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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41176/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene ritenute di giustizia loro inflitte in primo grado.

Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione sia alla ribadita destinazione della sostanza stupefacente a successiva cessione sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che alla dosimetria delle pene (v. pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consiglier e nsore [OSCURATO:PERSONA] nte O rIrldp oni Angelo anzo [OSCURATO:PERSONA].

Rtr.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene ritenute di giustizia loro inflitte in primo grado. Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione sia alla ribadita destinazione della sostanza stupefacente a successiva cessione sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che alla dosimetria delle pene (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consiglier e nsore [OSCURATO:PERSONA] nte O rIrldp oni Angelo anzo [OSCURATO:PERSONA]. Rtr.
Sentenza Cassazione n. 41176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris