CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01399/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore p [OSCURATO:PERSONA]-0 1. E' impugnata l'ordinanza del 19 luglio 2022 con la quale il Tribunale della Libertà di Campobasso ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 24 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora in Napoli, cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava sottoposto in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., con le misure del divieto di dimora nel Comune di Isernia e dell'obbligo di presentazione alla P.G., applicate cu mulativa mente. 2. Il ricorso per cassazione, sottoscritto dal difensore del cautelato, consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di esaminare criticamente il punto cruciale della vicenda sottoposta ad esame, ossia che il Giudice per le indagini preliminari aveva, per un verso, ritenuto affievolite le esigenze cautelari, per altro verso inasprito le prescrizioni imposte, senza dar conto specificamente delle ragioni dell'applicazione cumulativa di misure coercitive, neppure richiesta dal Pubblico Ministero. 3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Per la prevalente giurisprudenza di questa Corte, è legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, disponga l'applicazione cumulativa di più misure gradate in sostituzione di quella in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., purché le medesime non determinino una condizione complessiva di maggiore afflittività per l'indagato ed abbiano un contenuto, coercitivo od interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge (Sez. 5, n. 12777 del 27/03/2020, Rv. 279099; Sez. 5, n. 6790 del 23/11/2016 - dep. 13/02/2017, Rv. 269161). 2. Alla stregua di tali indicazioni direttive, l'ordinanza impugnata è immune da censure. Quanto al profilo della complessiva maggiore afflittività della cumulativa applicazione delle misure coercitive descritte, deve rilevarsi che la sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di presentazione alla P.G. costituiva effettivamente una misura suscettibile di limitare in maniera meno incisiva la sua libertà personale rispetto all'obbligo di dimora nel Comune di Napoli, potendosi egli spostare a suo piacimento in tutto il territorio nazionale salvo metter piede e trattenersi in Isernia, luogo ove aveva posto in essere l'attività criminosa. Donde, a fronte di una giustificazione non manifestamente illogica circa la necessità di comprimere la libertà di movimento del prevenuto con esclusivo riferimento all'ambito territoriale del Comune di Isernia, sarebbe spettato alla sua difesa allegare le specifiche ragioni per le quali l'imposizione del divieto di dimora nella detta città si sarebbe tradotta in un'arbitraria e, perciò, illegittima limitazione della sua libertà personale. Quanto all'ulteriore profilo della conformità del contenuto dei presidi simultaneamente applicati alla tipicità coercitiva delineata dal legislatore, non vi è dubbio che gli stessi non esibiscano alcun profilo di abnormità, rispondendo pienamente alla funzione di fronteggiare i residui aspetti di pericolosità dell'operato del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell