CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30632/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa dalla Corte di appello che, nel rigettare la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha compiuto una corretta e insindacabile valutazione di merito in ordine al grado di offensività della condotta, né risulta adeguatamente sviluppata la censura relativa alla presunta omessa valutazione di elementi fattuali idonei a condurre a diversa decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre