CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 settembre 2019 la Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza 23 novembre 2017 della Corte di appello di Milano, aveva, tra le altre statuizioni, annullato la sentenza impugnata, senza rinvio, "in ordine ... alla confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'importo di euro 252.390 ciascuno, e dispone la restituzione delle somme in questione agli aventi diritto". Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere ascritto al capo 48 perché estinto per prescrizione, e sentenza di condanna per reato di riciclaggio ascritto, rispettivamente, ai capi 57 B e 57 A; era stata anche disposta confisca della somma di C 487.995. Peraltro, risultando che il profitto del reato di riciclaggio era stato pari a C 235.605, la confisca doveva essere ridotta su tale importo, con conseguente restituzione della somma di C 252.390 agli aventi diritto. Con istanza in data 15 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi aventi diritto, avevano chiesto la restituzione della somma di C 252.390, oggetto di sequestro compiuto il 20 ottobre 2005 a [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxorio di [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza in data 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza, osservando che: - in data 20 ottobre 2005 la Guardia di finanza aveva rinvenuto e sequestrato, nell'auto del Riboni, una valigetta contenente C 297.605 in contanti e, nell'abitazione dello stesso, l'ulteriore somma di C 190.390; - Riboni aveva spiegato che la somma rinvenuta nell'auto gli era stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA] con l'incarico di consegnarla a diversi soggetti, fra i quali anche [OSCURATO:PERSONA] spa, mentre le somme rinvenute a casa erano state ritirate da diversi soggetti. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza depositata in data 7 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione, rilevando che si trattava di denaro di proprietà di altri soggetti, cui Riboni aveva avuto l'incarico di consegnarlo, con conseguente esclusione della qualifica di soggetti aventi diritto ai due istanti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno, con unico comune atto, presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. in relazione al giudizio che ha escluso, in capo ai ricorrenti, lo jus possidendi sulle somme di denaro de quibus. Non vi erano elementi significativi di una origine o provenienza illecita del denaro, risultando [OSCURATO:PERSONA] estranea al procedimento penale e [OSCURATO:PERSONA] assolto dalle imputazioni di riciclaggio. Il denaro sequestrato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era del padre [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] SA che su di esso aveva pagato le tasse in Svizzera. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. in relazione al giudizio che ha ritenuto che il denaro fosse di proprietà di soggetti terzi. [OSCURATO:PERSONA] SA svolge attività di cambio e negoziazione di valute, e solo in un caso è stata accertata la reimportazione in Italia di denaro provento di evasione fiscale. Su tutto il denaro in sequestro erano state pagate le imposte in Svizzera. Riboni aveva dichiarato che il denaro doveva, in parte (€ 50.000), essere da lui trattenuto e, in parte, versato sul conto italiano di [OSCURATO:PERSONA] SA, con rate mensili. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi propongono motivi con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. I due motivi di impugnazione, da esaminare congiuntamente, denunciano violazione di legge in relazione all'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione in relazione all'assenza di titolarità di diritto, in capo ai ricorrenti, alla restituzione della somma di denaro di cui, nel giudizio di cognizione, era stata disposta la restituzione agli aventi diritto. A fronte dell'accertamento, compiuto dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale la somma di denaro da restituire era di proprietà di terzi soggetti, non identificati, che l'avevano consegnata a [OSCURATO:PERSONA] per il successivo trasferimento in Svizzera, i motivi deducono che si trattava di denaro che non era pertinente a reato e ne era stata disposta la restituzione e che l'assunto secondo il quale il denaro era di proprietà di terzi non era provato, risultando anzi che si trattava di denaro di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] SA di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, peraltro, di argomenti attinenti al merito, che sollecitano il collegio ad un nuovo accertamento in fatto, più che a un sindacato sulla corretta applicazione delle norme giuridiche. Invero, il giudice dell'esecuzione ha fondato l'accertamento su dati probatori acquisiti al procedimento penale, e, in particolare, alle dichiarazioni rese dal soggetto al quale il denaro era stato sequestrato, [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sollecitano una diversa lettura delle medesime dichiarazioni nella prospettiva di una diversa valutazione della prova dichiarativa, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi