CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24739/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto sono meramente reiterativi di censure disattese con motivazione completa e congrua dalla Corte di appello di Catania (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, peraltro, entrambi i motivi di ricorso si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo