edilizia - o carenti sul piano igienico - sanitario - a quelliinagibili o inabitabili, vieppiù considerando che la legge non contempla, tra i presupposti dell’imposta, la regolarità edilizia o urbanistica dell’immobile o l’abitabilità, che discende, tra l’altro, dalla sua idoneità igienico-sanitaria (cfr. Cass. n. 5372/09, Cass. n. 15177/10, Cass. n. 11646/19, Cass. n. 363/24 e Cass. n. 1955/24).

4.3. Nella vicenda in esame, la riduzione dell’imposta è stata riconosciuta dal giudice del merito in virtù dell’ordinanza sindacale di inagibilità dell’immobile e della sua inutilizzazione, senza tenere conto dei principi poc’anzi menzionati, che circoscrivono specificamente le ipotesi - non riconducibili, come si è detto, a mere ragioni edilizio-urbanistiche o igienico - sanitarie- di inagibilità o inabitabilità (frutto di una scelta legittima del legislatore, anche sul piano costituzionale dell’osservanza dei precetti enucleabili dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, di disciplinare casi diversi in maniera diversa, in coerenza, oltre tutto, con il principio della capacità contributiva, in relazione ai presupposti, soggettivi ed oggettivi, che sovrintendono all’applicazione dell’ICI e dell’IMU, che non attengono specificamente all’idoneità igienico-sanitaria dell’immobile o alla sua regolarità edilizio-urbanistica) che permettono, allorché abbiano - e solo allorché abbiano - le caratteristiche rammentate nelle pagine che precedono, di fruire della suddetta riduzione.

5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Toscana, in diversa composizione, affinché, sulla scorta dei principi testé enunciati, effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10132 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se medesima. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 1679/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data 27 settembre 2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza numero 16/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Prato, con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento ICI, anno 2011, ed un avviso di accertamento IMU, anno 2012, inerenti ad immobili ubicati in Prato, per i quali era stata disconosciuta l’applicazione del regime agevolato, costituito dalla riduzione del 50% dell’imposta, per gli immobili inagibili o inabitabili. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame, articolato in più ragioni di doglianza, ed illustrava ulteriormente le sue difese con memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la società ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma , num. 3 e 5, c.p.c. , la violazione o falsa applicazione, ai fini ICI, degli articoli 52, comma 1, del decreto legislativo numero 446 del 1997, dell’articolo 59, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo numero 446 del 1997, dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo numero 504 del 1992 e degli articoli 12 e 13 del regolamento ICI del Comune di Prato, nonché, ai fini IMU, degli articoli 52, comma 1, del decreto legislativo numero 446 del 1997, dell’articolo 13, comma 3, lettera B, del decreto legge numero 201 del 2011 e degli articoli 10 ed 11 del regolamento IMU del Comune di Prato, per avere la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana malamente interpretato le norme relative all’applicazione della riduzione d’imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili e per aver omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, quali le condizioni in cui gli immobili si trovavano. Le amministrazioni comunali godevano di un’autonomia regolamentare, avente natura sostanzialmente normativa, di grado primario o integrativa di norme di grado primario, che permetteva di disciplinare tutte le vicende correlate al rapporto d’imposta, non sottoposte a riserva di legge, tra le quali la determinazione delle ipotesi di operatività dei vari regimi privilegiati, come era avvenuto nella vicenda in esame, in cui erano state esplicitate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, che legittimavano la riduzione d’imposta. L’autorità giudiziaria adita in secondo grado, pertanto, aveva errato laddove aveva ritenuto che l’inagibilità degli immobili, che era stata dichiarata con provvedimento sindacale e non dipendeva dalle loro condizioni di fatiscenza, permettesse l’applicazione del regime fiscale di favore previsto dalla legge. La necessaria correlazione tra inagibilità o inabitabilità e le condizioni fatiscenti degli immobili era desumibile, d’altronde, proprio dall’esplicito tenore delle disposizioni normative dettate in materia di ICI ed IMU, che postulavano, ai fini della fruizione del trattamento agevolato, un accertamento da parte dell’ufficio tecnico o una dichiarazione sostitutiva del contribuente. Non a caso, era previsto che le amministrazioni comunali potessero regolamentare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati, non superabili con interventi di manutenzione, da intendere ai sensi dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, per cui solamente gli immobili che necessitavano di interventi di vera e propria ristrutturazione edilizia potevano godere della riduzione d’imposta, tanto è vero che, specularmente, quando erano interessati da una siffatta tipologia di interventi, i fabbricati erano valutati, ai fini della determinazione della base imponibile, non facendo perno sul valore catastale, ma tenendo conto solamente dell’area di insistenza degli immobili. L’ordinanza sindacale di inagibilità era sostanzialmente dipesa - e, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata era stata omessa o apparente, così come omesso era stato l’esame di fatti decisivi per il giudizio - da una situazione di grave illegalità amministrativa, essendo stati realizzati interventi edilizi senza le dovute autorizzazioni ed essendo stato trasformato un immobile ad uso produttivo ad uso abitativo, in cui erano stati collocati tanti stranieri in condizioni di degrado ambientale ed igienico, e, quindi, per ragioni urbanistiche ed edilizie ed igienico-sanitarie. 3. Il motivo è fondato. 3.1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che le argomentazioni della società ricorrente, nella parte in cui si è doluta dell’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, nonché dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non sono condivisibili. 3.2. La riformulazione dell’articolo 360, promo comma , numero 5, c.p.c. e, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito nella legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza dellamotivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18). La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, secondo comma , num . 4 , c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 4, c.p.c. , si configura quando essa manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione - o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25). 3.3. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, ha preso le mosse, al fine di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni prospettate dalle parti, proprio dal quadro fattuale in seno al quale si era ingenerata la vicenda che le vede contrapposte, nonché dall’emissione dell’ordinanza di inagibilità da parte dell’amministrazione comunale, maturando il convincimento che ha trasfuso - con dovizia di argomentazioni- nella sentenza impugnata. Non è possibile sostenere, pertanto, che la decisione sia assistita da una motivazione omessa o apparente, né che la corte regionale toscana abbia omesso di esaminare -avendola presa in considerazione nei suoi risvolti essenziali- la vicenda fattuale sottoposta alla sua attenzione. 4. Le argomentazioni della società ricorrente sono condivisibili, invece, nella parte in cui ha denunciato la violazione o falsa applicazione di legge perpetrata dall’autorità giudiziaria adita in secondo grado. 4.1. In tema di ICI, ma altrettanto è a dirsi per l’IMU, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell’imposta la condizione di inagibilità o inabitabilità in cui versi l’immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa di obsolescenza o cattiva manutenzione o della presenza di carenze intrinseche, ma non anche la condizione di fatto del suo mancato utilizzo, in quanto estranea ai richiesti caratteri di fatiscenza e degrado fisico (cfr. Cass. n. 29966/19). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, devono considerarsi inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati esclusivamente i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 e, quindi, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,fatiscente, ecc.) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. Cass. n. 29966/19, secondo la quale, peraltro, la condizione di inagibilità o inabitabilità può consistere anche nell’obiettiva inidoneità dell’immobile alla sua utilizzazione a causa di cattiva manutenzione, oltre che della presenza di carenze intrinseche), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (cfr. Cass. n. 5804/23 e, nello stesso senso, Cass.n. 33752/25). Questa interpretazione della disciplina, dettata sia per l’ICI, che per l’IMU, è non solo aderente alla lettera della legge, ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale espresso in materia fiscale (cfr. Cass. n. 2925/13, Cass. n. 4333/16 e 15407/17), secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni da esse espressamente considerati (cfr. Cass. n. 1955/24). 4.2. Lariduzione dell’ICI o dell’IMU, quindi, non può essere invocata per ragioni diverse rispetto a quelle precedentemente ricordate, restando estranea alla sfera attinente al rapporto tributario tutto quanto afferisce all’effettiva abitabilità del bene o alle sue caratteristiche urbanistiche o igienico-sanitarie (cfr. Cass. n. 27012/25). E ciò in quanto non possono assimilarsi gli immobili affetti da difformità edilizia - o carenti sul piano igienico - sanitario - a quelliinagibili o inabitabili, vieppiù considerando che la legge non contempla, tra i presupposti dell’imposta, la regolarità edilizia o urbanistica dell’immobile o l’abitabilità, che discende, tra l’altro, dalla sua idoneità igienico-sanitaria (cfr. Cass. n. 5372/09, Cass. n. 15177/10, Cass. n. 11646/19, Cass. n. 363/24 e Cass. n. 1955/24). 4.3. Nella vicenda in esame, la riduzione dell’imposta è stata riconosciuta dal giudice del merito in virtù dell’ordinanza sindacale di inagibilità dell’immobile e della sua inutilizzazione, senza tenere conto dei principi poc’anzi menzionati, che circoscrivono specificamente le ipotesi - non riconducibili, come si è detto, a mere ragioni edilizio-urbanistiche o igienico - sanitarie- di inagibilità o inabitabilità (frutto di una scelta legittima del legislatore, anche sul piano costituzionale dell’osservanza dei precetti enucleabili dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, di disciplinare casi diversi in maniera diversa, in coerenza, oltre tutto, con il principio della capacità contributiva, in relazione ai presupposti, soggettivi ed oggettivi, che sovrintendono all’applicazione dell’ICI e dell’IMU, che non attengono specificamente all’idoneità igienico-sanitaria dell’immobile o alla sua regolarità edilizio-urbanistica) che permettono, allorché abbiano - e solo allorché abbiano - le caratteristiche rammentate nelle pagine che precedono, di fruire della suddetta riduzione. 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Toscana, in diversa composizione, affinché, sulla scorta dei principi testé enunciati, effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata;
Sentenza Cassazione n. 06875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris