CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16537/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;- ricorrente -controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ex lege Avvocatura Generale DelloStato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6650/2024, depositata il 25/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato atto di contestazione di violazionitributarie e di irrogazione della sanzione tributaria n. 281100/179/2022, n.12543/RU del 17/03/2022, emesso dall’Agenzia delle Dogane. Le sanzioniconseguono all’accertamento operato con il processo verbale diconstatazione prot. 6383/RU del 10.2.2021, confermato dalla successivadecisione della Direzione territoriale IX Campania dell’Agenzia delle Doganee dei Monopoli n. 2/2021 (prot. 5818/21) del registro delle controversie,con i quali è stata operata la riclassificazione delle merci importate con ladichiarazione doganale IMa4 n. 3334J del 20.1.2021.2. La controversia trae origine dalla predetta dichiarazione doganale,afferente all’importazione n. 365 colli di parti di biciclette, aventi origine eprovenienza cinese, di cui alla fattura estera n. PI200619A, emessa dallaQuzhou [OSCURATO:PERSONA]. ltd in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In sede di “VerificaMerce” e contestuale “[OSCURATO:PERSONA]”, relativi alla predettadichiarazione, l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 ha contestato laclassificazione tariffaria operata dalla società, in quanto difforme a quantoprevisto dalle Regole generali per l’interpretazione della nomenclaturacombinata, di cui all’Allegato I del regolamento CEE n. 2658/1987 delConsiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffadoganale comune. In particolare, trattandosi di biciclette a pedalataassistita dotate di tutte le loro parti, fatta eccezione per le gomme e leruote, e facendo applicazione della Regola Generale n. 2a, l’ADMO, con ilpredetto PVC del 26.08.2021, prot. n. 2676/RI, ha riclassificato la merce,sussumendola sotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente allebiciclette a pedalata assistita, applicando il dazio convenzionale nella misuradel 6,00%, il dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.Numero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Con sentenza n. 598/31/23, depositata in data 13.01.2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha rigettato il ricorso propostodalla ricorrente.4. Avverso la sentenza la società ha interposto appello, lamentando: a)l’inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’art. 303 del d.P.R. n.43 del 1973, in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 8del 2016, alla fattispecie in questione, nonché inconferenza del doppiobinario tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, in violazione del d.lgs.n. 74 del 2000; b) assenza dell’elemento soggettivo minimo della colpa eviolazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997; c)obiettiva incertezza della tariffa doganale recata dal regolamento n.2658/87 e ss. e delle Note esplicative del sistema armonizzato; d)illegittimità della sentenza e dell’atto, in relazione all’art. 303 TUD, perl’aumento sino alla metà della sanzione prevista ai sensi dell’art. 7, comma3, d. Lgs. 472/1997; d) omessa pronuncia su specifici motivi di doglianza,per non essersi il Giudice di primo grado espresso circa la legittimitàdell’accertamento, rimandando ai relativi giudizi di merito.5. Con la sentenza n. 6650/18/2024 del 04/11/2024, depositata in data25/11/2024, la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania harigettato l’appello della società.6. La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che la controversiagiudiziale sull’accertamento presupposto si è risolta con la sentenza dellaCGT2 n. 6055/2023, che ha accolto l’appello dell’ADMO e ha rigettato ilricorso di primo grado, così confermando l'accertamento e rendendoinconferenti le ragioni articolate dalla società contribuente con riguardo almerito della controversia. Il giudice di appello ha anche ritenuto nonnecessaria la sospensione del giudizio, ex art. 295 cod. proc. civ., proprioperché la sanzione è stata comminata per il semplice fatto della formaledifferenza tra l’accertato e il dichiarato, sicché non è necessaria lapregiudiziale definizione giudiziale della controversia sull'accertamento.Numero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/20267. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.8. L’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.9. In data 13.3.3026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 cod.proc. civ., n. 4), la nullità della sentenza o del procedimento.La contribuente evidenzia che la sanzione amministrativa pecuniaria èconseguenza del processo verbale di contestazione e dell’accertamentocompiuto dalla Dogana. Quest’ultimo è stato impugnato ed ora il giudiziopende in sede di legittimità, in un giudizio tuttavia distinto dal presente.L’accertamento tributario costituisce il presupposto della sanzione, sicché lapresente controversia, nella quale si discute in ordine alla legittimità diquest’ultima, avrebbe dovuto essere sospesa in attesa della definizione diquello, appunto, logicamente e giuridicamente presupposto. In ogni caso,non può affermarsi, tout court, che la sanzione sia legittima, senza incorrerenel vizio di motivazione apparente o affetta da insanabile contrasto traaffermazioni perplesse od incomprensibili e tra loro inconciliabili.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360cod. proc. civ., n. 5), l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, evidenziando che non può affermarsi chela sanzione sia legittima, perché il fatto storico che vi ha dato luogo, puressendo decisivo, non è stato esaminato dalla Corte territoriale. Del resto,se il procedimento avente ad oggetto l’accertamento della legittimità delprocesso verbale di contestazione è ancora pendente, non può dirsi che lasanzione sia applicabile per il solo aspetto formale della divergenza fraquanto accertato e quanto dichiarato: il fatto storico (l’accertamentotributario non ancora dichiarato legittimo) che dovrebbe reggere la sanzioneera decisivo, ma, benché discusso dalle parti, è stato completamentetrascurato dalla Corte territoriale.Numero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 cod.proc. civ., n. 3), la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc.civ., evidenziando che la CGT2 avrebbe dovuto sospendere il presenteprocesso in attesa della definizione di quello sull’accertamento penale,essendo stato contestato alla società anche la contestazione di cui all’art.292 del vecchio TUD, aggravato dalle circostanze di cui alle lett. c) e d-bis)del comma 2 dell’art. 296 stesso TUD.4. A chiosa del ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto sollevarsi questionepregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE, al fine di accertare se lacorretta applicazione delle Regole di Interpretazione della NomenclaturaCombinata delle merci di cui al Regolamento UE n. 2658/87 osti o meno ache alcune parti di bicicletta elettrica (come telaio, forcelle, freni, parafanghianteriori, luci posteriori, centralina e batteria), ordinate in multiplo epresentate nel tempo e nello spazio disgiuntamente o congiuntamente pergruppi, siano munite delle caratteristiche essenziali delle biciclette elettrichefinite e siano dunque classificabili ai sensi della regola n. 2 di interpretazionedella nomenclatura combinata, ovvero se siano da classificare secondo lavoce propria di ciascuna delle predette parti di bicicletta, secondo le Regolen. 1 e n. 6 di interpretazione della nomenclatura combinata5. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,sono infondati.In particolare, con riguardo alla pendenza del giudizio tributario relativoall’accertamento presupposto, che forma oggetto delle prime due censure,va rammentato che il prevalente orientamento della Corte sia nel senso chel’art. 295, cod. proc. civ., sia applicabile nelle sole ipotesi in cui la causapregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Diversamente, quando,come nel caso di specie, la stessa risulta già definita in secondo grado, nonvi è spazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, masemmai per l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dall’art.337, cod. proc. civ., che, appunto, regola l’ipotesi in cui il suddetto rapportoNumero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/2026riguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione. Qualora tra duegiudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 cod.proc. civ. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causadipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo ilvincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudiziopregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, cod.proc. civ., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essereriformata o cassata (Cass. 23/03/2022, n. 9470).Può richiamarsi in proposito anche la giurisprudenza di questa stessasezione, espressa, ex plurimis, da Cass. 17/11/2021, n. 34966. Taleaffermazione deriva dal principio per cui il diritto pronunciato dal giudice diprimo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dellostato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sial’autorità della sentenza di primo grado (Cass. Sez. U. 19/06/2012, n.10027; Cass. 04/01/2019, n. 80). Trovando poi applicazione, come detto,il disposto di cui all’art. 337 cod. proc. civ., si configura un’ipotesi disospensione facoltativa, che poggia non sull’autorità di giudicato ma sullamera autorità della pronuncia, la quale, ancor prima e indipendentementedal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al difuori del processo. Si deve, in proposito, chiarire che il mancato eserciziodel potere discrezionale in questione non può essere in nessuna guisaequiparato alla violazione dell’obbligo di sospensione, di talché il motivo chededuce la violazione di quest’ultimo non può essere interpretato comericomprendente anche la mancata sospensione facoltativa, che come dettoNumero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/2026ha ad oggetto una valutazione ben differente, basata sulla valutazioneprognostica positiva negativa circa la fondatezza dell’impugnazione dellapronuncia della cui autorità si tratta, come ricordato dalla giurisprudenzariportata.A diverse conclusioni non si può giungere in virtù della specialità delprocesso tributario. L’art. 39, comma 1-bis del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, riporta quasi letteralmenteil testo dell’art. 295, cod. proc. civ.., in precedenza applicabile direttamentein virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. L’unicarilevante differenza letterale consiste nel fatto che ivi si configura lanecessarietà della sospensione da parte della commissione, ove penda unacontroversia davanti alla stessa od altra commissione, e ciò in ogni “altro”caso, laddove l’aggettivo “altro” allude al caso di cui al comma 1, dal chepotrebbe dedursi che, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc.civ., la disposizione aggiunta trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui lacontroversia penda davanti alla CGT2, dunque a fronte di un giudizio giàdeciso almeno in primo grado. Siffatta conclusione è stata smentita da Sez.5, 25/03/2024, n. 7952, sul presupposto che il campo di applicazionedell’art. 295, cod. proc. civ. coincide con quello di cui all’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, nonché alla luce del generale rinvio di cui al giàcitato art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, che comporta l’applicabilità anche alprocesso tributario quanto disposto dall’art. 337, cod. proc. civ.Nel caso di specie, la CTG2 ha esposto, con adeguato approfondimentomotivazionale, il rigetto dell’istanza di sospensione del processo per ragionidi pregiudizialità.6. Il terzo motivo è infondato.Per risalente, ma consolidato, orientamento di questa Corte, nelcontenzioso tributario - in cui non opera automaticamente l'efficaciavincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., vigendoNumero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/2026invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quarto comma, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche le presunzioni,inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna - la sentenzapenale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine aifatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nelrelativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.Pertanto, non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. ed ancorchécoincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondanol'accertamento, la sospensione del processo tributario in attesa delladefinitività della predetta sentenza, come peraltro sancito dall'art. 20 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Sez. 5, 27/02/2013, n. 4924; idem,27/08/2024, n. 23199).In virtù di tale orientamento, la ratio del comma 1 dell’art. 20 allignanella mancanza di un rapporto di dipendenza necessaria tra causa penalepregiudiziale e giudizio tributario. I due processi - penale e tributario -poggiano, del resto, su un sistema probatorio sostanzialmente diverso. Lapendenza sic et simpliciter di un procedimento penale suscettibile diintercettare la medesima vicenda fattuale complessiva non ridonda in viaautomaticamente ostativa sul processo tributario e non ne determina lasospensione, né ope legis, né - discrezionalmente - ope judicis.Del resto, dal testo del già citato art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 sievince che la pendenza di un procedimento penale, in relazione allacomplessiva vicenda sostanziale attinta in parallelo dall'accertamentotributario non figura nel perimetro delle fattispecie in punto di sospensionenecessaria contemplate dalla richiamata norma di riferimento.E’ opportuno, inoltre, richiamare il contenuto dei primi due commidell’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016, in cui si legge che: “Non costituiscono reatoe sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommadi denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multao dell'ammenda. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati inNumero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/2026esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva,sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesiaggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.”.Tale norma (che prevede la depenalizzazione per le violazioni per le qualiè prevista la pena della multa o dell’ammenda) – a prescindere dai profiliintertemporali conseguenti all’inserimento del comma 4 ad opera dell’art. 4d.lgs. n. 75 del 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 - nontrova applicazione nel caso di specie, in cui viene in rilievo un’ipotesiaggravata di contrabbando, secondo quanto emerge dal combinato dispostodegli artt. 292 T.U.L.D. («Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoliprecedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punitocon la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i dirittimedesimi») e 295 T.U.L.D. («Per i delitti preveduti negli articoli precedenti,è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte idiritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperamezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessidelitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … d) quandoil colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e ildelitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomilaeuro.»). Si legge, in particolare, a pag. 4-5 del controricorso: «con il pvcprot. 23266/RU del 24/05/2022 in applicazione della Regola generale 2 A,l’Ufficio riclassificava la merce sussumendola sotto il codice TARIC8711601000, corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cuiimportazione dalla Cina è assoggettata a dazio convenzionale nella misuradel 6,00%, a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%. In particolare, venivanorettificate n. 60 dichiarazioni doganali di importazione, presentate dallaTrilogs dal novembre 2018 ad agosto 2021, mediante l’Avviso di rettificadell’accertamento prot. 27785/RU del 26/04/2022 in solido con V-Ita GroupNumero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/2026s.p.a., nonché con i consulenti [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], con ilquale venivano accertati maggiori diritti pari ad € 3.540.049,51 a titolo didazio convenzionale, dazio antidumping, dazio compensativo, ivaall’importazione oltre interessi ed oneri accessori.”.Occorre, poi, evidenziare che non solo la parte ricorrente non indica neiconfronti di chi sia stato instaurato il procedimento penale, ma risulta qualeparte del presente giudizio - scaturito dall’impugnazione dell’attod’irrogazione delle sanzioni – la (sola) società. Deve, quindi, ritenersi che laclausola di sussidiarietà prevista nell’art. 303, comma 3, TULD (“qualora ilfatto non costituisca più grave reato”) non possa operare in una dimensioneplurisoggettiva, ma necessariamente individualizzata, considerato cheanche la declinazione del ne bis in idem di cui all’art. 4 Prot. 7 CEDU nonpuò che essere riferita alla circostanza che una stessa persona non possaessere punita due volte per lo stesso fatto.7. Al lume delle superiori considerazioni non si configurano, quindi, ipresupposti per la formulazione della questione pregiudiziale alla CGUEprospettata dalla ricorrente, apparendo carente il requisito della decisivitàrispetto alla definizione della presente controversia.8. Il rigetto del ricorso determina la condanna della ricorrente allarifusione delle spese sostenute dalla resistente per il presente grado.Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, peril versamento, da parte dell’istante, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 12191/2025Numero sezionale 2655/2026Numero di raccolta generale 16537/2026Data pubblicazione 27/05/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida