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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21726/2026

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Generale Dello Stato, con domiciliazionetelematica come per legge - ricorrente –controrappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Zaccheo e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge- ricorrente incidentale -nonché controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco in carica, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematicacome per legge- ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante incarica, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente –Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantein carica, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Laface, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 680/2022depositata il 24/10/2022.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso delComune di Messina, con assorbimento del terzo e rigetto del ricorsoprincipale e del ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione.

Sulla istanza di rimessione in termini della [OSCURATO:PERSONA] ItalianaCalcio professionistico, rappresenta di aver solo letto quello che c'è scrittonella relativa memoria.

In ogni caso ritiene che, essendovi obbligo dideposito telematico, nel caso di specie il problema informatico nonimputabile alla parte depositante giustificherebbe una rimessione intermini.E’ comparso l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione e per delega inincidentale Comune di Messina, che si riporta al controricorso con ricorsoincidentale chiedendone l'accoglimento con riferimento alle conclusioni ivispiegate.E’ comparso l'[OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrenteincidentale FC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione che si riporta alcontroricorso con ricorso incidentale chiedendone l'accoglimento.E’ comparso l' [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione e perdelega in atti dell' [OSCURATO:PERSONA] difensore dei controricorrentiargomentazioni esposte nel controricorso chiedendone l'accoglimento intutte le sue parti, per quanto di ragione.E’ comparso l'[OSCURATO:PERSONA] difensore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] italiana calcio professionistico che in primo luogo chiedel'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per quelli che sono imotivi illustrati nella memoria depositata.

Nel merito, insiste nelleconclusioni già formulate negli scritti difensivi depositati.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026E' comparso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che chiede il rigetto del ricorso principale; ilrigetto del ricorso incidentale del Comune di Messina e del ricorsoincidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.1.

I fatti così risultano, per quanto ancora rileva, dalla sentenzaimpugnata.2.

Con atto di citazione notificato il 04.07.2005, [OSCURATO:PERSONA], GangemiNatala, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la F.C.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Comune di Messina, il Ministero degli Internie la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] serie C.Esponevano che il 17/06/01 [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], nonché fratello di Filippo e di [OSCURATO:PERSONA])ed il germano Filippo si erano recati all’interno dello stadio “Celeste”di Messina per assistere alla partita di calcio Messina – Catania,valida per i c.d.

“play-off” del campionato nazionale di serie C1,posizionandosi nella tribuna denominata “lato monte”.

Alle ore 16.00circa, un ordigno lanciato dalla c.d.

“tribuna Valeria”, riservata aitifosi della squadra ospite, era esploso in prossimità dei germaniCurrò, che venivano trasportati al pronto soccorso del PoliclinicoUniversitario.

A causa dello scoppio, [OSCURATO:PERSONA] aveva subitogravi lesioni al capo - emicranio destro ed era stato ricoveratopresso il reparto di neurochirurgia in stato di coma, mentre FilippoCurrò, che aveva subito lesioni alla spalla, al braccio e all’orecchiodestri, era stato medicato e dimesso.

Sottoposto ad operazione di“craniotomia frontale destra toilette del focolaio di lacerocontusione”, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ricoverato senza piùprendere conoscenza fino al 2/07/2001, data in cui era deceduto inconseguenza delle gravissime lesioni riportate.

Aggiungevano gliR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’autore del gesto criminale, tanto che la Procura di Messinaaveva chiesto l’archiviazione del procedimento aperto contro ignoti.Sottolineando l’alto rischio di incidenti che l’incontro di calciopalesava e l’inidoneità delle misure adottate al fine di evitare cheoggetti potessero essere lanciati da un settore dello stadio ad unaltro, gli attori evidenziavano la responsabilità di tutti i convenuti,secondo le rispettive posizioni, ex art. 2043 cod. civ. ed in ogni casoex art. 2050 cod. civ., e formulavano le seguenti domande:«ritenere e dichiarare la responsabilità̀ dei convenuti, ciascuno inragione delle rispettive competenze e ragioni, direttamente ovveroanche a titolo di eventuale concorso, per l’accaduto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]all’interno dello stadio G. Celeste di Messina che ha causato ilferimento e la successiva morte in data 2.7.2001 del sig. [OSCURATO:PERSONA]̀Antonino ed il ferimento del sig. [OSCURATO:PERSONA]̀ Filippo e conseguentemente,2) Condannare i convenuti, con sentenza esecutiva come per legge,in solido tra loro, ovvero chi di ragione al risarcimento in favoredegli attori nelle loro spiegate qualità come in narrativaspecificamente elencate e per le singole voci di danno richieste daognuno, di tutti i danni dagli stessi subiti, nella misura e sommarichiesta e che sarà̀ determinata in corso di causa, ovvero in quellache sarà̀ determinata e riconosciuta dal Tribunale, con interessilegali e rivalutazione monetaria come per legge».3.

I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano le domandesvolte nei loro confronti dagli attori.4. [OSCURATO:PERSONA] veniva autorizzata alla chiamata in causa dellaAssitalia s.p.a. per essere tenuta indenne in caso di soccombenza.5.

La compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio e resisteva alladomanda di manleva.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/20266.

Con citazione iscritta al n. 1270/2006 la FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.conveniva in giudizio, a sua volta, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,chiedendo, in caso di soccombenza rispetto alle domande spiegatenel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FilippoCurrò, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di essere tenutaindenne dalla compagnia assicuratrice in virtù della polizza per laresponsabilità civile stipulata.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] cheeccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa della [OSCURATO:SOCIETA]7.

Riuniti i due giudizi e istruita la causa, il Tribunale pronunciavasentenza con la quale riconosceva la responsabilità del Comune diMessina, della FC [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fattiverificatisi il 17/06/2001 e, per l’effetto, condannava i predetti alrisarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], Santo, Filippo eAlessandro Currò, mentre rigettava la domanda attorea propostacontro il Ministero dell’Interno.Ai fini che ancora rilevano in questa sede, il Tribunale evidenziavache «per le concrete - particolari congiunture ambientali non possarevocarsi in alcun dubbio come la gara calcistica in programma allostadio Celeste di Messina in data 17.6.2001, rivestisse il crisma dellapericolosità, essendo pericolosa di per sé, in ragione dei pregressiconflittuali rapporti tra le tifoserie delle due società calcistiche».Esclusa qualsiasi responsabilità del Ministero dell’Interno in ordine aifatti oggetto di causa, e ciò in ragione del capillare servizio disicurezza approntato in vista dell’incontro calcistico, il Tribunaleesaminava le posizioni degli altri convenuti, giungendo allaconclusione che la barriera divisoria realizzata dal Comune diMessina fra i settori destinati al posizionamento delle due tifoserie siera rilevata insufficiente, come dimostrato dal fatto – emergentedalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nelR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026procedimento penale aperto contro ignoti a seguito dei fatti del17/06/2001 – che fra i tifosi del Catania che avevano preso postonella c.d. tribuna Valeria e quelli del Messina posizionati nel vicinosettore curva nord (ove vi era il Currò) vi era stato un reciprocolancio di oggetti, fra cui petardi e corpi esplodenti, uno dei qualiaveva colpito [OSCURATO:PERSONA].

Da qui la responsabilità del Comune,proprietario dello stadio e soggetto che aveva realizzato la barrierarivelatasi insufficiente, che non poteva invocare a sua scusante ilcaso fortuito, dal momento che il lancio dei petardi non potevaconsiderarsi un fatto imprevedibile.

Riguardo alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale riconduceva la relativaresponsabilità al paradigma della responsabilità contrattuale ex art.1218 cod. civ., «venendo in rilievo una specifica obbligazioneassunta con la vendita del biglietto al danneggiato» avente adoggetto «la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e diprotezione dell’incolumità personale», nonché a quella ex art. 2049e 2050 cod. civ., in quanto organizzatrice dell’incontro e titolaredella gestione dello stadio, giusta convenzione con il Comune diMessina del 5/02/2001.Il Tribunale ravvisava la responsabilità concorrente della [OSCURATO:PERSONA](soggetto cui era riservata l’organizzazione delle gare di play -off eplay out in base alla circolare n. 42), che nella specie non avevaposto in essere una delega espressa liberatoria, mancando all’uopola relativa prova, e che aveva indicato negli ispettori [OSCURATO:PERSONA] eMario Baroni i soggetti che avrebbero seguito la gara, circostanzaquesta che manifestava la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] stessaall’organizzazione dell’evento sportivo.

Il Tribunale, escludendo ildiritto dei Currò – [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dagli stessi reclamatoiure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e morale,riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori di Antonino,R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, lasomma di € 180.00,00 ciascuno, e a Filippo e [OSCURATO:PERSONA],fratelli della vittima, la somma di € 50.000,00 ciascuno, sempre atitolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno biologicoavanzata da [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni riportate a seguito del lanciodel petardo che aveva provocato la morte del fratello, la domanda dirisarcimento del danno patrimoniale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] eNatala [OSCURATO:PERSONA] per perdita di chance economica che il familiare conloro convivente avrebbe potuto far derivare alla famiglia di origine inuno ai due fratelli Filippo e [OSCURATO:PERSONA] nonché la domandadi risarcimento del danno patrimoniale avanzata da Filippo eAlessandro [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci della società F.lli Curròs.a.s.Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. a essere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a., per decorrenza del termine di cui all’art. 2952 cod. civ.,comma secondo, ed accoglieva la domanda di manleva formulatadalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], subentrataalla [OSCURATO:SOCIETA]8.

Per la riforma della sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA].p.a.9.

La FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Messina, la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], si costituivano con rispettivecomparse proponendo appello incidentale.10.

Si costituivano anche la Axa assicurazioni s.p.a. e il Ministerodell’Interno.11.

La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 680 del11/10/2022, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto daR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026Generali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] generali S.p.a., volto a farvalere la responsabilità del Ministero dell’Interno per i fatti oggettodi causa e ha rigettato i restanti motivi di impugnazione; harigettato l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana CalcioProfessionistico; ha dichiarato inammissibile il motivo d’appelloincidentale proposto dal Comune di Messina volto a far valere laresponsabilità del Ministero dell’Interno per i fatti oggetto di causa eha rigettato i restanti motivi di impugnazione; ha rigettato l’appelloproposto dalla FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha accolto l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CurròAlessandro e, in parziale riforma della sentenza impugnata, hadichiarato il Ministero dell’Interno responsabile in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Messina e la [OSCURATO:PERSONA] Italiana CalcioProfessionistico in ordine al decesso di [OSCURATO:PERSONA]; e harideterminato in € 405.340,60, oltre accessori, il risarcimento deldanno in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando tenuti in solido il Ministerodell’Interno, la FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Messina e laLega [OSCURATO:PERSONA], ed in € 245.465,90 ciascuno,oltre accessori, il risarcimento del danno, in favore di CurròAlessandro e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di CurròSanto, dichiarando tenuti in solido il Ministero dell’Interno, la [OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Messina e la [OSCURATO:PERSONA] Italiana CalcioProfessionistico; ha condannato in solido la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,il Comune di Messina, la [OSCURATO:PERSONA], e il Ministerodell’Interno al rimborso delle spese processuali del primo grado digiudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Curròdisponendo la detrazione di quanto già corrisposto a titolo di spesedalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., aR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] di quanto lastessa è tenuta ulteriormente a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA],Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi diSanto Currò, in forza della sentenza emanata e ha confermato nelresto la sentenza del Tribunale.

La Corte d’appello ha condannato insolido la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Messina, la LegaProfessionisti Calcio, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Ministerodell’Interno, al rimborso delle spese processuali della fase dicompetenza in favore di [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA],liquidandole in € 16.000,00; ha condannato la FC [OSCURATO:PERSONA].r.l. al rimborso delle spese processuali in favore della AXAAssicurazioni, liquidandole in € 9.515,00 e ha compensato le spesefra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Messina, da un lato, e ilMinistero dell’Interno, dall’altro.12.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione il Ministero dell’Interno, articolando quattro motivi diimpugnazione.13.

Il Comune di Messina risponde con controricorso e propone a suavolta ricorso incidentale articolato su tre motivi.14.

La F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione risponde concontroricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi.15.

I congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con separati controricorsi.16.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso incidentaledel Comune di Messina, con assorbimento del terzo motivo e ilrigetto delle restanti impugnazioni.17.

La FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale la causa èstata trattenuta in decisione.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 10 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare il Collegio ritiene che debba essere esaminatal’istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa della LegaCalcio «avendo il sistema rifiutato il deposito principale, anchequello complementare veniva rifiutato con la seguente motivazione»per la mancata indicazione, nei «dati atto» del nominativodell’avvocato dello Stato che assisteva il Ministero dell’Interno.2.

L’istanza è ammissibile, in quanto secondo la giurisprudenza di questaCorte la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd.seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito,al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipatomeramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esitopositivo, delle pec successive, la cui mancanza rendedefinitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, acarico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando laprocedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini(Cass. 3/01/2025 n. 69, Rv. 673599 - 01).3.

L’istanza è, inoltre, meritevole di accoglimento, atteso che alcunanorma prescrive che debba essere indicato l’Avvocato dello Statopersona fisica.La costituzione della [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere ritenutarituale, in quanto è riscontrabile la tempestività del depositotelematico effettuato dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ.,della busta principale che di quella complementare allegateall’istanza.4.

Il ricorso principale del Ministero dell’Interno.5.

I motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2050 cod. civ. e dell’art.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 11 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026103 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 773 del 18/06/1931 (TULPS) peravere la Corte d’appello valutato le misure di sicurezza adottatedagli organi di polizia ex post e non ex ante in tal modo invertendo ilprocedimento logico che deve essere compiuto ai fini dellavalutazione di idoneità della condotta che è finalizzata a evitare ilverificarsi del danno.

Le censure del Ministero riportano ampi stralcidelle deposizioni testimoniali rilasciate davanti al Tribunale diMessina dagli ufficiali di polizia che avevano predisposto le misure disicurezza al fine di prevenire che le opposte tifoserie venissero incontatto.

Il Ministero censura la sentenza d’appello per una nonadeguata valutazione delle dette dichiarazioni testimoniali inrelazione alla pericolosità della situazione determinata dalla accesaconflittualità tra le opposte tifoserie.6.

II motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2050 cod. civ. e degliartt. 1223 – 1227 cod. civ. nonché degli artt. 4 e 41 cod. pen.Il Ministero censura la sentenza per avere questa escluso lavalutazione in termini penalistici del comportamento del terzo, ossiadel lanciatore dell’ordigno, che era, invece, configurabile in terminidi volontà omicida e quindi, idoneo a escludere la responsabilitàcontrattuale o extracontrattuale dell’organizzatore della partita eavere omesso di considerare che lo stadio costituiva soltanto ilcontesto nel cui ambito era maturata la vicenda.7.

III motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2050 cod. civ. e degliartt. 1223 – 1227 cod. civ. e degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen edell’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 e d dell’art. 41 del r. d. n.773 del 1931 (TULPS).Il Ministero censura la sentenza d’appello per avere questa ritenutoche le misure di sicurezza adottate non fossero adeguate a evitareR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 12 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026che gli spettatori portassero con sé delle sostanze esplodenti, senzaconsiderare che alla stregua della legislazione vigente all’epoca delfatto le perquisizioni personali, uniche idonee a evitare chepotessero essere introdotti nello stadio congegni esplosivi, nonerano consentite.8.

IV motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2050 cod. civ. e del d.m.25/08/1989 per avere il Ministero concorso nella predisposizioneinsieme al Comune di Messina della rete di sicurezza che avrebbedovuto evitare che le due tifoserie potessero venire in contatto e illancio reciproco di oggetti.Le censure si incentrano sul non avere il Ministero dell’Internoalcuna responsabilità nella progettazione e realizzazione della retemetallica di protezione nonché sull’essere la detta rete metallicacongrua e coerente con la normativa vigente all’epoca della suarealizzazione come anche accertato dal giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina.9.

Il primo motivo del ricorso non pone censure relative alla violazione ofalsa applicazione dell’art. 2050 cod. civ., limitandosi a dedurre chele misure di sicurezza adottate dagli organi del Ministero dell’Internoerano inidonee; ma lo fa sulla base del richiamo, esteso per oltreuna pagina e quindi pressoché integrale, delle testimonianze degliufficiali di polizia e, quindi, ne chiede, almeno implicitamente, unadiversa valutazione.

Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quantocompete soltanto al giudice di merito la valutazione in concreto dellefonti di prova e la valutazione delle stesse (Cass. 21/12/2022 n.37382).

Il motivo, inoltre, non chiarisce quale sia il significato delrichiamo all’art. 2050 cod. civ., ossia se la norma sia da intendersiriferita all’attività di polizia, come pure ritenuto in passato da questaCorte con riferimento però non all’attività di polizia in sé bensìR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 13 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026quando essa possa, in concreto, ricondursi alla fattispecie previstada detta norma "per la natura dei mezzi adoperati (Cass.10/10/2014 n. 21426) o all’attività agonistica che si stava persvolgere in considerazione appunto dell’accesa rivalità tra lecontrapposte tifoserie.Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, inammissibile.10.

Il secondo e il terzo motivo possono essere congiuntamente scrutinatiin quanto strettamente connessi poiché entrambi incentrati sullacontestazione dell’individuazione del nesso causale, ai sensi dell’art.1223 cod. civ., per come essa è stata operata dalla Corteterritoriale.[OSCURATO:PERSONA] reputa le censure di cui ai detti due motivi fondate inquanto, in primo luogo, la Corte d’appello non ha accertato inconcreto deficienze od omissioni nell’attività di polizia sia nell’attivitàdi identificazione dei tifosi prima e durante la partita, ma haaffermato il nesso di causalità tra l’attività di polizia e la morte diAntonino Currò col criterio post hoc, ergo propter hoc.In secondo luogo la decisione della Corte territoriale viola il principiodi causalità della colpa perché:a) pretende di sindacare nel merito la discrezionalità amministrativaladdove afferma: «erano necessarie misure più invasive»: p. 35);b) mostra di ritenere che gli obblighi gravanti sull’amministrazionefossero non “di mezzi”, ma “di risultato”;c) soprattutto omette del tutto di indicare quali controlli, con qualimezzi e con quali modalità, a fronte delle risorse disponibili dei localiorgani di polizia, avrebbero “con maggiore probabilità che no”evitato l’introduzione ed il lancio di petardi all’interno dello stadio.Rivelatore dell’inversione logica compiuta dalla Corte d’Appello è ilseguente passo della motivazione, alla pag. 34: «Non si condividonole argomentazioni del P.M. e del Gip in ordine all’esaustività delleR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 14 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026misure predisposte e all’inesigibilità nei confronti delle forzedell’ordine di un comportamento diverso da quello di fatto tenuto.

Le“esigenze di garantire il deflusso della tifoseria, assicurando il dirittodi assistere alla gara” dovevano cedere il passo alla primariaesigenza di tutela della incolumità delle persone anche al costo diprolungare i tempi di inizio dell’incontro.

Il rischio di disordini edincidenti in occasione della partita, rischio di cui le autorità dipubblica sicurezza erano a conoscenza, avrebbe dovuto suggerirel’adozione di misure ancora più invasive sulle persone al minimosospetto di un atteggiamento non “giustificato” (art. 4 l.152/1975)5, non dubitandosi che nella specie vi fosse un’operazionedi polizia in corso».In tal modo la Corte territoriale ha rovesciato il procedimento logicorelativo alla spiegazione causale, procedendo a ritroso dallaverificazione dell’evento da prevenire e risalendo fino alla condottache doveva essere tenuta per evitarlo e valutando l’idoneità diquesta non al momento in cui essa veniva realizzata masuccessivamente, ossia dopo il verificarsi dell’evento stesso.Deve, inoltre, al fine del controllo sulla tenuta logica delragionamento operato dal giudice di merito, tenersi presente cheuna normativa specifica per il contrasto all’introduzione di ordigniesplosivi nei luoghi deputati allo svolgimento di manifestazionisportive con la previsione di modalità di controllo all’ingresso degliimpianti anche tramite metal detector venne introdotta, solo dopogli accadimenti per i quali è causa, segnatamente dal d.l.24/02/2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare ifenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»,convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2003, n. 88.È, pertanto, incontroverso che all’epoca dei fatti non erano ancoraconsentite attività di controllo di chi si recava allo stadio da parte diR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 15 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026personale privato (steward) alle dipendenze di società calcistiche, inbase al disposto del d.m. 8 agosto 2007, e le perquisizioni personalida parte degli ufficiali e agenti di polizia potevano essere effettuatesoltanto nei casi allora consentiti dalle leggi in materia di pubblicasicurezza (art. 41 TULPS) e di stupefacenti (art. 103 d.P.R. n. 109del 9/10/1990).Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono fondati evanno, pertanto, accolti.11.

Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzomotivo, in quanto esso censura una carenza di attività diprevenzione e di controllo non ascrivibile al Ministero dell’Interno.12.

I motivi del ricorso incidentale del Comune di Messina sono i seguenti.13.

I motivo: violazione degli artt. 2043 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per nonaver la Corte di Appello accertato le cause riconducibili all’eventolesivo nella loro globalità, nel rispetto dei criteri della “casualitàadeguata”, del “più probabile che non” e della “probabilitàprevalente”.

Il Comune censura la sentenza d’appello per una nonadeguata applicazione del principio di causalità adeguata comedelineato dagli artt. 40 e 41 cod. pen. in quanto aveva ritenutoresponsabile l’ente pubblico territoriale per una non adeguatarealizzazione della barriera destinata a evitare il lancio di oggetti attia offendere sebbene l’evento fosse stato causato dalle attività,commissive o omissive di altri soggetti, e segnatamente il Ministerodell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA].14.

II motivo: violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 40 cod. pen., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per aver laCorte di Appello affermato la responsabilità del Comune di Messinanell’esecuzione della barriera divisoria tra le opposte tifoserie,nonostante la stessa fosse stata commissionata dalle autoritàR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 16 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026territorialmente competenti del Ministero dell’Interno, che neavevano rigidamente vincolato la realizzazione.

Il Comune censurala sentenza della Corte territoriale laddove questa gli ascrive unainidonea realizzazione della barriera destinata al contenimento delleopposte tifoserie.15.

III motivo: violazione dell’art. 2051 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte ritenutoresponsabile il Comune di Messina nonostante l’impossibilità inconcreto dell’effettiva custodia del bene.

L’ente territoriale deduceche gli non era in alcun modo imputabile un rapporto di custodiarispetto alla barriera divisoria.16.

Il primi due motivi del ricorso incidentale del Comune possono esserecongiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

Lecensure sono fondate in quanto all’ente pubblico non era stataconcessa alcuna discrezionalità nella realizzazione della barriera lacui progettazione era stata effettuata dalle altre autorità ed entioperanti e segnatamente dal Comitato per l’Ordine e la SicurezzaPubblica.

Le direttive impartite al fine della costruzione della barrieraerano di carattere vincolante e non suscettibili, pertanto, di modificada parte dell’amministrazione comunale che assumeva nella specieveste e funzioni di mera esecutrice di un’opera da altri divisata eprogettata.

L’Ufficio della Procura generale ha, nella propriarequisitoria, del tutto escluso che il Comune avesse margini per unadiversa realizzazione della barriera (ossia l’innalzamento dell’altezzadella rete oltre i sei metri o che la barriera potesse essere realizzataanche mediante una copertura che impedisse il lancio di oggetti).

Leargomentazioni della Corte territoriale sono, anche con riferimentoalla posizione dell’ente pubblico, basate su una inidonea applicazionedelle regole in punto di accertamento del nesso di causalità e dellacolpa, così come già accaduto con riferimento alla posizione delR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 17 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ministero dell’Interno, poiché l’approccio nell’individuazione delnesso causale è stato anche in questo caso condotto partendodall’evento da evitare e poi esaminando la condotta e concludendoquindi che la realizzazione dell’evento comprovava l’inidoneità dellacondotta posta in essere, in quanto caratterizzata da omissioni.17.

La fondatezza dei motivi primo e secondo del ricorso incidentale delComune di Messina comporta l’assorbimento del terzo motivo,incentrato sul difetto di custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.18.

Il ricorso incidentale del Comune di Messina è, quindi, accolto.19.

Il ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] è articolato su tre motivi.20.

Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art.2952 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ. per non avere la Corte territoriale considerato quale validoassicuratrice Axa la lettera del 14/02/2002.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ., per mancata allegazione del documento sul quale ilmotivo, e con esso il ricorso incidentale, si fonda.

La richiestarisarcitoria della quale si contesta l’effetto di inizio della prescrizionenon è negli atti prodotti.

Nel file denominato «fascicolo di primogrado _03.zip» è contenuto il file «all_8 lettera avv.

La face11.3.02», nel quale, però, non è contenuta la suddetta lettera ma larisposta inviata dalla società ricorrente ai danneggiati.21.

Il secondo motivo censura la sentenza d’appello per violazione e (o)falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per avereposto a base dell’affermazione di responsabilità della societàcalcistica fatti e regole di imputazione della responsabilità nondedotte dagli attori in primo grado.

In quanto la Corte d’appelloaveva fondato la responsabilità sulla regola sanzionatoria dell’attivitàR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 18 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026pericolosa, di cui all’art. 2050 cod. civ. mentre i Currò – Gangemiavevano agito sulla base dell’art. 1218 cod. civ., ossia perresponsabilità contrattuale.Il motivo è infondato in quanto la condanna venne pronunciata pergli stessi fatti materiali dedotti dagli attori.

L’inquadramento di talifatti in una o l’altra fattispecie normativa è questione diqualificazione giuridica, consentita al giudice, ai sensi dell’art. 112cod. proc. civ., a prescindere dalle allegazioni delle parti.22.

Il terzo motivo dell’incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1218 e 2050 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per averei giudici di appello ascritto carenze nella verificazione delle misureapprestate dagli altri soggetti operanti in relazione allo stadio, qualebene oggetto del rapporto di custodia.Il motivo è inammissibile, in quanto censura apprezzamenti di fattooperati dalla Corte territoriale.

Il motivo è, comunque, infondato,poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.20/10/2018 n. 27461), alla quale si intende assicurare continuità,chi organizzi una manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire alpubblico – quale corrispettivo del biglietto d'ingresso – non solo ildiritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioniminime di agibilità del luogo e di protezione dell'incolumitàpersonale, in specie rispetto ai rischi più gravi di violenze,vandalismi o comunque eccessi, trattandosi di eventi frequenti eprevedibili.

Donde l'obbligo di adottare le misure idonee a preveniretali rischi, a cominciare da adeguati controlli all'ingresso, anch'essida vagliare, nel delibare il profilo oggettivo della responsabilità,secondo il parametro probabilistico.

Si tratta di misure la cuiadozione grava, in primo luogo, sulla società organizzatricedell'incontro, e che, se omesse, giustificano l'addebito diR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 19 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026responsabilità, sia a titolo contrattuale, per la vendita del biglietto,sia a titolo extracontrattuale, in tal caso ai sensi dell'art. 2049, cod.civ.23.

Il ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, rigettato.24.

In conclusione, sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento del quarto e il primo e il secondomotivo del ricorso incidentale del Comune di Messina, conassorbimento del terzo.25.

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile e il ricorsoincidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è rigettato.26.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa è rinviata alla Corte di appello di Messina, indiversa composizione, affinché proceda a nuovo scrutinio e allaregolazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale,assorbito il quarto motivo e dichiara inammissibile il primo; accoglie ilprimo e il secondo motivo del ricorso del Comune di Messina, assorbito ilterzo; rigetta il ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; cassa lasentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello diMessina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 19/02/2026.Il consigliere estensore Il PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA] RossettiR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 20 di 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale Dello Stato, con domiciliazionetelematica come per legge - ricorrente –controrappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Zaccheo e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge- ricorrente incidentale -nonché controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco in carica, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematicacome per legge- ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante incarica, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente –Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantein carica, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Laface, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 680/2022depositata il 24/10/2022.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso delComune di Messina, con assorbimento del terzo e rigetto del ricorsoprincipale e del ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione. Sulla istanza di rimessione in termini della [OSCURATO:PERSONA] ItalianaCalcio professionistico, rappresenta di aver solo letto quello che c'è scrittonella relativa memoria. In ogni caso ritiene che, essendovi obbligo dideposito telematico, nel caso di specie il problema informatico nonimputabile alla parte depositante giustificherebbe una rimessione intermini.E’ comparso l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione e per delega inincidentale Comune di Messina, che si riporta al controricorso con ricorsoincidentale chiedendone l'accoglimento con riferimento alle conclusioni ivispiegate.E’ comparso l'[OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrenteincidentale FC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione che si riporta alcontroricorso con ricorso incidentale chiedendone l'accoglimento.E’ comparso l' [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione e perdelega in atti dell' [OSCURATO:PERSONA] difensore dei controricorrentiargomentazioni esposte nel controricorso chiedendone l'accoglimento intutte le sue parti, per quanto di ragione.E’ comparso l'[OSCURATO:PERSONA] difensore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] italiana calcio professionistico che in primo luogo chiedel'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per quelli che sono imotivi illustrati nella memoria depositata. Nel merito, insiste nelleconclusioni già formulate negli scritti difensivi depositati.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026E' comparso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che chiede il rigetto del ricorso principale; ilrigetto del ricorso incidentale del Comune di Messina e del ricorsoincidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.1. I fatti così risultano, per quanto ancora rileva, dalla sentenzaimpugnata.2. Con atto di citazione notificato il 04.07.2005, [OSCURATO:PERSONA], GangemiNatala, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la F.C.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Comune di Messina, il Ministero degli Internie la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] serie C.Esponevano che il 17/06/01 [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], nonché fratello di Filippo e di [OSCURATO:PERSONA])ed il germano Filippo si erano recati all’interno dello stadio “Celeste”di Messina per assistere alla partita di calcio Messina – Catania,valida per i c.d. “play-off” del campionato nazionale di serie C1,posizionandosi nella tribuna denominata “lato monte”. Alle ore 16.00circa, un ordigno lanciato dalla c.d. “tribuna Valeria”, riservata aitifosi della squadra ospite, era esploso in prossimità dei germaniCurrò, che venivano trasportati al pronto soccorso del PoliclinicoUniversitario. A causa dello scoppio, [OSCURATO:PERSONA] aveva subitogravi lesioni al capo - emicranio destro ed era stato ricoveratopresso il reparto di neurochirurgia in stato di coma, mentre FilippoCurrò, che aveva subito lesioni alla spalla, al braccio e all’orecchiodestri, era stato medicato e dimesso. Sottoposto ad operazione di“craniotomia frontale destra toilette del focolaio di lacerocontusione”, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ricoverato senza piùprendere conoscenza fino al 2/07/2001, data in cui era deceduto inconseguenza delle gravissime lesioni riportate. Aggiungevano gliR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’autore del gesto criminale, tanto che la Procura di Messinaaveva chiesto l’archiviazione del procedimento aperto contro ignoti.Sottolineando l’alto rischio di incidenti che l’incontro di calciopalesava e l’inidoneità delle misure adottate al fine di evitare cheoggetti potessero essere lanciati da un settore dello stadio ad unaltro, gli attori evidenziavano la responsabilità di tutti i convenuti,secondo le rispettive posizioni, ex art. 2043 cod. civ. ed in ogni casoex art. 2050 cod. civ., e formulavano le seguenti domande:«ritenere e dichiarare la responsabilità̀ dei convenuti, ciascuno inragione delle rispettive competenze e ragioni, direttamente ovveroanche a titolo di eventuale concorso, per l’accaduto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]all’interno dello stadio G. Celeste di Messina che ha causato ilferimento e la successiva morte in data 2.7.2001 del sig. [OSCURATO:PERSONA]̀Antonino ed il ferimento del sig. [OSCURATO:PERSONA]̀ Filippo e conseguentemente,2) Condannare i convenuti, con sentenza esecutiva come per legge,in solido tra loro, ovvero chi di ragione al risarcimento in favoredegli attori nelle loro spiegate qualità come in narrativaspecificamente elencate e per le singole voci di danno richieste daognuno, di tutti i danni dagli stessi subiti, nella misura e sommarichiesta e che sarà̀ determinata in corso di causa, ovvero in quellache sarà̀ determinata e riconosciuta dal Tribunale, con interessilegali e rivalutazione monetaria come per legge».3. I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano le domandesvolte nei loro confronti dagli attori.4. [OSCURATO:PERSONA] veniva autorizzata alla chiamata in causa dellaAssitalia s.p.a. per essere tenuta indenne in caso di soccombenza.5. La compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio e resisteva alladomanda di manleva.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/20266. Con citazione iscritta al n. 1270/2006 la FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.conveniva in giudizio, a sua volta, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,chiedendo, in caso di soccombenza rispetto alle domande spiegatenel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FilippoCurrò, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di essere tenutaindenne dalla compagnia assicuratrice in virtù della polizza per laresponsabilità civile stipulata. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] cheeccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa della [OSCURATO:SOCIETA]7. Riuniti i due giudizi e istruita la causa, il Tribunale pronunciavasentenza con la quale riconosceva la responsabilità del Comune diMessina, della FC [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fattiverificatisi il 17/06/2001 e, per l’effetto, condannava i predetti alrisarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], Santo, Filippo eAlessandro Currò, mentre rigettava la domanda attorea propostacontro il Ministero dell’Interno.Ai fini che ancora rilevano in questa sede, il Tribunale evidenziavache «per le concrete - particolari congiunture ambientali non possarevocarsi in alcun dubbio come la gara calcistica in programma allostadio Celeste di Messina in data 17.6.2001, rivestisse il crisma dellapericolosità, essendo pericolosa di per sé, in ragione dei pregressiconflittuali rapporti tra le tifoserie delle due società calcistiche».Esclusa qualsiasi responsabilità del Ministero dell’Interno in ordine aifatti oggetto di causa, e ciò in ragione del capillare servizio disicurezza approntato in vista dell’incontro calcistico, il Tribunaleesaminava le posizioni degli altri convenuti, giungendo allaconclusione che la barriera divisoria realizzata dal Comune diMessina fra i settori destinati al posizionamento delle due tifoserie siera rilevata insufficiente, come dimostrato dal fatto – emergentedalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nelR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026procedimento penale aperto contro ignoti a seguito dei fatti del17/06/2001 – che fra i tifosi del Catania che avevano preso postonella c.d. tribuna Valeria e quelli del Messina posizionati nel vicinosettore curva nord (ove vi era il Currò) vi era stato un reciprocolancio di oggetti, fra cui petardi e corpi esplodenti, uno dei qualiaveva colpito [OSCURATO:PERSONA]. Da qui la responsabilità del Comune,proprietario dello stadio e soggetto che aveva realizzato la barrierarivelatasi insufficiente, che non poteva invocare a sua scusante ilcaso fortuito, dal momento che il lancio dei petardi non potevaconsiderarsi un fatto imprevedibile. Riguardo alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale riconduceva la relativaresponsabilità al paradigma della responsabilità contrattuale ex art.1218 cod. civ., «venendo in rilievo una specifica obbligazioneassunta con la vendita del biglietto al danneggiato» avente adoggetto «la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e diprotezione dell’incolumità personale», nonché a quella ex art. 2049e 2050 cod. civ., in quanto organizzatrice dell’incontro e titolaredella gestione dello stadio, giusta convenzione con il Comune diMessina del 5/02/2001.Il Tribunale ravvisava la responsabilità concorrente della [OSCURATO:PERSONA](soggetto cui era riservata l’organizzazione delle gare di play -off eplay out in base alla circolare n. 42), che nella specie non avevaposto in essere una delega espressa liberatoria, mancando all’uopola relativa prova, e che aveva indicato negli ispettori [OSCURATO:PERSONA] eMario Baroni i soggetti che avrebbero seguito la gara, circostanzaquesta che manifestava la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] stessaall’organizzazione dell’evento sportivo. Il Tribunale, escludendo ildiritto dei Currò – [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dagli stessi reclamatoiure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e morale,riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori di Antonino,R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, lasomma di € 180.00,00 ciascuno, e a Filippo e [OSCURATO:PERSONA],fratelli della vittima, la somma di € 50.000,00 ciascuno, sempre atitolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno biologicoavanzata da [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni riportate a seguito del lanciodel petardo che aveva provocato la morte del fratello, la domanda dirisarcimento del danno patrimoniale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] eNatala [OSCURATO:PERSONA] per perdita di chance economica che il familiare conloro convivente avrebbe potuto far derivare alla famiglia di origine inuno ai due fratelli Filippo e [OSCURATO:PERSONA] nonché la domandadi risarcimento del danno patrimoniale avanzata da Filippo eAlessandro [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci della società F.lli Curròs.a.s.Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. a essere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a., per decorrenza del termine di cui all’art. 2952 cod. civ.,comma secondo, ed accoglieva la domanda di manleva formulatadalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], subentrataalla [OSCURATO:SOCIETA]8. Per la riforma della sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA].p.a.9. La FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Messina, la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], si costituivano con rispettivecomparse proponendo appello incidentale.10. Si costituivano anche la Axa assicurazioni s.p.a. e il Ministerodell’Interno.11. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 680 del11/10/2022, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto daR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026Generali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] generali S.p.a., volto a farvalere la responsabilità del Ministero dell’Interno per i fatti oggettodi causa e ha rigettato i restanti motivi di impugnazione; harigettato l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana CalcioProfessionistico; ha dichiarato inammissibile il motivo d’appelloincidentale proposto dal Comune di Messina volto a far valere laresponsabilità del Ministero dell’Interno per i fatti oggetto di causa eha rigettato i restanti motivi di impugnazione; ha rigettato l’appelloproposto dalla FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha accolto l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CurròAlessandro e, in parziale riforma della sentenza impugnata, hadichiarato il Ministero dell’Interno responsabile in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Messina e la [OSCURATO:PERSONA] Italiana CalcioProfessionistico in ordine al decesso di [OSCURATO:PERSONA]; e harideterminato in € 405.340,60, oltre accessori, il risarcimento deldanno in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando tenuti in solido il Ministerodell’Interno, la FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Messina e laLega [OSCURATO:PERSONA], ed in € 245.465,90 ciascuno,oltre accessori, il risarcimento del danno, in favore di CurròAlessandro e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di CurròSanto, dichiarando tenuti in solido il Ministero dell’Interno, la [OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Messina e la [OSCURATO:PERSONA] Italiana CalcioProfessionistico; ha condannato in solido la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,il Comune di Messina, la [OSCURATO:PERSONA], e il Ministerodell’Interno al rimborso delle spese processuali del primo grado digiudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Curròdisponendo la detrazione di quanto già corrisposto a titolo di spesedalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., aR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] di quanto lastessa è tenuta ulteriormente a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA],Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi diSanto Currò, in forza della sentenza emanata e ha confermato nelresto la sentenza del Tribunale. La Corte d’appello ha condannato insolido la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Comune di Messina, la LegaProfessionisti Calcio, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Ministerodell’Interno, al rimborso delle spese processuali della fase dicompetenza in favore di [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA],liquidandole in € 16.000,00; ha condannato la FC [OSCURATO:PERSONA].r.l. al rimborso delle spese processuali in favore della AXAAssicurazioni, liquidandole in € 9.515,00 e ha compensato le spesefra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Messina, da un lato, e ilMinistero dell’Interno, dall’altro.12. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione il Ministero dell’Interno, articolando quattro motivi diimpugnazione.13. Il Comune di Messina risponde con controricorso e propone a suavolta ricorso incidentale articolato su tre motivi.14. La F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione risponde concontroricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi.15. I congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con separati controricorsi.16. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso incidentaledel Comune di Messina, con assorbimento del terzo motivo e ilrigetto delle restanti impugnazioni.17. La FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale la causa èstata trattenuta in decisione.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 10 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Collegio ritiene che debba essere esaminatal’istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa della LegaCalcio «avendo il sistema rifiutato il deposito principale, anchequello complementare veniva rifiutato con la seguente motivazione»per la mancata indicazione, nei «dati atto» del nominativodell’avvocato dello Stato che assisteva il Ministero dell’Interno.2. L’istanza è ammissibile, in quanto secondo la giurisprudenza di questaCorte la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd.seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito,al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipatomeramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esitopositivo, delle pec successive, la cui mancanza rendedefinitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, acarico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando laprocedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini(Cass. 3/01/2025 n. 69, Rv. 673599 - 01).3. L’istanza è, inoltre, meritevole di accoglimento, atteso che alcunanorma prescrive che debba essere indicato l’Avvocato dello Statopersona fisica.La costituzione della [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere ritenutarituale, in quanto è riscontrabile la tempestività del depositotelematico effettuato dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ.,della busta principale che di quella complementare allegateall’istanza.4. Il ricorso principale del Ministero dell’Interno.5. I motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2050 cod. civ. e dell’art.R.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 11 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026103 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 773 del 18/06/1931 (TULPS) peravere la Corte d’appello valutato le misure di sicurezza adottatedagli organi di polizia ex post e non ex ante in tal modo invertendo ilprocedimento logico che deve essere compiuto ai fini dellavalutazione di idoneità della condotta che è finalizzata a evitare ilverificarsi del danno. Le censure del Ministero riportano ampi stralcidelle deposizioni testimoniali rilasciate davanti al Tribunale diMessina dagli ufficiali di polizia che avevano predisposto le misure disicurezza al fine di prevenire che le opposte tifoserie venissero incontatto. Il Ministero censura la sentenza d’appello per una nonadeguata valutazione delle dette dichiarazioni testimoniali inrelazione alla pericolosità della situazione determinata dalla accesaconflittualità tra le opposte tifoserie.6. II motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2050 cod. civ. e degliartt. 1223 – 1227 cod. civ. nonché degli artt. 4 e 41 cod. pen.Il Ministero censura la sentenza per avere questa escluso lavalutazione in termini penalistici del comportamento del terzo, ossiadel lanciatore dell’ordigno, che era, invece, configurabile in terminidi volontà omicida e quindi, idoneo a escludere la responsabilitàcontrattuale o extracontrattuale dell’organizzatore della partita eavere omesso di considerare che lo stadio costituiva soltanto ilcontesto nel cui ambito era maturata la vicenda.7. III motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2050 cod. civ. e degliartt. 1223 – 1227 cod. civ. e degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen edell’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 e d dell’art. 41 del r. d. n.773 del 1931 (TULPS).Il Ministero censura la sentenza d’appello per avere questa ritenutoche le misure di sicurezza adottate non fossero adeguate a evitareR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 12 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026che gli spettatori portassero con sé delle sostanze esplodenti, senzaconsiderare che alla stregua della legislazione vigente all’epoca delfatto le perquisizioni personali, uniche idonee a evitare chepotessero essere introdotti nello stadio congegni esplosivi, nonerano consentite.8. IV motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2050 cod. civ. e del d.m.25/08/1989 per avere il Ministero concorso nella predisposizioneinsieme al Comune di Messina della rete di sicurezza che avrebbedovuto evitare che le due tifoserie potessero venire in contatto e illancio reciproco di oggetti.Le censure si incentrano sul non avere il Ministero dell’Internoalcuna responsabilità nella progettazione e realizzazione della retemetallica di protezione nonché sull’essere la detta rete metallicacongrua e coerente con la normativa vigente all’epoca della suarealizzazione come anche accertato dal giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina.9. Il primo motivo del ricorso non pone censure relative alla violazione ofalsa applicazione dell’art. 2050 cod. civ., limitandosi a dedurre chele misure di sicurezza adottate dagli organi del Ministero dell’Internoerano inidonee; ma lo fa sulla base del richiamo, esteso per oltreuna pagina e quindi pressoché integrale, delle testimonianze degliufficiali di polizia e, quindi, ne chiede, almeno implicitamente, unadiversa valutazione. Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quantocompete soltanto al giudice di merito la valutazione in concreto dellefonti di prova e la valutazione delle stesse (Cass. 21/12/2022 n.37382). Il motivo, inoltre, non chiarisce quale sia il significato delrichiamo all’art. 2050 cod. civ., ossia se la norma sia da intendersiriferita all’attività di polizia, come pure ritenuto in passato da questaCorte con riferimento però non all’attività di polizia in sé bensìR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 13 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026quando essa possa, in concreto, ricondursi alla fattispecie previstada detta norma "per la natura dei mezzi adoperati (Cass.10/10/2014 n. 21426) o all’attività agonistica che si stava persvolgere in considerazione appunto dell’accesa rivalità tra lecontrapposte tifoserie.Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, inammissibile.10. Il secondo e il terzo motivo possono essere congiuntamente scrutinatiin quanto strettamente connessi poiché entrambi incentrati sullacontestazione dell’individuazione del nesso causale, ai sensi dell’art.1223 cod. civ., per come essa è stata operata dalla Corteterritoriale.[OSCURATO:PERSONA] reputa le censure di cui ai detti due motivi fondate inquanto, in primo luogo, la Corte d’appello non ha accertato inconcreto deficienze od omissioni nell’attività di polizia sia nell’attivitàdi identificazione dei tifosi prima e durante la partita, ma haaffermato il nesso di causalità tra l’attività di polizia e la morte diAntonino Currò col criterio post hoc, ergo propter hoc.In secondo luogo la decisione della Corte territoriale viola il principiodi causalità della colpa perché:a) pretende di sindacare nel merito la discrezionalità amministrativaladdove afferma: «erano necessarie misure più invasive»: p. 35);b) mostra di ritenere che gli obblighi gravanti sull’amministrazionefossero non “di mezzi”, ma “di risultato”;c) soprattutto omette del tutto di indicare quali controlli, con qualimezzi e con quali modalità, a fronte delle risorse disponibili dei localiorgani di polizia, avrebbero “con maggiore probabilità che no”evitato l’introduzione ed il lancio di petardi all’interno dello stadio.Rivelatore dell’inversione logica compiuta dalla Corte d’Appello è ilseguente passo della motivazione, alla pag. 34: «Non si condividonole argomentazioni del P.M. e del Gip in ordine all’esaustività delleR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 14 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026misure predisposte e all’inesigibilità nei confronti delle forzedell’ordine di un comportamento diverso da quello di fatto tenuto. Le“esigenze di garantire il deflusso della tifoseria, assicurando il dirittodi assistere alla gara” dovevano cedere il passo alla primariaesigenza di tutela della incolumità delle persone anche al costo diprolungare i tempi di inizio dell’incontro. Il rischio di disordini edincidenti in occasione della partita, rischio di cui le autorità dipubblica sicurezza erano a conoscenza, avrebbe dovuto suggerirel’adozione di misure ancora più invasive sulle persone al minimosospetto di un atteggiamento non “giustificato” (art. 4 l.152/1975)5, non dubitandosi che nella specie vi fosse un’operazionedi polizia in corso».In tal modo la Corte territoriale ha rovesciato il procedimento logicorelativo alla spiegazione causale, procedendo a ritroso dallaverificazione dell’evento da prevenire e risalendo fino alla condottache doveva essere tenuta per evitarlo e valutando l’idoneità diquesta non al momento in cui essa veniva realizzata masuccessivamente, ossia dopo il verificarsi dell’evento stesso.Deve, inoltre, al fine del controllo sulla tenuta logica delragionamento operato dal giudice di merito, tenersi presente cheuna normativa specifica per il contrasto all’introduzione di ordigniesplosivi nei luoghi deputati allo svolgimento di manifestazionisportive con la previsione di modalità di controllo all’ingresso degliimpianti anche tramite metal detector venne introdotta, solo dopogli accadimenti per i quali è causa, segnatamente dal d.l.24/02/2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare ifenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»,convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2003, n. 88.È, pertanto, incontroverso che all’epoca dei fatti non erano ancoraconsentite attività di controllo di chi si recava allo stadio da parte diR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 15 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026personale privato (steward) alle dipendenze di società calcistiche, inbase al disposto del d.m. 8 agosto 2007, e le perquisizioni personalida parte degli ufficiali e agenti di polizia potevano essere effettuatesoltanto nei casi allora consentiti dalle leggi in materia di pubblicasicurezza (art. 41 TULPS) e di stupefacenti (art. 103 d.P.R. n. 109del 9/10/1990).Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono fondati evanno, pertanto, accolti.11. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzomotivo, in quanto esso censura una carenza di attività diprevenzione e di controllo non ascrivibile al Ministero dell’Interno.12. I motivi del ricorso incidentale del Comune di Messina sono i seguenti.13. I motivo: violazione degli artt. 2043 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per nonaver la Corte di Appello accertato le cause riconducibili all’eventolesivo nella loro globalità, nel rispetto dei criteri della “casualitàadeguata”, del “più probabile che non” e della “probabilitàprevalente”. Il Comune censura la sentenza d’appello per una nonadeguata applicazione del principio di causalità adeguata comedelineato dagli artt. 40 e 41 cod. pen. in quanto aveva ritenutoresponsabile l’ente pubblico territoriale per una non adeguatarealizzazione della barriera destinata a evitare il lancio di oggetti attia offendere sebbene l’evento fosse stato causato dalle attività,commissive o omissive di altri soggetti, e segnatamente il Ministerodell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA].14. II motivo: violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 40 cod. pen., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per aver laCorte di Appello affermato la responsabilità del Comune di Messinanell’esecuzione della barriera divisoria tra le opposte tifoserie,nonostante la stessa fosse stata commissionata dalle autoritàR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 16 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026territorialmente competenti del Ministero dell’Interno, che neavevano rigidamente vincolato la realizzazione. Il Comune censurala sentenza della Corte territoriale laddove questa gli ascrive unainidonea realizzazione della barriera destinata al contenimento delleopposte tifoserie.15. III motivo: violazione dell’art. 2051 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte ritenutoresponsabile il Comune di Messina nonostante l’impossibilità inconcreto dell’effettiva custodia del bene. L’ente territoriale deduceche gli non era in alcun modo imputabile un rapporto di custodiarispetto alla barriera divisoria.16. Il primi due motivi del ricorso incidentale del Comune possono esserecongiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Lecensure sono fondate in quanto all’ente pubblico non era stataconcessa alcuna discrezionalità nella realizzazione della barriera lacui progettazione era stata effettuata dalle altre autorità ed entioperanti e segnatamente dal Comitato per l’Ordine e la SicurezzaPubblica. Le direttive impartite al fine della costruzione della barrieraerano di carattere vincolante e non suscettibili, pertanto, di modificada parte dell’amministrazione comunale che assumeva nella specieveste e funzioni di mera esecutrice di un’opera da altri divisata eprogettata. L’Ufficio della Procura generale ha, nella propriarequisitoria, del tutto escluso che il Comune avesse margini per unadiversa realizzazione della barriera (ossia l’innalzamento dell’altezzadella rete oltre i sei metri o che la barriera potesse essere realizzataanche mediante una copertura che impedisse il lancio di oggetti). Leargomentazioni della Corte territoriale sono, anche con riferimentoalla posizione dell’ente pubblico, basate su una inidonea applicazionedelle regole in punto di accertamento del nesso di causalità e dellacolpa, così come già accaduto con riferimento alla posizione delR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 17 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ministero dell’Interno, poiché l’approccio nell’individuazione delnesso causale è stato anche in questo caso condotto partendodall’evento da evitare e poi esaminando la condotta e concludendoquindi che la realizzazione dell’evento comprovava l’inidoneità dellacondotta posta in essere, in quanto caratterizzata da omissioni.17. La fondatezza dei motivi primo e secondo del ricorso incidentale delComune di Messina comporta l’assorbimento del terzo motivo,incentrato sul difetto di custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.18. Il ricorso incidentale del Comune di Messina è, quindi, accolto.19. Il ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] è articolato su tre motivi.20. Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art.2952 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ. per non avere la Corte territoriale considerato quale validoassicuratrice Axa la lettera del 14/02/2002.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ., per mancata allegazione del documento sul quale ilmotivo, e con esso il ricorso incidentale, si fonda. La richiestarisarcitoria della quale si contesta l’effetto di inizio della prescrizionenon è negli atti prodotti. Nel file denominato «fascicolo di primogrado _03.zip» è contenuto il file «all_8 lettera avv. La face11.3.02», nel quale, però, non è contenuta la suddetta lettera ma larisposta inviata dalla società ricorrente ai danneggiati.21. Il secondo motivo censura la sentenza d’appello per violazione e (o)falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per avereposto a base dell’affermazione di responsabilità della societàcalcistica fatti e regole di imputazione della responsabilità nondedotte dagli attori in primo grado. In quanto la Corte d’appelloaveva fondato la responsabilità sulla regola sanzionatoria dell’attivitàR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 18 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026pericolosa, di cui all’art. 2050 cod. civ. mentre i Currò – Gangemiavevano agito sulla base dell’art. 1218 cod. civ., ossia perresponsabilità contrattuale.Il motivo è infondato in quanto la condanna venne pronunciata pergli stessi fatti materiali dedotti dagli attori. L’inquadramento di talifatti in una o l’altra fattispecie normativa è questione diqualificazione giuridica, consentita al giudice, ai sensi dell’art. 112cod. proc. civ., a prescindere dalle allegazioni delle parti.22. Il terzo motivo dell’incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1218 e 2050 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per averei giudici di appello ascritto carenze nella verificazione delle misureapprestate dagli altri soggetti operanti in relazione allo stadio, qualebene oggetto del rapporto di custodia.Il motivo è inammissibile, in quanto censura apprezzamenti di fattooperati dalla Corte territoriale. Il motivo è, comunque, infondato,poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.20/10/2018 n. 27461), alla quale si intende assicurare continuità,chi organizzi una manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire alpubblico – quale corrispettivo del biglietto d'ingresso – non solo ildiritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioniminime di agibilità del luogo e di protezione dell'incolumitàpersonale, in specie rispetto ai rischi più gravi di violenze,vandalismi o comunque eccessi, trattandosi di eventi frequenti eprevedibili. Donde l'obbligo di adottare le misure idonee a preveniretali rischi, a cominciare da adeguati controlli all'ingresso, anch'essida vagliare, nel delibare il profilo oggettivo della responsabilità,secondo il parametro probabilistico. Si tratta di misure la cuiadozione grava, in primo luogo, sulla società organizzatricedell'incontro, e che, se omesse, giustificano l'addebito diR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 19 di 20Numero registro generale 9265/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 21726/2026Data pubblicazione 25/06/2026responsabilità, sia a titolo contrattuale, per la vendita del biglietto,sia a titolo extracontrattuale, in tal caso ai sensi dell'art. 2049, cod.civ.23. Il ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, rigettato.24. In conclusione, sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento del quarto e il primo e il secondomotivo del ricorso incidentale del Comune di Messina, conassorbimento del terzo.25. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile e il ricorsoincidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è rigettato.26. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa è rinviata alla Corte di appello di Messina, indiversa composizione, affinché proceda a nuovo scrutinio e allaregolazione delle spese di questa fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale,assorbito il quarto motivo e dichiara inammissibile il primo; accoglie ilprimo e il secondo motivo del ricorso del Comune di Messina, assorbito ilterzo; rigetta il ricorso incidentale della FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; cassa lasentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello diMessina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 19/02/2026.Il consigliere estensore Il PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA] RossettiR.g. n. 9265/2023U.p. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 20 di 20
Sentenza Cassazione n. 21726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris