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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36176/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 011A21H ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'offensività in concreto della condotta dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto è stata irrogata una pena prossima al minimo edittale sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inedito perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; esso inoltre prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 011A21H ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'offensività in concreto della condotta dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto è stata irrogata una pena prossima al minimo edittale sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inedito perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; esso inoltre prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris