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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24395/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico in quanto meramente riproduttivo di profili di censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello (si veda, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il collegio di merito ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi della contestata truffa, anche con riferimento al c.d. dolo inziale, e la attribuibilità della stessa all'imputato evidenziando che quest'ultimo si era presentato all'acquirente con il proprio nome di battesimo, era intestatario non solo dell'utenza del presunto trasportatore del bene posto in vendita ma anche della carta prepagata sulla quale era confluito l'acconto versato dalla persona offesa a cui, tuttavia, non era seguita la consegna della macchina agricola e l'odierno ricorrente si era reso irreperibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 1.891,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico in quanto meramente riproduttivo di profili di censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello (si veda, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il collegio di merito ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi della contestata truffa, anche con riferimento al c.d. dolo inziale, e la attribuibilità della stessa all'imputato evidenziando che quest'ultimo si era presentato all'acquirente con il proprio nome di battesimo, era intestatario non solo dell'utenza del presunto trasportatore del bene posto in vendita ma anche della carta prepagata sulla quale era confluito l'acconto versato dalla persona offesa a cui, tuttavia, non era seguita la consegna della macchina agricola e l'odierno ricorrente si era reso irreperibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 1.891,00, oltre accessori di legge. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 24395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris